TAR Catanzaro, sez. II, decreto presidenziale 2024-09-10, n. 202400134
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Pubblicato il 10/09/2024
N. 00134/2024 REG.PROV.PRES.
N. 01439/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D V e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione anche con decreto monocratico ex art.56 c.p.a.,
del giudizio di non ammissione alla classe successiva per mancato recupero delle carenze in sede di esami di recupero del debito formativo, comunicato mediante pubblicazione sul registro elettronico in data -OMISSIS-;del verbale prot. -OMISSIS-, conosciuto mediante pubblicazione sul registro elettronico in data -OMISSIS-, di sospensione del giudizio e conseguente obbligo di recupero del debito formativo per l’anno scolastico 2023/2024;del verbale n. -OMISSIS- dello scrutino relativo al II quadrimestre dell’anno scolastico 2023/2024, trasmesso, a seguito di istanza di accesso del -OMISSIS-, tramite posta elettronica certificata in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS-;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini, ex art. 53 c.p.a. presentata dal ricorrente;
Considerate condivisibili le ragioni poste alla base dell’istanza, secondo le quali il ricorrente, per quasi un mese, dal 16 settembre al 9 ottobre, dovrebbe frequentare la classe scolastica dell’anno precedente, per poi eventualmente, in caso di accoglimento della sospensiva, passare alla classe superiore;