TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2011-12-30, n. 201110346

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2011-12-30, n. 201110346
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201110346
Data del deposito : 30 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05228/2009 REG.RIC.

N. 10346/2011 REG.PROV.COLL.

N. 05228/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5228 del 2009, proposto da:


Conapo - Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, rappresentato e difeso dagli avv.ti F A M, C S T, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Roma, via Caio Mario, n. 27;


contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

- F. CISL VV.F. - Confederazione Italiana Sindacato dei Lavoratori Federazione Vigili del Fuoco;
- F.P. CGIL VV.F. - Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Funzione Pubblica -Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- UIL P.A. VV.F. - Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- RdB CUB VV.F - Federazione Nazionale RdB CUB Coordinamento Nazionale dei Vigili del fuoco;
- CONFSAL VV.F. - Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori dei Vigili del Fuoco;

per l'annullamento

del conteggio delle deleghe sindacali al 31 dicembre 2007, ai fini dell’accertamento della rappresentatività nazionale per il biennio 2008-2009, con risarcimento del danno.


Visto il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 23 novembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;


1. Espone il ricorrente Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco CONAPO di essersi avveduto che nell’ambito della rilevazione delle deleghe sindacali al 31 dicembre 2007, ai fini della misurazione della rappresentatività per il biennio 2008-2009, in corso da parte del Ministero dell’interno, non erano state conteggiate a favore dell’esponente 58 adesioni, antecedenti alla predetta data. Nel comunicare tale circostanza al Ministero dell’interno, il CONAPO, anche rappresentato che per altri sindacati di categoria erano state conteggiate deleghe non più esistenti, per dimissioni degli aderenti, chiedeva che la controversia fosse rimessa alla valutazione e decisione del Comitato Paritetico previsto dall’art. 43, comma 8 del d. lgs. n. 165 del 2001, con richiesta di “riconteggio di tutte le deleghe presentate e di tutte le revoche effettivamente presentate e successivamente attivate”.

A tale richiesta non venne dato alcun seguito, di talchè, con decreto 29 dicembre 2008, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, stabilì la delegazione sindacale di cui all’art. 35 del d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 per la partecipazione al procedimento negoziale dell’accordo per il biennio economico 2008-2009 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco includendovi F. CISL VV.F., F.P. CGIL VV.F., UIL P.A. VV.F., RdB CUB VV.F e CONFSAL VV.F. ed escludendovi CONAPO.

Tanto premesso, lamenta il ricorrente Sindacato che tale risultato, lesivo degli interessi del CONAPO, oltre a dipendere dall’erroneo conteggio di cui sopra, è affetto da altra illegittimità, consistente nell’applicazione al procedimento di cui trattasi dell’art. 41 del d.P.R. 7 maggio 2008, che ha previsto, ai fini dell’accertamento delle deleghe e nelle more dell’elezione dell’organismo di rappresentanza per il personale di cui al precedente art. 35, di tener conto dei dati associativi relativi alle associazioni sindacali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione.

Secondo il CONAPO, l’applicazione alla rilevazione dei dati al 31 dicembre 2007 del citato criterio, stabilito da una norma successiva a tale data, ha comportato il mancato conteggio degli associati CONAPO alla data del 31 dicembre 2007, per i quali la trattenuta nella busta paga era iniziata dal febbraio del 2008.

E tale metodo di conteggio, conclude il ricorrente, è contrario non solo al sistema di rilevazione precedentemente attuato ed in vigore alla data di riferimento del nuovo rilevamento, ma anche al parere del Consiglio di Stato, I, n. 451 del 2000, secondo cui per il computo delle deleghe sindacali rileva la data di rilascio o della consegna all’amministrazione e non la data nella quale viene operata la trattenuta.

Indi, dedotta, in forza di quanto sopra, la contraddittorietà, la carenza assoluta dei presupposti, la violazione del procedimento di cui all’art. 43, comma 8, del d. lgs. 165/01, la mancata nomina del responsabile del procedimento e la violazione di legge, il ricorrente domanda che l’adito Tribunale:

- ordini all’amministrazione di procedere al riconteggio delle deleghe in parola, considerando quelle trasmesse all’amministrazione entro la data del 31 dicembre 2007, al fine di dare piena applicazione all’art. 47- bis , comma 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 99, inerente l’individuazione della soglia di rappresentatività per l’ammissione delle OO.SS. alla contrattazione collettiva;

- accerti che l’amministrazione è tenuta a rideterminare le OO.SS. maggiormente rappresentative ammesse al procedimento negoziale di cui sopra sulla base del conteggio delle deleghe rilasciate al 31 dicembre 2007, indipendentemente dalla data di attuazione della ritenuta sindacale;

- condanni le intimate amministrazioni a risarcire al CONAPO tutti i danni patiti per i comportamenti ed atti denunziati, con particolare riferimento al danno all’immagine, da individuarsi in via equitativa, e da devolversi all’Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, eretta in ente morale con d.P.R. 30 giugno 1959, n. 630, con espressa volontà che vengano dall’ente devoluti ai figli dei vigili del fuoco caduti in servizio.

2. Le intimate amministrazioni si sono costituite in resistenza senza formulare alcuna difesa.

3. Parte ricorrente ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 novembre 2011.

5. Rileva il Collegio che la controversia non si presenta matura per la decisione.

Onde, al fine di poter statuire in via definitiva sulle questioni controverse, ed impregiudicata ogni questione pregiudiziale, in fatto, in diritto e sulle spese, il Collegio ritiene di dover acquisire dal Ministero dell’interno e dal Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, del presente provvedimento, ogni utile atto ed elemento inerente il provvedimento per cui è causa.

Fissa per la discussione del merito della causa l’udienza pubblica del 6 giugno 2012.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi