TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-10-16, n. 202400718
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2024
N. 00718/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna - Comando Carabinieri Tutela Forestale e dei Parchi, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a.
a) della determinazione datata 5 luglio 2024, con la quale il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi – Ufficio Comando – Sezione Segreteria e Personale, ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente;
b) del provvedimento datato 24 aprile 2024, con il quale il Comando Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”, ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della “consegna di rigore” di giorni 2 (due);
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna - Comando Carabinieri Tutela Forestale e dei Parchi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, a seguito di un sinistro stradale che lo ha visto coinvolto, con il proprio automezzo, ha ricevuto, in data 28 marzo 2024, da parte del Comando Regionale dei Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”, la comunicazione recante l’avvio del procedimento disciplinare di corpo a norma dell’art. 1370 e ss., d.lgs. n. 66/2010 (“Codice dell’Ordinamento Militare”, d’ora in poi C.O.M.).
A seguito della convocazione del ricorrente avanti alla Commissione di Disciplina e nonostante il deposito da parte dello stesso di una memoria difensiva scritta, in data 29 aprile 2024 il Comando Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna” – Ufficio Comando, ha comunicato l’avvenuta conclusione del procedimento disciplinare, infliggendo al ricorrente la sanzione della consegna di rigore di giorni 2 (due), sulla scorta della seguente motivazione: ‹‹ la S.V., graduato dell’Arma dei Carabinieri, addetto al Nucleo CITES – Distaccamento Marconi di Bologna, il giorno -OMISSIS- alle ore 16.30, libero dal servizio, all’altezza dell’intersezione tra la rotatoria Benedetto Croce e via Palmiro Togliatti nel Comune di Bologna, rimaneva coinvolto con l’auto di proprietà in un incidente stradale, trovandosi in uno stato di ebbrezza alcolica rilevato dal test dell’etilometro a cui è stato sottoposto dalla Polizia Locale intervenuta nel frangente e tale da richiedere la segnalazione all’AG competente ex art. 186 CdS, provocando lesioni al conducente dell’altro veicolo coinvolto, rendendosi, quindi, protagonista di fatti oggettivamente cristallizzati connotati da eccezionale gravità in virtù dello status di militare rivestito tale da ledere il prestigio dell’Arma dei Carabinieri ai sensi del combinato disposto di cui alla circolare n.276/148-78-2009 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali …. e all’art. 751 c. 2 d.p.r. n. 90/2010 (T.U.O.M.) ››.
Il ricorrente, quindi, in data 29 aprile 2024, ha proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento che precede, impugnazione respinta dall’Amministrazione competente, con conferma della sanzione irrogata.
In particolare, il rigetto del ricorso gerarchico è stato motivato valorizzando il fatto che ‹‹ dall’esame della documentazione: in atti, i fatti (l’alterazione alcolemica) risultano ben acclarati, il procedimento disciplinare si è svolto, quindi, in base ad oggettive risultanze amministrative e, mancando i presupposti per applicare l’art. 1393 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in quanto alla data del procedimento disciplinare la vicenda non era ancora inscritta a RGNR presso la competente procura della Repubblica, il Comandate della Regione CC Forestale “Emilia Romagna” ha provveduto alla definizione della stessa nell’alveo della propria competenza disciplinare ››.
Con ricorso depositato in data 24 settembre 2024 il ricorrente ha impugnato i provvedimenti predetti, indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione resistente avrebbe violato l’art. 1393, comma 1, parte terza, C.O.M., in quanto, premessa la natura particolarmente grave della sanzione astrattamente irrogabile all’esito del procedimento, e a fronte di un sinistro verificatosi in data 1 dicembre 2023, la contestazione degli addebiti all’incolpato risulta essere stata inviata già alla data del 28 marzo 2024, quando ancora non era emersa alcuna notizia di reato e la dinamica del fatto che ha visto coinvolto il ricorrente risultava complessa e incerta, tanto che, per un verso, la stessa Polizia Locale intervenuta in loco ha redatto il rapporto nei successivi 90 giorni, con ulteriore integrazione di atti effettuata nel mese di maggio 2024;per altro verso, la Compagnia di Assicurazioni, chiamata a rifondere i danni materiali patiti dall’autovettura del ricorrente, ha riconosciuto, in capo a quest’ultimo, solo una responsabilità concorsuale con l’altro veicolo coinvolto e non diretta;peraltro, al momento dell’avvio del procedimento disciplinare, così come alla data della sua conclusione, non vi era alcuna iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica di Bologna;peraltro, la mancanza del necessario nulla osta all’utilizzabilità degli atti, rilasciato dalla Procura della Repubblica di Bologna, comporterebbe altresì una manifesta violazione della norma penale ex art. 329 cp da parte dell’Amministrazione;la decisione del Comandante della Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna, con atto n. 30/11-6 di -OMISSIS- del 16 gennaio 2024, di procedere all’esame immediato della responsabilità disciplinare del ricorrente, si porrebbe in contrasto con quanto comunicato nel dicembre 2023 dal Comandante del Gruppo Carabinieri Bologna, con nota n.37/9-5 di -OMISSIS-, in ordine all’opportunità di attendere l’esito del procedimento penale per guida in Stato di ebbrezza per procedere alle valutazioni disciplinari e definitive d’impiego;