TAR Catanzaro, sez. II, decreto presidenziale 2024-09-10, n. 202400134

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, decreto presidenziale 2024-09-10, n. 202400134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400134
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 01439/2024 REG.RIC.

N. 00134/2024 REG.PROV.PRES.

N. 01439/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D V e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione anche con decreto monocratico ex art.56 c.p.a.,

del giudizio di non ammissione alla classe successiva per mancato recupero delle carenze in sede di esami di recupero del debito formativo, comunicato mediante pubblicazione sul registro elettronico in data -OMISSIS-;
del verbale prot. -OMISSIS-, conosciuto mediante pubblicazione sul registro elettronico in data -OMISSIS-, di sospensione del giudizio e conseguente obbligo di recupero del debito formativo per l’anno scolastico 2023/2024;
del verbale n. -OMISSIS- dello scrutino relativo al II quadrimestre dell’anno scolastico 2023/2024, trasmesso, a seguito di istanza di accesso del -OMISSIS-, tramite posta elettronica certificata in data -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS-;

Vista l’istanza di abbreviazione dei termini, ex art. 53 c.p.a. presentata dal ricorrente;

Considerate condivisibili le ragioni poste alla base dell’istanza, secondo le quali il ricorrente, per quasi un mese, dal 16 settembre al 9 ottobre, dovrebbe frequentare la classe scolastica dell’anno precedente, per poi eventualmente, in caso di accoglimento della sospensiva, passare alla classe superiore;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi