TAR Napoli, sez. VII, decreto decisorio 2023-10-06, n. 202300609

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, decreto decisorio 2023-10-06, n. 202300609
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300609
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2023

N. 01350/2017 REG.RIC.

N. 00609/2023 REG.PROV.PRES.

N. 01350/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S N, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato M C S, in Napoli, in via Depretis n. 102;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

(per quanto riguarda il ricorso introduttivo)

1) del rapporto informativo del 21.12.2016, notificato al ricorrente in data 16.01.2017;

2) del rapporto informativo del 24.01.2017, notificato al ricorrente in data 14/02/2017;

3) di ogni ulteriore atto/provvedimento presupposto, connesso, consequenziale e collegato, comunque lesivo delle ragioni del ricorrente, anche se non noto;

(per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19 maggio 2017)

1) del rapporto informativo del 03.05.2017, notificato al ricorrente in data 03.05.2017 – periodo dal 06.09.2016/30.11.2016;

2) del rapporto informativo del 03.05.2017, notificato al ricorrente in data 03.05.2017 – periodo dal 01.12.2016/26.12.2016;

3) di ogni ulteriore atto/provvedimento presupposto, connesso, consequenziale e collegato, comunque lesivo delle ragioni del ricorrente.


Visti tutti gli atti di causa presenti nel fascicolo informatico;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso introduttivo risulta depositato il giorno 9 aprile 2017, e quello per motivi aggiunti il 19 maggio 2017;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.

Considerato che la definizione in rito del giudizio induce a compensare le relative spese;


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