TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-05-16, n. 202201335

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-05-16, n. 202201335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201335
Data del deposito : 16 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2022

N. 01335/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01685/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2021, proposto da
F G, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Commissione ex art. 50 D.Lgs. n. 443/92 presso il Ministero della Giustizia;
Casa di Reclusione di Augusta, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della delibera notificata al ricorrente in data 16 luglio 2021, con la quale la Commissione ex art. 50 D.Lgs. n. 443/92 presso il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il rapporto informativo relativo all'anno 2019;

del rapporto informativo per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria per l'anno 2019, con il quale è stata attribuita al ricorrente la valutazione di “Mediocre” e punti 19;

di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, ivi compresa, da ultimo la nota di ammonizione n. prot.7211 del 10-7-2021, notificata al ricorrente in data 23-8-2021

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, ha impugnato: a) il rigetto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sul ricorso gerarchico da egli proposto avverso il rapporto informativo relativo all’anno 2019 (anch’esso impugnato);
b) la nota di ammonizione n. 721 in data 10 luglio 2021.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) nel rapporto informativo è stato assegnato all’interessato il punteggio complessivo di 19 e la motivazione (“mediocre”) è stata formulata “visti i punteggi attribuiti nel rapporto”;
b) nel rapporto è stato, altresì, affermato che era “diminuita la qualità dell’attività svolta”;
c) non risulta noto l’iter logico che ha condotto alla valutazione negativa rispetto ai tre anni precedenti, in cui il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20 ed il giudizio di “buono”;
d) in sede di ricorso gerarchico l’interessato ha specificato di aver contratto una infermità a seguito del servizio prestato e ha anche rappresentato lo stato di salute della madre convivente, gravemente invalida, specificando di aver chiesto e ottenuto un congedo parentale e che tale circostanza non poteva ritorcersi in suo danno.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) come previsto dalle disposizioni menzionate in ricorso e dalle Circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, risulta illegittimo il ricorso a formule generiche o di stile, dovendo l’Amministrazione rendere note le circostanze di fatto e l’iter logico che hanno indotto l’organo competente a formulare un certo giudizio;
b) risulta, quindi, violato l’art. 44 del decreto legislativo n. 443/1992.

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