TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-01-23, n. 202401271

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-01-23, n. 202401271
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401271
Data del deposito : 23 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2024

N. 01271/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03793/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3793 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati M K M H, e M C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M K M H in Roma, largo Messico 7;



contro

Ministero della Giustizia-Dip. Amm. Penitenziaria, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, D.A.P., non costituito come tale in giudizio;
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia, datato 20 gennaio 2022, a firma del Direttore, dott.ssa-O-, con il quale l'Ispettore Superiore -O-” è immediatamente sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4 ter comma 3 d.l. n. 44/2021, notificato in data 21 gennaio 2022;

- del verbale di ritiro di armamento individuale, della placca metallica e del tesserino di Riconoscimento dell'Ispettore Superiore -O- del 21 gennaio 2022, per quanto occorrer possa;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativi al periodo di sospensione e al periodo successivo alla sospensione ovvero di ogni periodo di paga che decorre dalla data di sospensione o, in via gradata, per il periodo della sospensione, del diritto a percepire l'assegno alimentare pari alla metà della retribuzione

II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 maggio 2022:

l'annullamento

- della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato Roma, del 5 maggio 2022, a firma del Dirigente dell'Ufficio I, con la quale si comunica che “si è provveduto ai sensi del D.L. del 26/11/2021 n. 172, a sospendere l'erogazione delle competenze stipendiali per il periodo dal 23/12/2021 al 16/02/2022”;

- del decreto prot. m_dg.DAPEE01.08/03/2022.0015775.E del -O-, di riammissione in servizio a far data del 17 febbraio 2022 dell'Ispettore Superiore di -O-a firma del Direttore,-O-, notificato in data 8 marzo 2022;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativi al periodo di sospensione dal 2 gennaio 2022 al 17 febbraio 2022 e al periodo precedente alla sospensione non retribuito dal 23 dicembre 2021 al 21 gennaio 2022, ovvero di ogni altro periodo di paga non retribuito in cui la ricorrente aveva diritto a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento. Per i medesimi periodi, l'accertamento del diritto della ricorrente all'accredito della contribuzione previdenziale e il computo dei periodi lavorati nella propria anzianità contributiva;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia-Dip Amm Penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa R P nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

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