TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-20, n. 201500149

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-20, n. 201500149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500149
Data del deposito : 20 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00659/2014 REG.RIC.

N. 00149/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00659/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2014, proposto da:
Adriatica Oli S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. L F, con domicilio eletto presso Gian L Ganti in Ancona, Via Cardeto, 41;

contro

Marche Multiservizi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. G B, G C, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;

nei confronti di

Venturi Bruno Autotrasporti e Spurghi S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso Avv. L P in Ancona, viale della Vittoria, 6;
A2b S.r.l.;

per l'annullamento

della nota delle Marche Multiservizi S.p.A. prot. 13741 del 22.09.2014 avente ad oggetto "Procedura affidamento Servizio raccolta oli vegetali esausti" trasmessa alla Adriatica Oli Srl in data 22.09.2014, nonchè di ogni atto o comportamento precedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Marche Multiservizi S.p.A. e di Venturi Bruno Autotrasporti e Spurghi S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato gli atti concernenti la procedura di affidamento del servizio di raccolta oli vegetali esausti.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio Marche Multiservizi s.p.a., che, con memorie e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Si è costituita la controinteressata, che, con memorie e documenti, ha sollevato eccezioni preliminari e chiesto respingersi il ricorso, vinte le spese.

DIRITTO

Il capitolato speciale allegato al ricorso descrive l’oggetto del servizio di cui si controverte, del quale è parte integrante l’avvio alla valorizzazione degli oli vegetali esausti.

Tale prestazione non può ritenersi esplicitamente contemplata nell’offerta della ricorrente.

Pertanto, non essendo stato rispettato il capitolato della procedura in questione, la determinazione con la quale l’offerta della ricorrente è stata ritenuta inammissibile non è illegittima.

Il secondo motivo di ricorso è, quindi, infondato.

Considerata l’inammissibilità dell’offerta della ricorrente, la stessa non ha interesse alle doglianze di cui al primo, al terzo e al quarto motivo di ricorso.

Per tali ragioni, il ricorso dev’essere respinto.

Le spese processuali possono essere compensate.

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