TAR Lecce, sez. I, sentenza 2016-06-29, n. 201601048

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2016-06-29, n. 201601048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201601048
Data del deposito : 29 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01814/2011 REG.RIC.

N. 01048/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01814/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2011, proposto da:
Unione Provinciale Agricoltori Confagricoltura di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. C F R, con domicilio eletto presso Antonio Rizzo in Lecce, Via Adriatica 2/B;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Confartigianato Lecce;

per l'annullamento

del decreto n. 196 del 24/8/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istitutivo, presso la Commissione Provinciale del Lavoro di Lecce, della Commissione di Conciliazione prevista dall'art. 410 c.p.c., come modificata dall'art. 31, comma 3, Legge n. 183/2010, nella parte in cui il suddetto decreto esclude la ricorrente quale associazione di datori di lavoro come membro della suddetta commissione, di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

è impugnato l’epigrafato provvedimento con il quale la Direzione Provinciale del Lavoro non ha incluso la ricorrente nella Commissione di Conciliazione di cui all’art.31 comma 3 della L. 183/2010;

con dichiarazione espressa all’udienza odierna, la ricorrente, per il tramite del suo procuratore, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Ritenuto che, a seguito della sopravvenienza citata, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti sussistendo giustificati motivi.

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