TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2017-09-29, n. 201701495

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2017-09-29, n. 201701495
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201701495
Data del deposito : 29 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2017

N. 03439/2017 REG.RIC.

N. 01495/2017 REG.PROV.CAU.

N. 03439/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3439 del 2017, proposto da:


P G, rappresentato e difeso dall'avvocato E D R, con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato A D R, sito in Napoli, alla via Vincenzo Arangio Ruiz, n. 83;


contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, alla via Armando Diaz, n. 11;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emanato dal Prefetto di Benevento, in data 29 maggio 2017, recante prot. n. 19837 Area 1 6G, notificato in data 1 giugno 2017, con il quale veniva comunicato il diniego del rinnovo per il porto d'armi ad uso difesa personale recante n. 308246, rilasciato in data 30 gennaio 2015, a seguito di apposita istanza depositata in data 18 novembre 2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che il provvedimento del Prefetto di Benevento non appare manifestamente irragionevole in relazione alla natura della fattispecie per la quale il ricorrente risulta denunciato (art. 392 c.p.), atteso che, come può leggersi nell’imputazione, egli “potendo ricorrere al giudice, si faceva arbitrariamente ragione da sé medesimo, usando violenza sulle cose” ;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare.

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