TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 2010-04-08, n. 201000910
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N. 00910/2010 REG.SEN.
N. 01406/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex artt. 21 e 26 l. 1034/71 ss.mm.ii.,
sul ricorso n. 1406 del 2009, proposto da:
- A P, rappresentato e difeso dall’Avv. A A ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G. Mantovano 3;
contro
- il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. E C ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso il Municipio - Settore Avvocatura;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione in data 3.7.2009, prot. n. 141594/08, del Dirigente dell’U.T.C. - Settore Urbanistica del Comune di Lecce;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce.
Visti gli atti della causa.
Relatore alle camere di consiglio del 26 novembre e del 10 dicembre 2009 il dott. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Angelelli e Ciulla.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 21, comma 10, l. 1034/71, introdotto dalla l. 205/00.
Osservato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Dal ricorso e dagli altri atti della cause emerge che:
1.1 il dott. Pasquino è proprietario di un appartamento facente parte di un vasto complesso edilizio sito in Lecce, nonché di un vano tecnico e di una terrazza posti sul lastrico solare dell’edificio .
1.2 Con istanza n. 141594 acquisita al protocollo del Comune il 18.11.2008 il Pasquino chiedeva quindi, entrata in vigore la l.r. n. 33 del 2007, il permesso di costruire per il cambio di destinazione ad uso abitativo del predetto vano tecnico.
1.3 Con nota del 26.11.2008, peraltro, il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune gli comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, i motivi che ostavano all’accoglimento dell’istanza, poi definitivamente respinta con provvedimento in data 3.7.09, prot. n. 141594/08.
2.- La determinazione appena citata veniva quindi impugnata con il presente ricorso, per i motivi che seguono:
- Illegittimità per violazione e falsa interpretazione degli artt. 1 e 2 della l.r. 33/07. Violazione e falsa interpretazione della Circolare n. 1/09 dell’Assessorato all’Assetto del Territorio della Regione Puglia. Violazione e falsa interpretazione dell’art. 67 del R.E.C. di Lecce. Difetto di motivazione ed eccesso di potere.
3.- Costituitosi in giudizio, il Comune di Lecce chiedeva il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.
4.- Tanto premesso in fatto, rileva il collegio che il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si indicheranno.
5.- Va anzitutto premesso che l’impugnato diniego, facendo propria la relazione istruttoria del 24.6.09, evidenziava come l’intervento richiesto non fosse accoglibile <<trattandosi di recupero a scopo residenziale di una struttura composta unicamente da una “copertura sorretta da pilastri completamente sfinestrata”, così come riportato nei titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione dell’immobile in oggetto [c.e. n. 41/02 e p.d.c. in variante n. 398/04], in contrasto con quanto ribadito dalla Circolare n. 1/2009 della Regione Puglia e cioè che “il recupero volumetrico a scopo residenziale del piano sottotetto in base alla legge regionale non può […] prescindere dall’esistenza fisica e giuridica dell’edificio e del sottotetto medesimo, da intendersi come vero e proprio volume preesistente, sebbene non computato all’atto del rilascio del titolo abilitativo come volume residenziale”>>.
6.- Ciò ricordato, deve in specie richiamarsi, quanto alla corretta interpretazione della normativa in esame, la sentenza n. 854 del 25.3.10 di questa Sezione, la quale, resa con riguardo ad analoghi vani tecnici del medesimo complesso immobiliare, si attaglia perfettamente, anche sul piano fattuale, alla vicenda de qua.
6.1 Il Tribunale rilevava dunque che, <<pur considerando incontestato lo scopo della disciplina regionale, finalizzata a contenere il consumo di nuovo territorio attraverso il recupero volumetrico, tra gli altri, dei sottotetti, e ribadito il proprio orientamento in merito alla riconduzione dei volumi tecnici nella definizione dei sottotetti (art. 2) -in quanto locali sovrastanti l’ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura e non computati, all’atto del rilascio del titolo abilitativo, come volume residenziale-, ritiene, tuttavia, che il caso oggetto del presente giudizio difetti del presupposto materiale per la sua applicazione.
