TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-08-25, n. 202302571

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-08-25, n. 202302571
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302571
Data del deposito : 25 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/08/2023

N. 02571/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00803/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2023, proposto da
Hf Solar 10 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D D C, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC davidedecaro@pecavvpa.it;

contro

Regione Siciliana, Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Energia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento e la declaratoria dell’illegittimità

del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza datata 03/11/2022, assunta al protocollo informatico del Dipartimento Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al prot. n. 751450, con la quale la società

HF SOLAR

10 S.r.l., ha attivato il Procedimento Unico di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. (Autorizzazione unica - A.U.) per un progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,017 MW denominato “Lentini-Prof. Luciano Caruso” e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia, Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Energia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 15 maggio 2023 e depositato in data 16 maggio 2023 la deducente ha rappresentato quanto segue.

La società ricorrente, avendone i requisiti di legge, ha presentato, con nota acquisita al prot. n. 751450 del 3 novembre 2022, un’istanza alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento regionale Energia, in relazione ad un progetto finalizzato alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,017 MW denominato “Lentini-Prof. Luciano Caruso” e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel Comune di Lentini.

L’istanza è stata presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 3, del D.lgs. 387/2003 e ss. mm. ii, e con nota del 27 marzo 2023, dopo oltre 4 mesi dall’attivazione della procedura autorizzativa, il Dipartimento regionale dell’Energia Struttura operativa di progetto Task force dipartimentale ha comunicato alla proponente la completezza della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza e la procedibilità dell’iniziativa.

Pur essendo ampiamente decorsi i termini previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la società non ha avuto alcun atto evidente, riscontro, risposta, provvedimento dall’Amministrazione Regionale in merito alla convocazione della conferenza dei servizi asincrona, né è pervenuta alcuna comunicazione in ordine a problemi procedimentali;
in particolare, l’Assessorato ha richiesto delle integrazioni che sono state immediatamente fornite ed è pertanto nella piena possibilità di esaminare il progetto.

In conseguenza dell’inerzia nel concludere il procedimento, la società ricorrente, in data 7 aprile 2023, ha trasmesso una diffida con la quale ha formalmente richiesto all’Amministrazione, a norma e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 2, comma 9 ter, L. 241/1990 e dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo nel termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della diffida, tramite l’immediata convocazione della conferenza dei servizi asincrona a norma dell’art. 14 bis L. 241/1990 e l’emissione del provvedimento autorizzativo, ma anche la detta istanza è rimasta priva di riscontro.

La società ricorrente ha pertanto proposto le domande in epigrafe.

1.1. Si sono costituiti in giudizio, con atto di mero stile, la Regione Sicilia, Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Energia.

1.2. Alla camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023, presente il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere disposta l’estromissione dal giudizio della Regione Siciliana che, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori cui, nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 dicembre 2022, n. 3317).

2. La società ricorrente ha articolato i seguenti motivi (in sintesi):

- con il primo sono stati dedotti i vizi di Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003. Eccesso di potere per sviamento della funzione .

La società ricorrente, dopo aver richiamato l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, l’art. 33 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 e l’art. 47, comma 11 bis, del D.L. 13/2023 ss. mm. ii., ha osservato che, sul presupposto che il procedimento previsto dall’art. 12 D.Lgs 387/2003, in assenza di appesantimenti legati alla fase di verifica di assoggettabilità e/o di VIA, si debba concludere in 90 giorni, ha attivato il procedimento unico di autorizzazione regionale, con conferenza dei servizi asincrona per ottenere la prevista autorizzazione in tempi certi e senza i rischi legati ad altre procedure.

La parte ricorrente, inoltre, dopo aver richiamato l’art. 14 bis della L. 241/1990, ha osservato che il progetto è stato acquisito al protocollo in data 3 novembre 2022 e, pertanto, nel termine di 5 giorni da tale data l’Assessorato resistente avrebbe dovuto convocare la prevista conferenza asincrona che si sarebbe dovuta concludere nel termine di 45 giorni dall’avvio del procedimento;
quindi, il procedimento si sarebbe dovuto concludere nel mese di gennaio 2023 (mentre la Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale Energia, si è limitata dopo mesi a comunicare la procedibilità dell’istanza senza però procedere alla convocazione della conferenza dei servizi).

Invero, argomenta la deducente, incombe sulla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale Energia, l’obbligo non solo di convocare la conferenza dei servizi ma anche di concludere il procedimento amministrativo nel termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza come stabilito dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
quindi, il procedimento amministrativo si sarebbe dovuto concludere entro il 3 febbraio 2023.

- con il secondo sono stati dedotti i vizi di Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 e 9 ter della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. – Difetto di istruttoria e eccesso di potere per volontaria inerzia dell’Amministrazione .

