TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-04-05, n. 202200323

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-04-05, n. 202200323
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200323
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2022

N. 00323/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00016/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2020, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G V e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e Istituto -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliatari ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

-OMISSIS-., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato denegato l'accoglimento delle istanze volte alla fruizione del pasto domestico a scuola;

delle note individuali prot.n. -OMISSIS-e prot. n. -OMISSIS-;

di ogni altro atto preordinato, preparatorio, presupposto tra i quali, in particolare, la deliberazione del Consiglio di Istituto-OMISSIS-e della delibera del Collegio dei docenti del -OMISSIS-, atti in forza dei quali è stato modificato il piano triennale dell'offerta formativa, atti non noti di cui si chiede l'acquisizione in giudizio, nonchè di ogni altro eventuale atto o provvedimento connesso e/o consequenziale;

nonché per l'accertamento

del diritto dei minori, figli dei ricorrenti, ad essere ammessi a consumare propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio scolastico, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire ai medesimi la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa,

nonchè per l'accertamento dell'obbligo e per la conseguente condanna

della dirigente scolastica convenuta, di attivarsi affinchè, nell'interesse generale della propria comunità scolastica, siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, senza divisioni e separazioni, garantendo ed assicurando per tutti i discenti l'assistenza educativa del personale docente oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali senza oneri in capo alle famiglie.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e dell’Istituto -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I signori -OMISSIS-e -OMISSIS- esercitano la potestà genitoriale su due minori, iscritti presso l’I.C. -OMISSIS-ad un modello scolastico a tempo pieno, comprensivo, in base al piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), del cd. tempo mensa. I ricorrenti espongono di avere sempre rifiutato, sulla scorta di una giurisprudenza formatasi a partire dalla sentenza della Corte di Appello di Torino del 21 giugno 2016 n. 21049, il servizio di ristorazione collettiva fornito dal Comune, optando per la c.d. autorefezione, ossia per la possibilità di far consumare ai minori cibi di preparazione domestica in ambito scolastico.

L’Istituto -OMISSIS-, con provvedimento datato -OMISSIS-, a conclusione di un procedimento avviato con l’informativa alle famiglie, ha vietato la fruizione del pasto domestico a scuola, respingendo le istanze volte ad ottenere la suddetta fruizione.

Il citato provvedimento richiamava il piano triennale di offerta formativa approvato il 28.10.2019.

L’Istituto, con nota del -OMISSIS-, ha poi precisato che sarebbe stata garantita la possibilità di consumare in aula (e non in refettorio) il pasto portato da casa (documento n. 5 depositato in giudizio dalla parte istante).

Avverso la citata determinazione dell’-OMISSIS- e gli atti connessi i ricorrenti sono insorti deducendo:

I. Violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 9, 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Eccesso di potere sotto i profili della carenza assoluta di istruttoria e di motivazione;
eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta. Violazione di legge con riferimento all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale;
violazione di legge con riferimento all’art. 97 della Costituzione relativamente ai principi generali di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.

Il provvedimento di diniego delle istanze di autorefezione adottato all’esito del procedimento amministrativo sarebbe illegittimo perché Amministrazione scolastica non avrebbe valutato, in violazione dell’articolo 10 bis della L. 241/1990, le osservazioni presentate in sede procedimentale dai genitori ricorrenti. In violazione del principio tempus regit actum , sancito dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, l’Istituzione scolastica avrebbe modificato il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) prima di provvedere sulle istanze dei ricorrenti, con ciò provvedendo in maniera retroattiva.

II. Violazione di legge con riferimento al D.Lgs 19 febbraio 2004 n. 59, ed alla circolare M.I.U.R. n. 29 del 5 marzo 2004;
Violazione di Legge con riferimento agli artt. 3, 32, 34, 35 della Costituzione. Violazione di legge ed omessa applicazione della nota

MIUR

7 marzo 2017, prot.n. 348;
contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e della violazione del principio generale di uguaglianza, della contraddittorietà, della carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, illogicità, arbitrarietà, ragionevolezza e della non proporzionalità.

I ricorrenti contestano le affermazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 20504/2019, poste alla base dei provvedimenti impugnati e, in particolare, l’idea che il tempo mensa, pur costituendo parte del tempo scuola, postuli necessariamente l’adesione al servizio mensa. In questa chiave viene ribadito il diritto dei genitori di non usufruire del servizio mensa fornito dalla scuola, che non condividerebbe alcuna delle finalità educative del tempo scuola.

III. Violazione di legge con riferimento all’art. 6 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 63, al D.M. 31.12.1983 ed al D.L. 28.2.1983, n. 55 convertito in Legge 26.4.1983, n. 131;
Violazione di Legge con riferimento agli artt. 3, 32, 34, 35 della Costituzione. Violazione di legge ed omessa applicazione della nota

MIUR

7 marzo 2017, prot.n. 348;
contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e della violazione del principio generale di uguaglianza, della carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, di illogicità, di arbitrarietà e di ragionevolezza.

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi nella parte in cui di fatto impongono alle famiglie la fruizione del servizio di refezione scolastica comunale.

IV. Violazione di legge ed omessa e/o travisata applicazione di legge con riferimento al Reg. CE n. 852/04 ed all’art. 3 D.G.R. 16-4910/12;
violazione ed omessa applicazione di legge con riferimento all’art. 26 del D.Lgs n. 81/08;
violazione di legge con riferimento al D.lgs 13 aprile 2017 n. 63, art. 6, al D.M. 31.12.1983 ed al D.L. 28.2.1983, n. 55 convertito in Legge 26.4.1983, n. 131;
violazione di legge e mancata applicazione di legge con riferimento agli artt. 7, 10 e 15 del D.lgs n. 59/04 ed alla circolare MIUR n. 29, Prot. n. 464 del 5 marzo 2004;
violazione di legge con riferimento agli artt. 130 e 131 del D.Lgs. 297/94, all’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 7, 13 e 19 della legge 107 del 13 luglio 2015;
Violazione di legge ed errata applicazione di norme con riferimento alla nota

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi