TAR Bari, sez. I, ordinanza cautelare 2013-11-07, n. 201300623

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, ordinanza cautelare 2013-11-07, n. 201300623
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300623
Data del deposito : 7 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01274/2013 REG.RIC.

N. 00623/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01274/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2013, proposto da:


V A C, rappresentato e difeso dall'avv. P N, con domicilio eletto presso l’avv. Sabino Liuni in Bari, alla via Principe Amedeo n.198;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97;
Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, Capo delle Polizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto emesso dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale sono stati annullati parte degli atti relativi al procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell'Ispettore superiore s.u.p.s. della Polizia di Stato Colangelo Vincenzo Agostino;

-della nota del Questore di Bari del 18.9.2013, prot. Cat. 2.8/2013 ris. di prot. n.22 Ris, con la quale si dispone per la prosecuzione del procedimento disciplinare;

-del conseguente avviso di comparizione;

-di ogni altro eventuale provvedimento, allo stato non conosciuto, precedente o successivo, comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori avv.ti P N;
Lucia Ferrante;


Considerato che, anche in disparte qualsiasi valutazione circa la configurabilità di un potere di verifica del Capo della polizia ex art.21 D.P.R. n. 737/81, il rilevato difetto di motivazione delle conclusioni assunte dalla Commissione di disciplina, peraltro all’unanimità, non sembra trovare riscontro alcuno nel testo del relativo provvedimento;

Ritenuto sussistere il periculum in mora in considerazione del pregiudizio all’immagine ed alla reputazione che ne conseguirebbe all’interno della collettività locale, fino alla nuova decisione sulle contestazioni disciplinari;

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