TAR Venezia, sez. II, sentenza 2013-12-11, n. 201301393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2013-12-11, n. 201301393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201301393
Data del deposito : 11 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00027/2011 REG.RIC.

N. 01393/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00027/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2011, proposto da:
V A G S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. F C, V D, P N, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;



contro

Comune di Altavilla Vicentina in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S D P, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria del T.A.R.;



per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Altavilla Vicentina n. 69 del 18/10/2010 nella parte in cui ha rigettato l’osservazione presentata dalla ditta Vaccari Antonio Giulio s.p.a. ed ha conseguentemente omesso di dare attuazione con il primo P.I. alle previsioni del P.A.T. relative all’area di proprietà della ricorrente, in violazione dell’atto unilaterale d’obbligo presentato dalla ditta vaccari in data 28 luglio 2008 e recepito dall’amministrazione comunale con la deliberazione consiliare n. 43 del 29 luglio 2008.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Altavilla Vicentina in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La società “Vaccari Antonio Giulio s.p.a.” è proprietaria nel Comune di Altavilla Vicentina di un terreno collinare interessato da una cava di basalto la cui coltivazione ha portato alla formazione di un laghetto naturale che è venuto ad occupare la parte inferiore dell’area. In seguito ed in esecuzione di una prima convenzione del febbraio 2001 stipulata con il Comune, con variante al P.R.G. approvata dalla regione con D.G.R. n. 196/2004, veniva modificata la destinazione urbanistica dell’area, da agricola ad “area a parco ed attrezzature sportive”, consentendo la realizzazione di una volumetria pari a 5.000 mc. “da destinare a strutture di supporto quali: impianti sportivi, bar, trattoria e simili”.

2. Con successiva convenzione del settembre 2006, integrativa della precedente, la ditta vaccari si impegnava a cedere al Comune l’area occupata dal laghetto al prezzo di € 144.568,18 da scomputare dall’importo degli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione dei 5.000 mc.

3. Successivamente, con delibera consiliare n. 25 del 28 aprile 2008 veniva adottato il P.A.T. del Comune di Altavilla Vicentina, il quale prevedeva la possibilità di destinare in parte alla residenza la volumetria (5.000 mc.) ammessa dal P.R.G. nell’area in questione.

4. Seguivano vari contatti tra l’amministrazione e la ditta Vaccari che culminavano con la stipula di un atto unilaterale d’obbligo protocollato in Comune il 28 luglio 2008 “a valere anche quale osservazione al P.A.T.”. Con tale atto si provvedeva a localizzare nei due distinti ambiti ovest ed est la volumetria con destinazione rispettivamente a servizi e ristorazione (1.000 mc.) e residenziale (4.000 mc.).

5. Con delibera consiliare n. 43/2008 il Comune controdeduceva alle osservazioni al P.A.T. recependo con alcune modifiche il contenuto dell’atto unilaterale d’obbligo.

6. Infine, il P.A.T. del Comune di Altavilla veniva approvato dalla Regione con delibera n. 927 del 7 aprile 2009, con la prescrizione, relativa alla suddetta controdeduzione favorevole all’accoglimento dell’osservazione della ditta Vaccari per cui “ la collocazione delle volumetrie contenute nell’accordo APP dovrà essere puntualmente individuata con il P.I. ”.

7. Da ultimo, con successive deliberazioni n. 33 del 7 giugno 2010 e n. 69 del 18 ottobre 2010, veniva

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