TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-02-05, n. 201600102

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-02-05, n. 201600102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600102
Data del deposito : 5 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00677/2015 REG.RIC.

N. 00102/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00677/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 677 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Casa di Cura Madonna del Rimedio Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e S P, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, Via Garibaldi n.105;

contro

Azienda Sanitaria Locale n.

5 - Oristano, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S A M, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, Via Sassari n. 17;

per l'annullamento

- del verbale di gara n. 4 del 17.07.2015 relativo alla "Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura del servizio di prestazione professionale, noleggio di attrezzature e fornitura di materiale di consumo, per l'espletamento di prestazioni di Day Service di Chirurgia della cataratta da effettuare presso i PP.OO. di Bosa e Ghilarza, per il periodo di 12 mesi" nella parte in cui la Commissione ha escluso la ricorrente dalla gara de qua;

- della nota prot. n. PG/2015/45181/MGD a firma del Presidente del seggio di gara, in data 17.07.2015, con la quale è stata comunicata l'esclusione della ricorrente dalla gara;

e, con i motivi aggiunti depositati il 14 settembre 2015:

- della delibera n. 636 del 8 settembre 2015, della ASL n. 5 di Oristano, avente ad oggetto la presa d'atto della seduta di gara andata deserta per assenza di offerte valide, con la quale sono stati approvati i verbali n. 1 del 17.4.2015, n. 2 del 28.4.2015, n. 3 del 2.7.2015 e n. 4 del 17.7.2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. n. 5 di Oristano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La società Casa di Cura Madonna del Rimedio s.r.l. ha partecipato alla procedura di gara telematica, indetta dalla A.S.L. n. 5 di Oristano, per l’affidamento del «servizio di prestazione professionale, noleggio di attrezzature e fornitura di materiale di consumo, per l'espletamento di prestazioni di Day Service di Chirurgia della cataratta da effettuare presso i PP.OO. di Bosa e Ghilarza» . All’esito delle operazioni di gara, l’offerta della società ricorrente è stata esclusa (secondo quanto risulta dalla nota del presidente del seggio di gara, del 17 luglio 2015, n. 45181) «in quanto non ha provveduto a firmare e marcare, entro i termini stabiliti dal timing di gara (13.04.2015), il dettaglio dell’offerta economica telematica come prescritto dagli artt. 15/17/28 del CSA come meglio chiarito nel verbale n. 4/2015 » . Dal richiamato verbale emerge che l’esclusione scaturisce dal fatto che la Casa di Cura Madonna del Rimedio ha «firmato digitalmente e marcato temporalmente i propri files di dettaglio di offerta economica in data successiva al termine del 13.04.2015 ore 12:00 previsto per la firma e la marcatura dell’offerta economica» dall’art. 15 del capitolato speciale d’appalto.

2. - Con ricorso introduttivo avviato alla notifica il 5 agosto 2015 e depositato il successivo 11 agosto 2015, la Casa di Cura Madonna del Rimedio s.r.l. chiede l’annullamento del provvedimento di esclusione sopra richiamato, nonché degli altri atti della procedura meglio descritti in epigrafe, deducendo le censure che saranno analizzate ai successivi punti.

3. - Con motivi aggiunti depositati il 14 settembre 2015, la ricorrente estende l’oggetto della domanda di annullamento alla deliberazione dell’ 8 settembre 2015, con la quale il Commissario straordinario ha approvato i verbali di gara.

4. - Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, chiedendo che il ricorso sia respinto.

5. - All’udienza pubblica del 25 novembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – Con un unico, complesso, motivo, la ricorrente afferma l’illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato, per la violazione della lex specialis di gara e, nella specie, degli articoli 15 e 17 del capitolato speciale d’appalto. Secondo la ricorrente, la presentazione dell’offerta economica era scandita dai seguenti termini: entro il 9 luglio 2015, la presentazione (caricamento, upload), costituita da un “foglio di lavoro excel” su cui dovevano essere riportati gli elementi riepilogativi dell’offerta «che saranno tenuti in considerazione per il calcolo del punteggio per il prezzo complessivo offerto» (art. 15 c.s.a.);
entro il 13 luglio 2015 i concorrenti avrebbero dovuto provvedere al caricamento ( upload ) del dettaglio dell’offerta economica «costituito dal frontespizio offerta allegato “A” al Capitolato Speciale + il modulo offerta …» .

Il file contenente il dettaglio dell’offerta economica della società ricorrente risulta marcato temporalmente in data 8 luglio 2015 (alle 12:03:31);
quindi, entro il termine ultimo stabilito dal timing di gara.

La ricorrente conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.

7. – Le censure esposte non possono essere condivise.

L’art. 15 del capitolato prevedeva una complessa regolamentazione delle fasi di presentazione e di caricamento delle offerte telematiche (economiche) sul portale della A.S.L. di Oristano (all’indirizzo https//app.albofornitori.it/asloristano.it/ ), che può essere così sintetizzata (per quel che rileva nel caso di specie):

1) predisposizione dell’offerta economica con l’inserimento dei prezzi offerti in un foglio di lavoro excel ;

2) sul predetto file excel , applicazione della firma digitale;

3) sul medesimo file , applicazione della marcatura temporale (dopo averlo firmato digitalmente).

Tali operazioni, e in particolare la marcatura temporale del file dell’offerta economica, dovevano essere portate a termine entro le ore 12:00 del 13 aprile 2015 (data indicata nel timing di gara di cui all’art. 15 del capitolato speciale). Il file dell’offerta, così predisposto, doveva essere salvato dal concorrente sul proprio personal computer , fino alla apertura del periodo in cui i concorrenti avrebbero dovuto procedere al caricamento ( upload ) del file offerta sul portale telematico della ASL di Oristano. Ciò che, secondo il timing di gara, doveva essere effettuato nel periodo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del 9 luglio 2015 (cfr. all. 5 della produzione documentale della ricorrente) .

Pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio di presentazione delle offerte economiche, era essenziale la marcatura temporale del file excel contenente gli elementi rilevanti per l’offerta economica (marcatura che, si ripete, doveva essere eseguita entro le ore 12:00 del 13 aprile 2015).

Nella fattispecie, invece, come emerge dal “report ulteriore documentazione” (cfr. all. 9 della produzione della ricorrente;
nonché all. 10 della produzione ASL Oristano, insieme al verbale n. 4 del 17 luglio 2015 nel corso del quale è stata disposta l’esclusione della Casa di Cura ricorrente), il file relativo al “dettaglio dell’offerta economica” caricato dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio risulta con una marcatura temporale datata 8 luglio 2015 (ore 12:03:31);
vale a dire, una data successiva a quella prevista dal timing di gara di cui all’art. 15 del capitolato speciale d’appalto (capitolato consultabile sub. n. 3 della produzione documentale della ricorrente).

8. - Pertanto, l’esclusione della Casa di Cura Madonna del Rimedio Srl deve ritenersi del tutto conforme a quanto previsto dalle norme della gara.

9. - Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti debbono essere integralmente rigettati.

10. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

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