TAR Firenze, sez. II, sentenza 2020-11-20, n. 202001474
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2020
N. 01474/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2020, proposto da
Il Bastione di Cipollini Dante e Ricci Cinzia s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P M e E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G N A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M M e M s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Sorace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della deliberazione del Consiglio del Comune di Grosseto n. 129 del 29 novembre 2019, avente ad oggetto “ Chiosco ubicato in Grosseto, Piazza del Popolo 7, acquisizione per accessione ai sensi dell’art. 934 c.c .”, mai notificata o comunicata alla ricorrente;
b) della determinazione Dirigenziale Comune di Grosseto - Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino e alle imprese - Servizi al cittadino n. 2818 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto “ Concessione per l’occupazione di suolo pubblico chiosco ubicati in Grosseto, piazza del Popolo 7 - Conclusione procedimento amministrativo di decadenza ”, notificata alla ricorrente in data successiva;
c) di ogni altro atto o provvedimento prodromico, connesso e consequenziale ai provvedimenti sub a) e b), anche ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto e di M M e M s.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il dott. R G e trattenuta la causa in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente impugna la determinazione dirigenziale del Comune di Grosseto n. 2818 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto la decadenza della concessione per l’occupazione di suolo pubblico del chiosco ubicato in Grosseto, piazza del Popolo n. 7, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Grosseto n. 129 del 29 novembre 2019, avente ad oggetto l’acquisizione per accessione ai sensi dell’art. 934 c.c. del medesimo chiosco. La società ricorrente premette di essere proprietaria di un manufatto (chiosco) adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, posto in Grosseto, Piazza del Popolo n. 7 (Catasto fabbricati Grosseto, Fg. 91, part. 1624) e riferisce che gli atti gravati sono nati dalla contestazione comunale relativa alla circostanza che l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande sarebbe stata intestata a soggetto diverso dalla ricorrente, invece intestataria della concessione di suolo pubblico, per cui la ricorrente “ non risulterebbe possedere un requisito occorrente per il mantenimento della titolarità della concessione ”.
2 - Avverso gli atti gravati parte ricorrente formula le seguenti censure:
- “ Violazione di legge, in relazione all’art. 934 c.c., alla legge 241/1990 (art. 3, art. 7, art. 8, art. 21-octies). Eccesso di potere particolarmente nella forma della carenza di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta ”: a) con un primo profilo di censura si evidenzia che il 29 novembre 2019 l’Amministrazione ha adottato la deliberazione consiliare che dichiara la accessione del chiosco al patrimonio comunale, quando non era stata ancora adottata la decadenza del titolo concessorio in capo alla società stessa, che è intervenuta solo con il provvedimento del 23 dicembre 2019; la declaratoria di accessione è quindi intervenuta quando vi era ancora un titolo legittimo di concessione del bene; b) con un secondo profilo di censura rileva che la comunicazione di avvio del procedimento ha poi avuto ad oggetto soltanto la decadenza ma non l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, così che il Comune non ha né comunicato l’avvio del procedimento destinato alla dichiarazione di accessione, né ha specificamente comunicato all’unica interessata possibile (l’odierna ricorrente) il provvedimento di dichiarazione di accessione, come invece le sarebbe stato imposto dall’art. 21- bis della legge 241/1990;
- “ Violazione di legge: