TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-09-09, n. 202400561

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-09-09, n. 202400561
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400561
Data del deposito : 9 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2024

N. 00561/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00417/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 417 del 2024, proposto da
M C C, rappresentata e difesa dall'avvocato L I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cinquefrondi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

D M, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva ,

- della deliberazione consiliare n. 19 del 23.04.2024, pubblicata il 02.05.2024 e notificata in pari data, con la quale il Consiglio Comunale di Cinquefrondi ha stabilito “ di ritenere sussistente la causa di decadenza dalla carica del Consigliere C Maria e, pertanto, ne dichiara la decadenza ”;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.05.2024, pubblicata il giorno 08.06.2024, con la quale si è stabilito di surrogare il consigliere comunale dichiarato decaduto dalla carica sig.ra C Maria Concetta, con il Sig. Mazzù Domenico, e di convalidare la sua elezione;

- di tutti gli atti prodromici, connessi, conseguenti e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinquefrondi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato il 01.07.2024 e depositato il 05.07.2024, la sig.ra C Maria Concetta ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, le delibere con cui il Consiglio Comunale di Cinquefrondi aveva disposto, in data 23.04.2024, la sua decadenza dalla carica di consigliere comunale per non aver preso parte a più di tre sedute consecutive del consiglio comunale e, in data 17.05.2024, la di lei surroga con altro esponente, sig. D M, odierno controinteressato.



2. Espone in fatto la ricorrente:

- che con nota del 29.12.2023 il Presidente del Consiglio Comunale, preso atto delle suddette assenze ma non precisando quando esse si sarebbero verificate, le comunicava l’avvio del procedimento di decadenza dalla carica di consigliere, continuando tuttavia a convocarla alle successive sedute dell’assise comunale cui la stessa partecipava regolarmente;

- di aver riscontrato la suddetta comunicazione con nota del 02.02.2024, documentando che nelle giornate del 27.12.2023, 30.09.2023 e 25.07.2023 sarebbe stata impossibilitata a partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale per inderogabili esigenze di lavoro, mentre in quella del 06.12.2023 sarebbe stata impegnata in una riunione sindacale e in quella del 05.07.2023 assente per gravi motivi familiari;

- che, nonostante la documentazione prodotta e la circostanza che avesse partecipato anche alla seduta successiva dell’08.02.2024, con delibera del 23.04.2024 (pubblicata il 02.05.2024) il Consiglio Comunale la dichiarava decaduta dalla carica di consigliere comunale, ritenendone non fondate le giustificazioni;

- che, al fine di ricostituire la composizione dell’organo consiliare nei termini e nei numeri stabiliti dalla legge, nella seduta del 17.05.2024 il Consiglio Comunale deliberava di procedere alla surroga della ricorrente con il sig. D M.

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