TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2011-02-24, n. 201100033
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N. 00033/2011 REG.ORD.CAU.
N. 00044/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2011, proposto da:
Impred S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti A R e N S, con domicilio eletto presso Lucia Liberatore, in Campobasso, via Roma, n. 48;
contro
Comune di Civitanova del Sannio, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. O S, con domicilio eletto presso Claudio Neri, in Campobasso, via Mazzini, n. 107;
nei confronti di
Ediltrivellazioni S.n.c., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. G D P, con domicilio eletto presso G D P, in Campobasso, via Berlinguer n.1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione n. 2 del 14.1.11 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata della gara per la <<Sistemazione geotecnica delle aree in frana in località Fonte la Pietra e Cimitero>>;della nota prot. 69 del 7.1.11 a firma del R.U.P.;della nota prot. 4252 a firma del R.U.P del 21.12.10;della nota prot. 4066 del 2.12.10 a firma del R.U.P, dei verbali della commissione di gara relativi alle sedute nel corso delle quali è stata giudicata ammissibile la dichiarazione allegata all'offerta della controinteressata e si è poi proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara medesima;del Disciplinare di gara;per la dichiarazione di inefficacia del contratto tra l'amministrazione resistente e la controinteressata;per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione del contratto e per il risarcimento del danno o, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Civitanova del Sannio e di Ediltrivellazioni S.n.c.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che – stando a una prima sommaria delibazione – i motivi del ricorso appaiono inattendibili, in quanto la società controinteressata ha reso le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e d) del disciplinare di gara, nonché le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma primo lett. a) e b) del Codice dei contratti pubblici, come risulta nel documento versato atti, datato 20.10.2010, fatta salva una più approfondita valutazione – da svolgersi in sede di merito - sulla completezza e integrabilità <<ex post>>delle dette dichiarazioni, tenuto conto altresì della formulazione del bando;
Ritenuto che non sussistono i presupposti della misura cautelare;