TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-02-15, n. 202400583
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 15/02/2024
N. 00583/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01698/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. P B, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo alla via T. Tasso n. 4;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 06.06.2001 N. 380 (già art. 9 della Legge n. 47/85) N. -OMISSIS- del -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato ordinato al signor -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-ed ivi residente in -OMISSIS-, “n.q. di proprietario, committente dei lavori e nominato custode Giudiziario” e di destinatario del citato Provvedimento di rigetto n. -OMISSIS-, di demolire a proprie cure e spese gli abusi edilizi meglio descritti in premessa, di seguito riportati – segn. N. -OMISSIS-… “in via -OMISSIS-°, identificato al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS- – particella -OMISSIS- (oggi sub-OMISSIS-), ove oltre ai lavori di parziale rifacimento intonaci esterni, era in corso la realizzazione un terrazzo in c.a. e muratura della superficie di mq. 35 circa che poggia su pilastri in c.a.. L’accesso a tale terrazzo, avviene attraverso la trasformazione di un vano finestra in un vano porta. Dal piano terra la struttura la struttura si presenta in parte definita ed in parte allo stato grezzo. Dal piano 1° si presenta pavimentata con piastrelle. In pari data sono stati apposti i sigilli all’immobile sopra descritto, nominando custode giudiziario -OMISSIS- (in atti meglio generalizzato)”;nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1698 dell’anno 2020, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere proprietario dell’immobile di Via-OMISSIS-e di aver realizzato, al primo piano, un terrazzino avente una superficie complessiva di mq. 30,51 sovrastante un portico con le tre facce libere avente una superficie complessiva al piano terra di mq. 29,85 prospiciente su un cortile privato;
- di aver presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 13 l. n. 47/1985, in data 15.04.2016;
- che l’Amministrazione non provvedeva sulla predetta istanza;
- che, in data 26.06.2018, il Comune di Palermo notificava al signor -OMISSIS- “Preavviso di Rigetto Istanza prot. -OMISSIS-” in quanto carente di documentazione necessaria per l’istruttoria, secondo quanto previsto dall’art. 21 del regolamento edilizio;
- di aver prodotto la documentazione richiesta, tranne il computo metrico estimativo, stante il breve termine concesso gg.10, ed il parere di sussistenza ai sensi dell’art. 21 L. 64/74, che andava rilasciato dal Genio Civile di Palermo al quale veniva inviata richiesta in data 14.08.2018, protocollata al n.-OMISSIS-;
- che il Comune di Palermo, con provvedimento n.-OMISSIS-, prot. N. -OMISSIS- Pratica n. -OMISSIS-, rigettava l’istanza di sanatoria prot.-OMISSIS-;
- di aver successivamente prodotto anche la documentazione mancante, che non era stato possibile produrre nel breve termine concesso dal Comune;
- che, tuttavia, l’Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
All’udienza di smaltimento straordinario del 14 febbraio 2024, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;2) violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, atteso che il Comune di Palermo non si esprime sull’integrazione della documentazione richiesta, ma anzi si limita ad emanare un provvedimento di demolizione del manufatto;3) eccesso di potere, atteso che il Comune ha respinto l’istanza di sanatoria solo per carenze documentali, dopo aver concesso un termine troppo breve per depositare i documenti richiesti e senza considerare che gli stessi sono stati poi depositati;4) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001, atteso che sussistono i presupposti per la cd. fiscalizzazione dell’abuso.
Con decreto n.-OMISSIS- veniva dichiarata l’interruzione del processo.
In data 12.08.2022 la parte ricorrente provvedeva alla riassunzione.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Per giurisprudenza costante, i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 20/01/2023, n. 679), perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime;e, seppure si aderisse all’orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La prima censura è dunque infondata.
La seconda, la terza e la quarta censura sono inammissibili, come preannunciato all’odierna udienza ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., atteso che si tratta di motivi finalizzati, in realtà, a censurare non tanto l’ordinanza di demolizione ma il diniego della sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Orbene, come si evince dal ricorso stesso, il Comune di Palermo, con provvedimento n.-OMISSIS-, prot. N. -OMISSIS- Pratica n. -OMISSIS-, ha rigettato l’istanza di sanatoria prot. -OMISSIS-.
Come dichiarato dalla parte ricorrente all’odierna udienza, tale atto è stato impugnato con separato ricorso, RG -OMISSIS-;tale ricorso è stato tuttavia definito con decreto di estinzione n. -OMISSIS-.
Di conseguenza, tutte le censure in realtà finalizzate a contestare la legittimità del diniego della sanatoria devono ritenersi inammissibili.
Attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.