TAR Milano, sez. I, ordinanza collegiale 2023-05-15, n. 202301132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza collegiale 2023-05-15, n. 202301132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301132
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2023

N. 00343/2023 REG.RIC.

N. 01132/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00343/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Colugna 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificato il 05/12/23, con il quale vieta ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D. lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007, da ultimo dal D.L. 22/08/2014 convertito nella l. 17 ottobre 2014, n.146, al ricorrente di accedere alle strutture, ove si svolgono manifestazioni sportive, relative agli incontri di calcio professionistici, dilettantistici ed amatoriali sia in Italia che in Unione Europea per i quali esista un calendario ufficiale tra cui gli incontri di campionato, delle Nazionali Italiane ed anche le partite amichevoli, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per il periodo di anni 3 (tre)”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, ai fini della completezza dell’istruttoria, di disporre affinché:

- l’amministrazione produca in giudizio una dettagliata relazione sui fatti di causa, nonché gli atti istruttori cui si riferisce il provvedimento impugnato:

- in particolare dovranno essere depositati i documenti, compresi filmati, fotogrammi e registrazioni, relativi all’identificazione del ricorrente e all’individuazione delle condotte a lui attribuite con il provvedimento gravato;

Ritenuto necessario, pertanto, differire la trattazione della domanda cautelare ad altra camera di consiglio indicata in dispositivo, senza sospendere nelle more il provvedimento impugnato, stante, la natura preventiva della misura disposta e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la prevalenza di quelli pubblici sottesi al provvedimento impugnato.

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