TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-09-11, n. 202009534

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-09-11, n. 202009534
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009534
Data del deposito : 11 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2020

N. 09534/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02947/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2947 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G B e O C, con domicilio eletto presso lo studio G B in Roma, via Val Pellice, 51;

contro

Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

del provvedimento con il quale la p.a. ha respinto l’istanza di assunzione diretta nominativa della ricorrente nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ai sensi degli artt. 97 e 132 del d.lgs. 217/05;

nonché per l’accertamento e la condanna della resistente all’assunzione per chiamata diretta nominativa nel settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2020 il dott. R V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente è figlia del defunto pubblico dipendente in servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La predetta ha avanzato istanza, in relazione al decesso del congiunto, per essere assunta, con chiamata diretta, nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ai sensi degli artt. 97 e 132 del d.lgs. 217/05.

L’amministrazione, con la nota di prot. n. 36423 del 20.12.2010, ha respinto l’istanza.

Avverso tale determinazione ha reagito la ricorrente con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio.

Alla udienza del giorno 22 maggio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La ricorrente ha contestato la motivazione assunta dalla p.a. che ha ribadito che la :” assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.”, perché ha ritenuto che il decesso del genitore, riconosciuto dipendente da causa di servizio, configuri, senz’altro, l’ipotesi prevista dagli artt. 97 e 132 del d.lgs 217/2005 ed affermando, pertanto, la piena equiparabilità di tale previsione con il riconoscimento del decesso del genitore per causa di servizio.

La tesi non può essere condivisa.

In buona sostanza la parte ricorrente ha ritenuto che il decesso del genitore, riconosciuto dipendente da causa di servizio, sia equiparabile ai pregiudizi inabilitanti o che hanno comportato il decesso del dipendente per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività di istituto.

In realtà statuisce l’art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 :” possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2”.

Risulta evidente, proprio dalla dizione letterale della norma, la sua natura eccezionale in cui il peculiare beneficio dell’assunzione diretta nella p.a. dei familiari dei dipendenti pubblici deceduti, ovvero che hanno riportato lesioni, si collega direttamente alla previsione normativa di cui ai commi 562 e 563 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha individuato le c.d. “ vittime del dovere”, in cui i pregiudizi fisici riportati sono un effetto diretto di eventi verificatisi, nel caso dei vigili del fuoco, in operazioni di soccorso, ovvero in attività di tutela della pubblica incolumità.

Pertanto la invocata previsione normativa costituisce una ipotesi speciale e, come tale, non suscettibile di estensione analogiche alle diverse evenienze lesive in cui il servizio ha costituito la causa della patologia, ma che non sono conseguenza diretta ed immediata dell’attività istituzionale.

In altri termini, il riconoscimento di una infermità o lesione come dipendente da causa di servizio non costituisce elemento sufficiente per l'attribuzione degli ulteriori e speciali benefici, spettanti, invece, in conseguenza di eventi dannosi (quali il decesso o l’invalidità al servizio permanente in misura non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa) determinatisi quale diretta conseguenza di una operazione di servizio, non essendo sufficiente un rapporto di mera occasionalità, ossia che il danno sia insorto "in occasione" di una determinata operazione di servizio, ovvero nello svolgimento dell'ordinario servizio d'istituto, richiedendo la norma che il rischio affrontato dall'agente vada oltre quello ordinariamente inerente l'attività d'istituto (Cons di Stato, sez. III, 16 dicembre 2016 n. 5362).

Il Collegio, conseguentemente, è del parere che il beneficio invocato dalla ricorrente costituisce una evenienza eccezionale proprio perché consente di superare le previsioni costituzionali indicate dall’art. 97 Cost., che statuisce il principio dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso.

Ne consegue che il reclamato beneficio trae la sua legittimazione solo in presenza di ragioni straordinarie, differenti da quelle che connotano altri istituti, quali l’immediatezza e la drammaticità del rapporto causa-effetto, lesione-invalidità, ferite-morte (TAR Sicilia, Catania, 5 luglio 2005, n. 1151).

In conclusione, il ricorso e le domande con il medesimo introdotte, devono essere integralmente respinte, sussistono, tuttavia, ragioni per compensare le spese del giudizio, attesa la natura della materia controversa.

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