TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-06-26, n. 202401402

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-06-26, n. 202401402
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401402
Data del deposito : 26 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2024

N. 01402/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02162/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2162 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Biotest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato B M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

A.S.L. di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V C e E T, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

nei confronti

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , parte non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo,

- della delibera n. 1174 del 5.10.2022 del Direttore Generale dell’A.S.L. di Salerno, avente ad oggetto “Potenziamento rete diabetologica (Integrazione fabbisogno Centri Diabetologici II Livello ASL Salerno)”, unitamente agli eventuali allegati;

- di tutti gli atti presupposti, ivi compresi relazioni, note e pareri, resi nell’ambito del procedimento diretto all’emanazione della delibera suddetta, nonché collegati, connessi e conseguenziali;


quanto ai motivi aggiunti,

- della delibera n. 1174 del 5.10.2022 del Direttore Generale dell’A.S.L. di Salerno alla luce degli elementi conosciuti da parte ricorrente successivamente al deposito del ricorso introduttivo;

- della nota dell’8.7.2022 del Responsabile G.O.I. Rete Diabetologica A.S.L. di Salerno;

- della nota prot. n. PG/22.12.2022 del 22.12.2022, con la quale il Comitato di Coordinamento Aziendale per l'Accreditamento, in relazione agli obblighi di ottemperanza alla sentenza TAR n. 2332/2022, ha dichiarato di non avere titolo ad avviare la procedura di accreditamento “in assenza di specifico mandato da parte della Regione Campania”;

- della nota di trasmissione prot. n. 96/2023/684 del 2.1.2023, con allegato prospetto della popolazione residente e dei pazienti in trattamento suddivisi per ambiti comunali e distrettuali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la delibera n. 1174 del 5.10.2022 il Direttore Generale dell’A.S.L. di Salerno ha disposto l’incremento nell’ambito del territorio dell’Azienda di n. 8 CAD di II livello nel biennio 2021 – 2022, articolato in “ n. 5 CAD Pubblici e n. 3 CAD Privati da accreditare con relativi ambiti di competenza ”.

In particolare, quanto ai CAD pubblici sono stati individuati i seguenti: CAD pubblico Distretto 65 Comune di Bellizzi (integrazione tra gli esistenti ambulatori di diabetologia di Battipaglia e di Bellizzi) - ambito di competenza popolazione residente Distretto 65;
CAD pubblico Distretto 66 Comune di Salerno (integrazione tra esistente ambulatorio di Diabetologia) presso il poliambulatorio di Pastena - ambito di competenza popolazione residente Distretto 66;
CAD pubblico Distretto 67 Comune di Mercato San Severino (integrazione tra esistente ambulatorio di Diabetologia) - ambito di competenza popolazione residente Distretto 67;
CAD pubblico Distretto 68 Comune di Pontecagnano Faiano (integrazione tra gli esistenti ambulatori di Diabetologia di Pontecagnano e Giffoni VP) - ambito di competenza popolazione residente Distretto 68;
CAD pubblico Distretto 71 Comune di Sapri (integrazione tra gli esistenti ambulatori di Diabetologia di Sapri Torre Orsaia e Marina di Camerota) - ambito di competenza popolazione residente Distretto 71.

Relativamente ai CAD privati sono poi stati individuati “ N. 3 CAD PRIVATI da accreditare:

1-CAD Privato- Distretto 61 Comune di Scafati — ambito di competenza popolazione residente Distretto 61;

2-CAD Privato- Distretto 62 Comune di Pagani — ambito di competenza popolazione residente Distretto 62;

3-CAD Privato -Distretto 69 Comune di Capaccio — ambito di competenza popolazione residente Distretto 69 ”.

L’A.S.L. ha poi:

- definito “ un fabbisogno residuo di 3 CAD da attivare, da parte di soggetti privati, nei comuni di Pagani (I CAD), Scafati (1 CAD) e Capaccio (1 CAD), comuni scelti in considerazione del rapporto abitanti/pazienti in trattamento antidiabetico ” (v. punto B del dispositivo di tale delibera);

- indicato che i “ soggetti privati interessati, seguendo le procedure della

DGRC

3958/2001, dovranno fare richieste ai comuni individuati per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e successivamente alla Regione Campania per l'accreditamento
”;

- individuato “ per ciascuno dei Distretti Sanitari gli ambiti di competenza di ogni CAD, sia Pubblici che Privati accreditati e/o da accreditare ”, indicando quanto all’ambito di competenza popolazione residente relativo al Distretto 72 il CAD pubblico DS 72 del Comune di Sala Consilina.

In parte motiva l’A.S.L. ha dato atto che nel Distretto n. 72 (Sala Consilina) è già attivo CAD pubblico di II livello.


2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (notificato in data 17.12.2022 e depositato in data 23.12.2022) parte ricorrente ha dedotto:

- di essere centro medico polispecialistico e laboratorio generale di base costituito sin dal 1979 ed ubicato in Sala Consilina, con un vasto bacino di utenza in ambito regionale ed extraregionale con enorme fabbisogno assistenziale, perché collocato in un territorio distante dal capoluogo e con inadeguati livelli assistenziali nel Distretto di appartenenza;

- che sin dal 1991, giusta autorizzazione n. 70 del 6.5.1991, la stessa è stata titolare del titolo per l’esercizio dell’attività di “Centro Erogatore di Prestazioni di Diabetologia”;

