TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-05-10, n. 202300278
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Pubblicato il 10/05/2023
N. 00278/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2019, proposto dai signori L S, P D P, G T, P B, M M, M P, A P, A T, S G, D F, A D D, G M, A D S, A D V, M F, M A, R D, D D, F D, G M, A I e S M, rappresentati e difesi dagli avvocati S C e U C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Economia e delle finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è
ex lege
domiciliato, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il reclamo
avverso l’inadempimento del commissario ad acta nominato con sentenza n. 313 del 30 aprile 2021, per l’ottemperanza del giudicato formatosi su decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 456 del 15 maggio 2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con reclamo proposto ex art. 114, c. 6, cod. proc. amm., gli odierni istanti lamentano l’inadempimento della sentenza n. 313 del 30 aprile 2021, con la quale questo Tribunale amministrativo regionale ha ordinato al Ministero resistente di conformarsi al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 456 del 15 maggio 2013, di riparazione del danno da irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001, nel termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza e, per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente responsabile dell’Ufficio IV della Direzione dei servizi del tesoro del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero soccombente, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio, affinché lo stesso provvedesse nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla richiesta di parte, all’esecuzione del suddetto titolo giudiziale.
Con la stessa sentenza, questo Tribunale ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre agli oneri e agli accessori di legge ed alle eventuali ulteriori spese, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2. – Stante il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, con PEC del 9.05.2022 gli istanti chiedevano l’attivazione del commissario ad acta .
3. – Essendo l’istanza da ultimo citata rimasta senza esito, con il reclamo del 12.09.2022 gli istanti hanno proposto il presente incidente di esecuzione, con il quale hanno chiesto che siano adottati i provvedimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
4. – Il Ministero intimato ha eccepito l’inammissibilità del reclamo nei confronti del Ministero sul rilievo della natura del commissario ad acta quale ausiliare del giudice anziché come organo straordinario dell’amministrazione.
Ha poi rilevato la cessazione della materia del contendere, essendo stata la pretesa integralmente soddisfatta, come da decreti di autorizzazione dei pagamenti successivamente depositati in giudizio.
5. – I reclamanti, ad eccezione dei sigg. T, P, P, M, D S, D V e degli eredi D, hanno dichiarato di aver ricevuto i pagamenti dovuti.
6. – Alla camera di consiglio del 21 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Preso atto dell’emissione dei decreti di pagamento delle somme dovute ai ricorrenti (in essi compresi i sigg. T, P, P, M, D S, D V e gli eredi D) da parte del Ministero e del conseguente esaurimento della fase amministrativa dell’ iter della spesa con l’adozione del provvedimento di liquidazione, salvo l’obbligo di esecuzione dei pagamenti, al collegio non rimane che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
8. – Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese del presente incidente di esecuzione.