Per la parte ricorrente il comportamento inadempiente della Regione si appalesa contrario anche alla generale normativa sul procedimento amministrativo contenuta nell’art. 2 della L. 241/1990, la cui ratio è quella di individuare tempi certi per l’azione amministrativa tutelando in tal modo il privato dall’eccessiva durata del procedimento ovvero dall’inerzia dell’Amministrazione;
a tal fine, la normativa individua in novanta giorni il termine per concludersi il procedimento con un provvedimento espresso, ove la disciplina in materia non preveda, come nel caso di specie, uno specifico termine, 90 giorni, che, come sopra rappresentato, è ampiamente decorso.

Il silenzio serbato sul punto dalla Regione Siciliana, inoltre, arreca un rilevante pregiudizio alla parte ricorrente la quale ha investito nel progetto de quo notevoli risorse economiche, allo stato inutilizzabili, che continuano ovviamente a produrre consistenti oneri finanziari, malgrado di fatto nessuna decisione in ordine alla sua istanza sia ancora stata adottata.

La deducente, inoltre, in data 7 aprile 2023 ha presentato istanza all’Amministrazione procedente affinché venisse concluso il procedimento, istanza ignorata.

In conclusione, la società ricorrente ha chiesto di:

- accogliere il proposto ricorso e per l’effetto ordinare all’Amministrazione regionale di convocare la conferenza di servizi di cui all’art. 14 bis, comma 2, Legge 241/1990 al fine di adottare, in esito alle determinazioni della conferenza di servizi, la decisione finale in ordine al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione del progetto di impianto fotovoltaico;

- provvedere, sin da subito, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, alla nomina di un commissario ad acta che proceda a porre in essere tutti gli atti necessari all’emanazione del provvedimento richiesto.

3. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei termini in appresso specificati.

3.1. Il Collegio deve premettere che i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., presuppongono un “silenzio”, che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell’amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'amministrazione sia rimasta inerte;
di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).

Scopo del ricorso è quindi ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, non potendo a tal fine ritenersi satisfattivi atti endoprocedimentali meramente preparatori.

L’obbligo di provvedere sull’istanza del privato sussiste sia nei casi previsti dalla legge, sia nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 8 giugno 2023, n. 1890).

E’ stato precisato che si configura un silenzio inadempimento tutte le volte in cui l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell'azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento.

Inoltre, va rinvenuto l'obbligo di provvedere non solo in tutti i casi in cui il diritto di iniziativa procedimentale sia accordato da espresse disposizioni di legge, ma anche allorquando l'interessato sia, più in generale, titolare di un interesse differenziato e qualificato a un bene della vita per il cui conseguimento è necessario l'esercizio del potere amministrativo.

Non va, altresì, obliterato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia, ove, comunque, all'autorità non sia affidata una mera facoltà, il cui esercizio sarebbe per definizione libero, ma una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell'interesse pubblico (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 gennaio 2023, n. 175).

3.2. Nel caso che occupa, il procedimento attivato ad istanza di parte - trasmessa via PEC in data 3 novembre 2022 ed assunta al protocollo informatico al n. 33535 - non può ancora ritenersi definito in assenza di provvedimento conclusivo.

Peraltro, l’Assessorato resistente ha comunicato - con nota in data 27 marzo 2023 - la procedibilità della pratica di che trattasi ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 2 del regolamento approvato con D.P.R.S. n. 48/2012 e del punto 14.4 del D.M. 10 settembre 2010 recante “ Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ”.

3.3. Per costante insegnamento giurisprudenziale il termine stabilito dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione, sicché esso può ben essere qualificato come un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, talché la sua inosservanza integra una violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sancisce il generale obbligo da parte dell’Amministrazione di pervenire a una conclusione espressa dei procedimenti avviati ad istanza di parte entro un termine certo, quale nella specie, appunto, quello previsto dall’art. 12 cit. (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 23 luglio 2021, n. 294;
T.A.R. Basilicata, sez. I, 29 gennaio 2021, n. 65).

3.4. Nel caso in esame, inoltre, l’Amministrazione resistente - ritualmente costituitasi in giudizio - non ha specificamente contestato i fatti né ha addotto argomento difensivo alcuno a sostegno del proprio agere amministrativo ovvero per contrastare le argomentazioni e domande articolate dalla società ricorrente.

3.5. Va pertanto dichiarata l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione regionale resistente sulla più volte richiamata istanza di parte e va ordinato all’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità di adottare - entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - il provvedimento conclusivo del procedimento, con la precisazione che, a fronte della natura discrezionale del potere in questione, non è possibile definire il “come” l’Amministrazione medesima debba concludere il procedimento (dunque, impregiudicato il merito delle decisioni da adottare).

3.6. In caso di persistente inadempienza, si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm. quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente della Regione munito della necessaria competenza, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità.

Si fa riserva, in caso di intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso - a carico dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e con segnalazione del conseguente danno all’erario - in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata;
la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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