- che all’esito della DGRC n. 544 del 2.12.2020, con la quale la Regione ha previsto per quanto riguarda l’A.S.L. di Salerno l’incremento dei Centri di Assistenza Diabetologica (CAD) da 11 a 19 in due anni, la struttura ricorrente ha formulato alla Regione ed all’A.S.L. istanza di accreditamento istituzionale quale struttura sanitaria già in esercizio per l’erogazione di prestazioni di diabetologia in regime ambulatoriale;

- che, stante il silenzio – inadempimento formatosi sulla predetta istanza, la ricorrente ha proposto apposito ricorso all’esito del quale questo Tribunale ha pronunciato la sentenza n. 2332/2022 (pubblicata in data 7.9.2022), con la quale è stato sancito l’obbligo a carico della Regione e dell’A.S.L. “ di adottare ogni atto idoneo a definire il procedimento di accreditamento, con adozione da parte della Regione di un provvedimento espresso e motivato, essendo decorso il termine di conclusione del procedimento, entro e non oltre il termine di giorni novanta dalla notificazione ovvero dalla comunicazione, se anteriore, del presente provvedimento ”;

- che, tuttavia, tale sentenza non è stata eseguita dalle amministrazioni;

- che l’A.S.L. ha poi adottato la delibera n. 1174 del 5.10.2022.

La società ricorrente ha quindi impugnato la predetta delibera per i motivi come di seguito rubricati:

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 BIS E 8 TER D.LGS. N. 502/1992 IN RELAZIONE ALL’ART. 1 CO. 237 QUATER L.R.C. N. 4/2011) - VIOLAZIONE ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA – PERPLESSITÀ – INIQUITÀ – ARBITRARIETÀ – CONTRADDITTORIETÀ) ”;

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 BIS E 8 TER D.LGS. N. 502/1992 - ART. 1 CO. 237 QUATER L.R.C. N. 4/2011 – IN RELAZIONE ARTT. 1 E 33 C.P.A.) - VIOLAZIONE ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA – PERPLESSITÀ – INIQUITÀ – ARBITRARIETÀ – CONTRADDITTORIETÀ) ”;

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 BIS E 8 TER D.LGS. N. 502/1992 IN RELAZIONE ALL’ART. 1 CO. 237 QUATER L.R.C. N. 4/2011) - VIOLAZIONE ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA – PERPLESSITÀ – INIQUITÀ – ARBITRARIETÀ – CONTRADDITTORIETÀ) ”;

IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 BIS E 8 TER D.LGS. N. 502/1992 - ART. 1 CO. 237 QUATER L.R.C. N. 4/2011 - REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 22.06.2007) - VIOLAZIONE ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA – PERPLESSITÀ – INIQUITÀ – ARBITRARIETÀ – CONTRADDITTORIETÀ) ”.


3. Con memoria depositata in data 18.1.2023 si è costituita l’A.S.L. di Salerno ed ha chiesto il rigetto del ricorso proposto, senza svolgere ulteriori difese.

Con successiva memoria depositata in data 23.1.2023 l’A.S.L. ha poi dedotto:

- l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse;
al riguardo l’Azienda ha tra l’altro sottolineato che con la sentenza n. 2332/2022 questo Tribunale non avrebbe dichiarato l’obbligo dell’A.S.L. e della Regione di concedere l’accreditamento richiesto dalla ricorrente;
l’atto da adottare all’esito della procedura di accreditamento relativa all’istanza della ricorrente sarebbe del tutto autonomo e non correlato alla delibera impugnata nel presente giudizio, essendo quest’ultima volta a determinare il processo di pianificazione pubblico e privato dei centri di diabetologia;
del resto, l’attività di programmazione sarebbe solo preliminare rispetto ad eventuale procedura di accreditamento nei territori indicati, ferma restando la spettanza delle decisioni definitive in materia di accreditamento dei singoli centri non all’A.S.L., bensì alla Regione;

- l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della DGRC n. 544 del 2.12.2020 nella parte in cui ha deliberato quanto segue “ …a) di rideterminare il fabbisogno dei centri pubblici e privati accreditati per l’assistenza di II livello al paziente diabetico, sulla base del numero di pazienti diabetici e delle nuove esigenze di cura, secondo quanto risulta dalla tabella allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

b) di precisare che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie in base alle specifiche esigenze territoriali e geografiche dovranno riprogrammare la rete dei Centri di assistenza Pubblica e privata di II livello aziendale in coerenza con la riprogrammazione di cui al punto 1 ”;

- l’infondatezza del ricorso nel merito alla luce del contenuto della relazione della responsabile G.O.I. rete diabetologica inviata a mezzo posta elettronica in data 4.1.2023, dalla quale risulterebbero gli elementi per cui la delibera impugnata è legittima.


4. All’udienza camerale del 26.1.2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista della fissazione del merito e previa motivata istanza di prelievo, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.


5. Con ricorso per motivi aggiunti (notificato in data 20.2.2023 e depositato in data 7.3.2023) la ricorrente ha proposto i seguenti ulteriori motivi avverso la delibera n. 1174 del 5.10.2022 (estendendo l’impugnazione anche avverso gli ulteriori atti indicati in epigrafe):

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 BIS E 8 TER D.LGS. N. 502/1992 IN RELAZIONE ALL’ART. 1 CO. 237 QUATER L.R.C. N. 4/2011) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GRC N. 544/2020 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA – PERPLESSITÀ – INIQUITÀ – ARBITRARIETÀ – CONTRADDITTORIETÀ) ”;

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 BIS E 8 TER D.LGS. N. 502/1992 IN RELAZIONE ALL’ART. 1 CO. 237 QUATER L.R.C. N. 4/2011) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GRC N. 544/2020 –

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