TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000017
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N. 00017/2010 REG.SEN.
N. 00888/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 888 del 2009, proposto da:
N A, rappresentato e difeso dall'avv. E C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
A.S.U.R. Marche - Zona Territoriale n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. P V, con domicilio eletto presso Ufficio Legale A.S.U.R., in Ancona, via C. Colombo, 106;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente all’accesso alla documentazione amministrativa di cui all’istanza del 24.6.2009, negato dall’A.S.U.R. – Z.T. n. 12, con nota prot. n. 21271 del 12.8.2009, comunicata in data 18.8.2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.U.R. Marche - Zona Territoriale n. 12;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- costituendosi in giudizio, l’A.S.U.R. – Z.T. n. 12 ha dichiarato di aver rilasciato al ricorrente, dopo la proposizione del ricorso, la documentazione per cui è causa. Ciò determina la cessazione della materia del contendere;
- peraltro, al dichiarato fine di evitare la condanna alle spese, l’ Azienda ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato (che nella specie andrebbe individuato nel sig. Ruggero Latini, risultato poi vincitore nella selezione per l’individuazione dell’incarico di coordinatore dell’Area prevenzione dell’A.S.U.R. a cui aveva preso parte anche il ricorrente);
- il Tribunale non ritiene di poter accedere alla tesi dell’Amministrazione, in quanto:
a) l’istanza a cui si riferisce il diniego impugnato, contrassegnata dal numero di protocollo di ricezione n. 16820, era relativa alle domande di partecipazione alla predetta selezione, per cui, rispetto ad essa, non esistevano controinteressati (ed in effetti il ricorrente, non sapendo chi fossero i partecipanti alla selezione, non poteva notificare il ricorso a persone ignote). Inoltre, dal tenore della richiesta, l’istanza non era finalizzata ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, visto che si trattava di procedura a cui il ricorrente aveva preso parte e del cui esito nulla aveva più saputo;
b) la vicenda a cui fa riferimento l’A.S.U.R. è invece collegata ad altra, seppur analoga richiesta del sig. Antonelli (prot. di ricezione n. 16863), che l’Azienda ha invece evaso;
- pertanto, in relazione alla specifica vicenda per cui è causa, le spese di giudizio, che si liquidano in dispositivo, debbono essere addossate all’A.S.U.R. Marche.