TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-06-28, n. 201804304

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-06-28, n. 201804304
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201804304
Data del deposito : 28 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2018

N. 04304/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00235/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, alla via Aniello Falcone 70, indirizzo digitale luigimanna@avvocatinapoli.legalmail.it;



contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio eletto in Napoli, presso l’Avvocatura regionale, alla via S. Lucia 81, indirizzo digitale angelomarzocchella@pec.regione.campania.it;
Provincia di Napoli, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano (Ato 3) della Regione Campania, A.S.L. Napoli 2 Nord, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Ra.M.Oil S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Palma, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, alla via G. Orsini 30, pec antoniopalma1@avvocatinapoli.legalmail.it;



per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo e ai primi motivi aggiunti:

- del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 263 del 17/10/2011, avente ad oggetto l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e rigenerazione di oli usati della Ra.M.Oil S.p.A., sito nel territorio del Comune di Casalnuovo di Napoli;

- quanto ai secondi motivi aggiunti:

- dell’atto prot. n. 0901047 del 28/12/2015 con cui la Regione Campania ha preso atto della modifica non sostanziale dell’AIA in precedenza assentita.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Ra.M.Oil S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 maggio 2018 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con atto notificato nei giorni 21 e 22 dicembre 2011 e depositato il 18 gennaio 2012, il Comune di Casalnuovo di Napoli ha impugnato il decreto dirigenziale n. 263 del 17 ottobre 2011, con cui la Regione Campania ha rilasciato a Ra.M.Oil S.p.A., in esito ai lavori della conferenza di servizi (iniziati, a seguito dell’istanza presentata il 3 aprile 2007, con la prima seduta del 18 febbraio 2010 e conclusi con la quarta seduta del 5 aprile 2011), l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e di rigenerazione di olii usati, già esistente, sito nel territorio dell’ente.

Premesso che il procedimento si è svolto alla stregua della disciplina contenuta nel D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, il Comune ricorrente ha esposto di aver espresso nel corso della procedura il proprio parere contrario ed ha dedotto a sostegno della domanda di annullamento i seguenti motivi di diritto:

1) violazione art. 3 L. 241/1990 – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – istruttoria carente – difetto di motivazione;

2) violazione art. 14 ter L. 241/1990 - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – travisamento – istruttoria carente – difetto di motivazione;

3) violazione P.R.G. vigente – violazione L.R. 16/2004 – eccesso di potere – travisamento – carenza di istruttoria;

4) violazione art. 32 Cost. – violazione del piano approvato con la delibera della Regione Campania n. 167/2006 - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria.

Hanno resistito in giudizio la Regione Campania e la controinteressata Ra.M.Oil, concludendo entrambe con richiesta di rigetto dell’azione.

A seguito del deposito della documentazione da parte dell’Amministrazione regionale, il Comune di Casalnuovo, con un primo atto per motivi aggiunti, depositato il 23 aprile 2012, ha proposto le seguenti, ulteriori censure:

5) violazione art. 14 ter L. 241/1990 – violazione del giusto procedimento – sviamento;

6) violazione art. 32 Cost. – violazione del piano approvato con la delibera della Regione Campania n. 167/2006 - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria.

Con secondi motivi aggiunti, depositati in data 29 marzo 2016, il Comune di Casalnuovo ha esteso la domanda di annullamento all’atto datato 28 dicembre 2015, con cui la Regione Campania ha preso atto della “modifica non sostanziale” dell’AIA, comunicata dalla RA.M.OIL (con note del 26.2.2015 e del 5.3.2015). A fondamento dell’impugnazione l’ente ha sollevato le seguenti doglianze: violazione artt. 6, 29-nonies e 187 D. Lgs. 152/2006 e delibera di G.R. n. 81 del 9.3.2015 – eccesso di potere – istruttoria carente, difetto di motivazione – erroneità dei presupposti.

Con memoria depositata il 10 aprile 2018, la società RA.M.OIL ha difeso la legittimità delle determinazioni regionali in contestazione, concludendo con richiesta di reiezione delle domande attoree.

Alla pubblica udienza del 13 maggio 2018, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

I. Il Comune di Casalnuovo di Napoli ha impugnato l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata il 17.10.2011, in esito ai lavori della conferenza di servizi, dalla Regione Campania a Ra.M.Oil S.p.A., per il preesistente impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e di rigenerazione di oli usati, sito nel territorio dell’ente. Premesso che il procedimento si è svolto alla stregua della disciplina contenuta nel D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, ma applicabile ratione temporis in base alla norma transitoria ivi contenuta, trattandosi di procedimento già avviato al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina – l’Amministrazione comunale ha formulato (con l’atto introduttivo del giudizio e coi primi motivi aggiunti) complessivamente sei motivi di diritto (le cui rubriche sono state riportate sopra per esteso), con cui ha dedotto avverso l’A.I.A. sia vizi procedimentali sia vizi sostanziali di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili, in particolare per difetto di istruttoria e di motivazione. In sintesi, l’Amministrazione comunale assume che:

- sarebbe mancata una congrua valutazione delle osservazioni critiche formulate dall’ente locale nel corso del procedimento, poste a base del proprio parere contrario e così compendiabili:

a) incompatibilità urbanistica, in quanto il sito (avente una superficie complessiva di circa 49.000 mq.) è classificato nel P.R.G. solo in parte (circa 9.000 mq.) come zona industriale D1 (ricadendo per il resto in zona F6 istruzione superiore e d’obbligo, F4 attrezzature collettive, F3 verde a parco, B1 residenziale esistente dichiarata satura, B3 stralciata, nonché in aree destinate a strade di progetto e verde di rispetto);

b) volontà dell’ente di delocalizzare dal centro abitato le industrie insalubri e pericolose;

c) carenze del progetto rispetto alle “Linee guida regionali” circa la descrizione dei processi di lavorazione, della portata dell’approvvigionamento idrico, del tipo e del numero di serbatoi presenti, del sistema per il controllo delle emissioni sonore, degli impianti di energia, delle modalità di incenerimento dei rifiuti nonché della raccolta, stoccaggio e rigenerazione degli oli usati;

- non sarebbero stati esplicitati nella motivazione i profili relativi alle posizioni dell’ARPAC e dell’ATO, entrambi assenti nell’ultima seduta della conferenza di servizi del 5.4.2011;

- non sarebbe stato tenuto in debita considerazione il ruolo preminente del comune quale ente esponenziale degli interessi dei cittadini residenti in quel territorio;

- sarebbe stata illegittimamente approvata una sorta di variante urbanistica automatica, in violazione del procedimento previsto dall’art. 47 della L.R. n. 16 del 2004;

- sarebbe stato violato il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria (delibera di Consiglio regionale del

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