TAR Firenze, sez. I, decreto cautelare 2021-11-10, n. 202100640
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Pubblicato il 10/11/2021
N. 00640/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01346/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Responsabilita' Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento previa sospensione
del provvedimento di non ammissione alla classe superiore adottato nei confronti dell'alunno -OMISSIS- dal Consiglio dei docenti della classe -OMISSIS- dell'Istituto di Istruzione superiore "-OMISSIS-" in persona del legale rappresentante pro tempore sito in -OMISSIS-, Chianciano Terme (SI) e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non sussiste il requisito della estrema gravità previsto dalla norma invocata poiché il provvedimento di non ammissione risale ai primi giorni del mese di settembre, mentre il ricorso risulta depositato soltanto in data -OMISSIS- ad oltre un mese e mezzo dalla documentazione trasmessa dall’istituto scolastico a seguito della domanda di accesso dai genitori e l’alunno frequenta ormai da quasi due mesi la seconda classe dell’istituto resistente;