TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-03-08, n. 202400277

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-03-08, n. 202400277
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400277
Data del deposito : 8 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2024

N. 00277/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00900/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2020, proposto da
F M, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S B e E O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università di Pisa;

Vista la memoria del 15 febbraio 2024, notificata in pari data all’Università di Pisa, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Preso atto:

che il ricorrente ha proposto una domanda di accertamento per esistenza dei presupposti per essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore e in asserita applicazione dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017;

che si è costituita l’Università di Pisa, contestando le argomentazioni dedotte e chiedendo il rigetto del ricorso;

che nell’imminenza dell’udienza di discussione e con la memoria del 15 febbraio 2024 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di giudizio;

Ritenuto che l'art. 84 del codice del processo prevede che la parte può rinunciare al ricorso in qualunque stato e grado della controversia;

Considerato che nel caso di specie risultano rispettate le condizioni prescritte dalla disposizione sopra citata, in quanto la rinuncia è stata notificata all’Amministrazione intimata e che, nel contempo, è possibile compensare le spese del presente giudizio, poiché le questioni poste in ricorso si sono chiarite nella giurisprudenza europea e nazionale dopo la proposizione del ricorso stesso.

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