TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-20, n. 202100056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-20, n. 202100056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100056
Data del deposito : 20 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2021

N. 00056/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00502/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 502 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Ascoli Piceno - U.T.G., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;



per l'annullamento

del silenzio – rifiuto a seguito della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Ascoli Piceno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che l’udienza si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. In data 10 agosto 2020, il datore di lavoro del ricorrente presentava, in favore di quest’ultimo, dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Con il presente ricorso, proposto ex art. 117 c.p.a., parte ricorrente, assumendo l’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990, senza che l’Amministrazione abbia provveduto sull’istanza, agisce in questa sede per far accertare l’illegittimità del silenzio serbato e far dichiarare l’obbligo di provvedere.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ascoli Piceno patrocinati dall’Avvocatura erariale; in data 8 gennaio 2021, la parte resistente ha depositato la relazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Ascoli Piceno prot. 64352 del 23 novembre 2020, con la quale si rappresenta che:

- le domande di emersione/sanatoria vengono trattate in ordine cronologico, in base alla posizione, che è

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