TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-09-24, n. 201911265

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-09-24, n. 201911265
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201911265
Data del deposito : 24 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2019

N. 11265/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02685/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2685 del 2014, proposto da
S srl, già Z srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G S, A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A G in Roma, viale Libia, 4;

contro

Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, F G, E S, E C, M A F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E S in Roma, via Sardegna, 14;

per l'annullamento

della comunicazione esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, relativa all'impianto fotovoltaico denominato Z - sezione 2 - di potenza pari a 205,92 kw, sito in via IV novembre n. 3, comune di Zugliano (VI) - identificato con il numero n. 1003747,02;

del presupposto provvedimento di GSE S.p.A. n. P20130215829 del 12/11/2013, emanato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 17.9.2012 la S srl - quale soggetto responsabile dell’impianto Z - sezione 2 ubicato in via IV novembre 3 Zugliano (VI) n. 1003747,02, (analogo provvedimento riguardante la Sezione 1 è stato impugnato con ricorso n. 12351/2013) - ha inviato la richiesta di iscrizione al primo registro DM 5 luglio 2012, dichiarando che l’impianto sarebbe stato realizzato con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/SEE (art. 2, comma 1, lett. v del DM 5 luglio 2012).

In data 24.4.2013, una volta iscritta al Registro, S ha inviato una nota, accompagnata dalla richiesta di incentivazione, dichiarando che le componenti principali dell’impianto, dichiarate realizzate esclusivamente all’interno di un Paese che membro dell’UE/SEE, non erano in effetti rispondenti ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione al Registro.

In data 12.11.2013, il GSE ha inviato la comunicazione di preavviso di non accoglimento della richiesta di incentivazione evidenziando che “dall’analisi della documentazione allegata alla richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti è emerso che, contrariamente a quanto dichiarato dal soggetto responsabile, ai sensi del DPR 445/2000, in ordine ai criteri di priorità per l’iscrizione al Registro, l’impianto non è stato realizzato con componenti realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo”.

In data 10.12.2013 il GSE ha inviato alla società ricorrente il provvedimento finale di non accoglimento della richiesta di incentivazione in ragione del mancato rispetto di uno dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione al Registro, in particolare quello di cui all’art. 4, comma 5, lett. d), del Decreto, in base al quale l’impianto è stato ammesso in graduatoria deducendo che “l’utilizzo di componenti realizzati unicamente all’interno di un Paese membro dell’Unione Europea o parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, costituisce un criterio di selezione dell’offerta, dichiarato nell’ambito della richiesta di iscrizione al Registro e come tale, dunque, immodificabile”.

Avverso il provvedimento di diniego la ricorrente propone le seguenti censure:

- Violazione di legge per falsa applicazione degli art. 3 e 4 del D.M. 5/7/2012, nonché del punto 2.5 delle "regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti Dm 5 luglio 2012 (quinto conto energia)", in relazione agli articoli 13 del DM 5/7/2012 e all'art. 23 del D. lgs. 3/3/2011, n. 28. Eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti e contrarietà con precedenti provvedimenti. Violazione di legge (art. 3 L. 241/1990) e eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà interna.

Si è costituito in giudizio il Gestore Servizi Energetici deducendo l’infondatezza dell’impugnativa.

All’udienza pubblica del 26 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato.

E’ pacifico che la società ricorrente, nella realizzazione dell’impianto, ha utilizzato, diversamente da quanto dichiarato in sede di iscrizione al Registro, moduli e componenti non prodotti all’interno di un Paese UE/SEE.

La non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto successivamente realizzato ha precise conseguenze alla luce della disciplina di settore.

Deve essere infatti condiviso l’assunto del Gestore, secondo cui l’iscrizione nel Registro, trattandosi di procedura di evidenza pubblica, costituisce un vincolo per il successivo accesso all’incentivazione;
di conseguenza il privato ammesso all’incentivo, è tenuto a realizzare un impianto dotato delle caratteristiche già dichiarate in sede di iscrizione.

La procedura di ammissione all’incentivo sebbene infatti frazionata in più fasi ha un carattere sostanzialmente unitario che impedisce la modificabilità della proposta di produzione energetica;
per questo, anche con riferimento ad un elemento di priorità, trattandosi di procedura evidenziale e comparativa, “la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla selezione” (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3014/2016 nonché ex multis questa Sezione n. 6932/2018, 2167/2019).

In punto di completezza della dichiarazione l’art. 42, comma 3 D.Lgs 28/2011 sanziona le dichiarazioni non attendibili e non veritiere disponendo che non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili - incorrendo nella misura della decadenza - coloro che nell’ambito del procedimento di verifica abbiano dato luogo a “violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2” che “siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi”.

Non può quindi essere condivisa la tesi di parte ricorrente che – per la dichiarazione non veritiera in ordine al possesso di un titolo di preferenza – vorrebbe scontare la sanzione della non ammissione preferenziale al Registro, ma non quella della decadenza integrale dai benefici tariffari;
le dichiarazioni non veritiere, ancorchè attinenti ad elementi preferenziali in graduatoria, determinano infatti la decadenza integrale dalla percezione delle tariffe incentivanti (cfr. Cons. Stato 2847/2016).

Del resto, il par.

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