TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2022-12-21, n. 202217236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2022-12-21, n. 202217236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217236
Data del deposito : 21 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2022

N. 17236/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04835/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4835 del 2022, proposto da Università Telematica Pegaso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fimmano', G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Università degli Studi di Roma Tor Vergata, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1154 del 14 ottobre 2021, recante «autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»; del decreto del Ministero dell'università e della ricerca - Segretariato generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2711 del 22 novembre 2021; della delibera dell'Anvur n. 166 del 29 luglio 2021, recante «Proposta di revisione del Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019», e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 289 del 25 marzo 2021, recante «Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati»

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, senza istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, per l’annullamento del decreto del Ministro dell’Università̀ e della ricerca n. 1154 del 14 ottobre 2021, recante «autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»; del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca - Segretariato generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2711 del 22 novembre 2021; della delibera dell’Anvur n. 166 del 29 luglio 2021, recante «Proposta di revisione del Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019», e del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 289 del 25 marzo 2021, recante «Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati».

A seguito di opposizione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971, parte ricorrente ha trasposto il ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

Nel ricorso deduce,

violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dell’art. 26, comma 5, della l. n. 289 del 2002 e dell’art. 2, comma 148, del d.l. n. 262 del 2006, eccesso di potere per abnormità, per sproporzione, per irragionevolezza, per contraddittorietà intrinseca e per inspiegabile eccentricità rispetto all’evoluzione dell’ordinamento euro-unitario e nazionale nel settore della formazione universitaria a distanza, violazione dell’art. 23 della l. n. 240 del 2010 e dell’art. 1, comma 12, della l. n. 230 del 2005, violazione del principio di sussidiarietà orizzontale ed eccesso di potere per sviamento.

Ad avviso della ricorrente, il D.M. in epigrafe sarebbe viziato sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, perché sebbene gli atti generali non necessiterebbero, in genere, di motivazione, nella specie, poiché le università telematiche italiane, sarebbero undici, gli atti impugnati si disvelerebbero nella sostanza, come particolari e concreti.

Si dice, poi, che sebbene il d.lgs. n. 19 del 2012, il cui art. 1, comma 1, lett. b), ricomprenda nel suo ambito soggettivo di applicazione « tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche », non sarebbe scontato che il sistema di accreditamento di queste ultime, previsto dall’art. 26, comma 5, della l. n. 289 del 2002, ed attuato dal decreto interministeriale del 17 aprile 2003, sia stato integralmente abrogato.

Si afferma, poi, che costringere le università

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