Avuto, infatti, riguardo ai diversi titoli autorizzativi, succedutisi nel corso degli anni ed, in particolare, agli allegati prospetti, acquisiti anche a seguito di ordinanza collegiale, il Collegio ha avuto modo di rilevare quanto segue.
Nell’originario permesso di costruire n. 42/2002 [nel caso in esame n. 41/02, ndr], rilasciato alla società dante causa, “Dafne domus s.r.l.”, al fine di realizzare un complesso edilizio per complessivi 110 alloggi di edilizia convenzionata, espressamente si prevedeva: “i volumi tecnici previsti dal progetto al piano terrazza dei fabbricati contraddistinti come lotti C1-C2-C3-C4-C6-C7-C9-C10, non dovranno essere realizzati e pertanto esclusi dal presente provvedimento, in quanto sovradimensionati rispetto alla effettiva, necessaria installazione di impianti tecnologici”.
In corso di realizzazione del fabbricato, alla medesima impresa costruttrice era rilasciato il permesso di costruire n. 398/04, con il quale erano autorizzati, oltre all’esecuzione di opere interne consistenti in una diversa distribuzione degli alloggi ai piani, “il ridimensionamento dei volumi tecnici al piano terrazze dove è prevista la sola realizzazione del vano scale ed una copertura sorretta da pilastri completamente sfinestrata. Il progetto proposto risulta conforme alla normativa vigente trattandosi di opere che non comportano alcuna modifica ai prospetti, alla sagoma e alla cubatura già assentita”. Ora, nel progetto allegato alla proposta di variante, acquisito in copia autenticata, è evidente la presenza del vano scala chiuso e di sette pilastri, su entrambe le terrazze, che sostengono una copertura completamente aperta sui lati, dunque, sostanzialmente, una tettoia, individuata con linee tratteggiate, sì da indicare la semplice proiezione sul piano (Tav. AR 14.1.v bis, aggiornata al novembre 2004).
Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione Comunale, con nota del 18.11.2009 [9.11.09 nel caso in esame], nell’ambito degli elaborati acquisiti al momento della presentazione del progetto non sono riportati prospetti o sezioni dell’edificio, ciò a conferma dell’assunto che si trattava di modifiche che non ne comportavano l’alterazione.
Tale stato dei luoghi trova riscontro anche nel successivo provvedimento di dichiarazione di agibilità del fabbricato (prot. n. 31948/2005 - Agibilità n. 17/D/2005 del 29.03.2005), ove sono indicati, sul piano terrazza, esclusivamente un vano scale ed “una copertura sorretta da pilastri, ma completamente sfinestrata” .
Ora, il progetto presentato dalla parte ricorrente, nella copia della relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire per mutamento di destinazione d’uso conseguente all’auspicato recupero volumetrico (non presente in originale né in forma autenticata), fa genericamente riferimento alla “chiusura delle due aperture sulle murature perimetrali dei suddetti vani tecnici/deposito”.
Tuttavia, tenuto conto che l’unico vano tecnico esistente è quello relativo alle scale -non interessato dalle modifiche-, non può non evincersi che l’intervento in esso previsto si riferisca proprio a quella tettoia o pensilina sfinestrata, ossia priva di pareti, che non ha alcuno dei requisiti per essere definita vano tecnico finalizzato all’allocazione degli impianti, essendo al più destinata a stenditoio.
Correttamente, pertanto, il dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo Urbano del Comune di Lecce, ad un più approfondito esame istruttorio, ha negato il permesso di costruire sul presupposto che il recupero volumetrico a scopo residenziale, “non può […] prescindere dall’esistenza fisica e giuridica dell’edificio e del sottotetto medesimo, da intendersi come vero e proprio volume preesistente, sebbene non computato all’atto del rilascio del titolo abilitativo come volume residenziale>>(T.a.r. Lecce, III, 25.3.10 n. 854).
6.2 Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, le quali, del tutto riferibili al caso in esame, vengono richiamate quali parti integranti di questa motivazione, il ricorso dev’essere dunque respinto.
7.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.