TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2011-01-26, n. 201100095

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2011-01-26, n. 201100095
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201100095
Data del deposito : 26 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02228/2010 REG.RIC.

N. 00095/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02228/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2010, proposto da:
O T, rappresentata e difesa dagli avv. S F, E D S, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Treviso, n.c.;

per l'annullamento

del decreto emesso in data 19.08.2010 e notificato in data 08.11.2010 con il quale il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione dichiarava irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in data 05.08.2010;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

premesso che con l’atto impugnato la Questura di Treviso ha dichiarato irricevibile la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, affermando che la straniera rientra nelle ipotesi previste dall’art. 9, comma 4, del T.U. n. 286/98;

considerato che l’art. 9, comma 4, del citato T.U. presuppone in ogni caso un apprezzamento discrezionale da parte dell’autorità amministrativa;

che, nella specie, risulta evidente come la Questura di Treviso, nel dichiarare irricevibile l’istanza abbia esercitato un semplice automatismo, qualificando, in modo erroneo, l’atto impugnato come atto dovuto, in quanto tale sottratto a qualsivoglia apprezzamento discrezionale;

che, in particolare, l’autorità emanante non risulta avere minimamente considerato, oltre alla durata del soggiorno del territorio nazionale, l’inserimento socio familiare e lavorativo della straniera, come prevede il citato art. 9, comma 4,

che dunque la censura di insufficiente motivazione è fondata e va accolta e, assorbito ogni altro motivo non espressamente esaminato, l’atto impugnato va annullato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo;

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