TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-07-22, n. 201602016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-07-22, n. 201602016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602016
Data del deposito : 22 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2016

N. 02016/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01697/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2008, proposto da:
A S in riassunzione, nella qualità di erede di F M, rappresentato e difeso dagli avvocati G C C.F. CLNGLM42A16G273H e A C C.F. CNSNTN67P07D810G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Catania, alla Via Conte Ruggero n. 81;

contro

Comune di Taormina (Me), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato C N C.F. NCTCCL64B61I477Q, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giampietro Garofalo sito in Catania, alla Via Verona n. 62;

Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149;

nei confronti di

Gais s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Aldo Tigano C.F. TGNLDA40M28H163W, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Catania, via Milano n. 42a;

per l'annullamento

del titolo edilizio in sanatoria n. 74 rilasciato dal Comune di Taormina alla G.A.I.S. S.RL. in data 11 aprile 2008;

del parere 26 marzo 2008 dell’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Taormina;

della nota prot. n. 13461/05 del 11 gennaio 2006 della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina;

di ogni altro atto presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taormina (Me), della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina nonché di Gais s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 35, co. 1, lett. B, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente in riassunzione, in qualità di erede del de cuius , quest’ultimo proprietario dell’Hotel “Bristol Park” di Taormina, prospiciente l’Hotel “Villa Diodoro” di proprietà della G.A.I.S. s.r.l., ha impugnato la concessione edilizia in sanatoria n. 74/2008, rilasciata dal Comune di Taormina alla società controinteressata per le opere abusive realizzate nel menzionato albergo Hotel “Villa Diodoro”, nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe, deducendo le seguenti censure:

1) “ Violazione e falsa applicazione dell’art.32, comma 25 della L. 24 novembre 2003 n.326 – Violazione dell’All.1, Tabella C dell’art.32 della L. 24 novembre 2003 n.326 – Violazione degli artt. 31 e 51 della L. 28 febbraio 1985 n.47 – Violazione dell’art.26 della L.reg.sic. 10 agosto 1985 n.37 – Violazione dell’art.2909 c.c. – Violazione della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.2474 del 31 gennaio 1973 – Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n.241 per difetto di motivazione e di istruttoria – Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta ”. Il ricorrente ha rilevato che l’aumento volumetrico sanato con il titolo edilizio impugnato supererebbe il limite del 30% della volumetria della costruzione originaria, contravvenendo, quindi, a quanto prescritto dall’art.32, comma 25, D.L. n.269/2003, convertito dalla L. n.326/2003;

2) “ Violazione dell’art. 32, co. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326, nel testo modificato dall’art 1 D.L. 31 marzo 2004 n. 82 (L. conv. 28 maggio 2004 n. 141) e dall’art. 5 D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (L. conv. 30 luglio 2004, n. 191) - Violazione dell’art. 24, co.1 L.R. 5 novembre 2004 n. 15.Violazione e falsa applicazione dell’All. 1, ultimo periodo, all’art. 32 D.L. D.L. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326 - Violazione dell’art. 3 L. 8 agosto 1990, n. 241 per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per violazione della circolare ass. 2 dicembre 2004 n. 6 e per sviamento ” atteso che l’istanza presentata dalla G.A.I.S. in data 27.07.2005 relativamente alle opere previste dalle Concessioni Edilizie n.10/01 e n.72/01, annullate con la sentenza del C.G.A. n.250/05 del 15.04.2005, era da ritenersi tardiva ai sensi dell’art.24, comma 1, L.R. 05.11.2004, n.15, in forza del quale il termine ultimo per la presentazione della domanda di condono ex D.L. n.269/2003 è fissato al 10.12.2004, conformemente a quello stabilito dalla normativa nazionale;

