TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-05-11, n. 202203190

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-05-11, n. 202203190
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203190
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2022

N. 03190/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00824/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 824 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio – rifiuto serbato sulla istanza di rilascio del porto d’armi per uso difesa personale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 il dott. G D V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone in fatto di essere titolare di una attività economica di ristorazione, gelateria, caffetteria e sala eventi, con annessa rivendita di tabacchi e servizi lottomatica, sita in Maddaloni (CE), aperta dalle 5 del mattino fino alle 2-3 di notte, e di aver subìto negli ultimi anni diversi atti predatori (tentativi di furto con effrazione ed esplosione di colpi di arma da fuoco, minacce consistite in lettere minatorie, avvelenamento del cane, rinvenimento di un gatto morto innanzi al proprio cancello di ingresso) oggetto di denunce sporte presso le Forze dell’Ordine.

Con il gravame in trattazione, richiamati i precitati eventi, rappresenta di aver avanzato alla Prefettura in data 25.6.2020 istanza di rilascio del porto d’armi per difesa personale al fine di tutelare la propria incolumità e quella familiare, aggiungendo di essere esposto al concreto rischio di ulteriori atti intimidatori movimentando quotidianamente ingenti importi di denaro rivenienti dagli incassi e dai valori commercializzati.

Lamenta l’illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dalla Prefettura di Caserta sulla predetta richiesta e deduce la violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta;
rappresenta di aver anche inoltrato in data 15.11.2021 richiesta di intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9 ter, della L. n. 241/1990.

Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente condanna dell’intimata amministrazione alla conclusione del procedimento con adozione di un provvedimento motivato, con nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia.

Si è costituita la Prefettura depositando relazione difensiva in cui espone di aver emesso in data 11.4.2022 il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, fondato sulla carenza di affidabilità dell’istante a cagione di frequentazioni del ricorrente con pregiudicati e di procedimenti penali pendenti per ricettazione, falso e appropriazione indebita e, inoltre, per carenza di dimostrato bisogno perché l’esercizio commerciale dispone di videosorveglianza ed è servito da un Istituto di Vigilanza privata.

Alla camera di consiglio del 26.4.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Secondo consolidato indirizzo pretorio, il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall'art. 2 della L. n. 241/1990, sicché nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm. per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitività (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5040/2013;
Sez. IV n. 3798/2011);
in altri termini, è la funzione stessa della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e la sua finalità di avviare un'interlocuzione con il privato, a precluderne la qualificazione in termini di determinazione di conclusione in senso negativo del procedimento.

Ne discende, nel caso in esame, l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sulla istanza prodotta da parte ricorrente, non risultando concluso il procedimento con provvedimento definitorio, espresso e motivato, nel termine ordinario prescritto dall’art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990.

Il gravame va quindi accolto e, per l’effetto, si impone la condanna della Prefettura di Caserta alla conclusione del procedimento avviato su domanda della ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, della notificazione della presente decisione.

Il Tribunale si riserva in ordine alla richiesta di nomina del commissario ad acta all’esito dell’eventuale decorso infruttuoso del termine suindicato assegnato all’amministrazione convenuta.

La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

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