3) “ Violazione dell’art. 32, co. 25 L. 24 novembre 2003, n. 326 - Violazione dell’art. 32, co. 28 L. 24 novembre 2003, n. 326 ”, atteso che la domanda di condono presentata dalla G.A.I.S. in data 30 marzo 2004 ( prot. n. 3839) era inammissibile ai sensi dell’art. 32 L. n. 326/2003, riguardando già concessioni in sanatoria successivamente annullate, e per le quali era stata negata pure la C.E. ex art.13 L. n.47/85: tali opere, pertanto, non avrebbero potuto costituire oggetto di nuove istanze di condono. L’istanza poi, anche se ritenuta ammissibile, era comunque tardiva in quanto la avrebbe dovuto essere presentata entro 60 gg. dall’entrata in vigore del D.L. n.269/2003 (02.10.2003);

4) “ Violazione dell’art. 32, comma 26 L. 24 novembre 2003, n. 326 e dell’art. 24 L. R. n. 5 novembre 2004, n. 15 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, co.43 della L. 24 novembre 2003, n. 326 - Violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, per difetto della motivazione - Eccesso di potere per sviamento ”, atteso che le opere abusivamente realizzate dalla G.A.I.S. non erano condonabili in quanto gli unici interventi consentiti nelle zone sottoposte a vincolo, come nel caso di specie, erano quelli di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 all’art.32, nel cui ambito non rientravano le opere abusive sanate con il titolo edilizio in sanatoria in esame;

5) “ Violazione dell’art. 32, co. 26 L. 28 febbraio 1985 n. 47 come modificato dall’art. 32, L. 24 novembre 2003, n. 326 - Violazione dell’art. 26 L. R. 10 agosto 1985, n. 37 - Violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, per carenza assoluta della motivazione - Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta ”. Il ricorrente ha censurato la nota n. 13461/05 dell’11.01.2006 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, recante nulla-osta al rilascio del titolo in sanatoria, contestando che la Soprintendenza non avrebbe potuto rilasciare il provvedimento di compatibilità paesaggistica tenendo conto dei precedenti nulla-osta dalla stessa rilasciati, in quanto tali pareri erano stati emanati sul presupposto della conformità urbanistica dei progetti cui si riferivano ma con l’annullamento giurisdizionale dei titoli edilizi presupposti, anche questi ultimi erano stati travolti dalle pronunce di annullamento. In ogni caso, gli interventi edilizi non erano riconducibili alla tipologia 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 all’art.32 L.326/2003 e, quindi, non erano condonabili previo parere della Soprintendenza, e, comunque, quest’ultima avrebbe dovuto procedere ad un nuovo esame del progetto in sanatoria, anche alla luce del “vincolo cautelativo di inedificabilità” introdotto per le zone B7 (art.18.9 N.T.A.) con la deliberazione consiliare n.78/1994, approvata con D.A. n.339/1997, e sulla quale la Soprintendenza si era pronunciata favorevolmente;

6) “ Violazione dell’art. 32, co. 27 lett.d) L. 24 novembre 2003, n. 326 – Violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione - Illegittimità derivata - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per contraddittorietà ed illogicità manifesta e per sviamento ”, atteso che le opere abusive realizzate dalla G.A.I.S. non erano condonabili perché insistevano su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ex L. n. 1497/1939 fin dal dicembre 1964. Senza tacere che mancava, inoltre, la conformità urbanistica delle opere abusive complessivamente realizzate, come accertata nel provvedimento di diniego di sanatoria, ex art. 13 L. n. 47/1985, prot. 6078 del 12 giugno 2003 del Comune di Taormina, a sua volta confermato in sede di riesame con nota prot. n. 6484 del 23 giugno 2003, anche sulla scorta del parere negativo della C.E.C. espresso nella seduta del 10 giugno 2003;

7) “ Violazione dell’art.26, co. 1 L.reg.sic. 10 agosto 19585 n.37, come modificato dall’art.9, co. 2 L.reg.sic. 18 maggio 1996, n.34 – Eccesso di potere ”, atteso che l’impugnata concessione edilizia in sanatoria era illegittima perché rilasciata in assenza del preventivo parere dell’Ufficio Tecnico comunale, essendo stato erroneamente rilasciato quest’ultimo dall’Ufficio Condono Edilizio.

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