TAR Milano, sez. III, sentenza 2022-09-28, n. 202202102

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2022-09-28, n. 202202102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202102
Data del deposito : 28 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2022

N. 02102/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00970/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 970 del 2022, proposto da
-O- in proprio e quale tutore del figlio -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati F T e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI LISSONE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

della sentenza n. 1459 del 15 giugno 2021 di questo Tribunale Amministrativo Regionale, resa nel procedimento n. 1695/2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lissone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 1459 del 15 giugno 2021, questo T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dal sig. -O- avverso gli atti con i quali il Comune di Lissone ha determinato l’importo della propria compartecipazione ai costi di inserimento del figlio dello stesso sig. -O- presso una -O-.

Con il ricorso in esame, il sig. -O- sostiene che l’Amministrazione non avrebbe ottemperato alla suindicata sentenza, ormai passata in giudicato, e chiede perciò che questo Giudice ne ordini la corretta esecuzione. Rileva in particolare l’interessato che il Comune di Lissone, con nota del 23 novembre 2021, ha respinto la sua istanza di rimborso delle somme versate a titolo di retta di ricovero per gli anni 2019, 2020 e 2021;
rimborso che, a suo dire, avrebbe dovuto invece essere riconosciuto qualora l’Amministrazione, così come disposto dalla sentenza n. 1459 del 15 giugno 2021, si fosse attenuta ai criteri ISEE stabiliti dal d.p.c.m. n. 159 del 2013.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Lissone.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 22 settembre 2022.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.

Come anticipato, con nota del 23 novembre 2021, il Comune di Lissone ha respinto l’istanza di rimborso delle rette di ricovero versate dal ricorrente alla struttura -O-presso la quale è inserito il figlio. L’Amministrazione ha motivato tale decisione rilevando che la pretesa del ricorrente è in contrasto con le norme e con i criteri, contenuti nel vigente regolamento comunale, che regolano la compartecipazione del Comune alle spese di ricovero dei bisognosi residenti presso le -O-. Nella nota del 23 novembre 2021, il Comune di Lissone ha altresì rilevato che, con il ricorso definito con sentenza n. 1459 del 15 giugno 2021, questo Giudice si sarebbe limitato ad annullare l’atto del 19 aprile 2019, il quale aveva stabilito la misura della compartecipazione comunale applicando uno speciale criterio non previsto dalle norme regolamentari, senza pronunciarsi in ordine alla legittimità del regolamento.

Parte ricorrente contesta questa argomentazione, rilevando che anche il regolamento comunale sarebbe in contrasto con i criteri stabiliti dalla normativa ISEE ai quali il Comune, in ottemperanza della sentenza n. 1459 del 15 giugno 2021, sarebbe tenuto a dare comunque piena applicazione.

A questo proposito si deve osservare che effettivamente, come sostiene parte resistente, la sentenza n. 1459 del 15 giugno 2021 si è limitata a rilevare il contrasto fra l’atto del 19 aprile 2019 – il quale come detto ha applicato uno speciale criterio non previsto dal regolamento comunale (differenza fra l’ammontare della retta di ricovero ed euro 1.300,00, corrispondenti a quanto il -O- percepisce dai genitori quale corrispettivo per la cessione di un diritto di usufrutto su immobile di sua proprietà disposta con atto notarile del 2 ottobre 2018) – e la normativa ISEE, senza pronunciarsi in ordine alla legittimità dei criteri stabiliti dal regolamento comunale, e ciò anche perché, pur avendo parte ricorrente dichiarato nell’epigrafe del proprio ricorso di voler impugnare i regolamenti con i quali il Comune di Lissone ha disciplinato la compartecipazione al costo dei servizi RSA RSD e/o, comunque, dei servizi a favore delle persone -O-, nessuna specifica censura è stata poi dedotta avverso il vigente regolamento. Neppure nel secondo motivo di ricorso, non esaminato in quanto assorbito, l’interessato ha dedotto l’illegittimità del regolamento comunale, ma ha dedotto, quale vizio invalidante dell’atto del 19 aprile 2019, il contrasto fra quest’ultimo e lo stesso regolamento comunale.

Non vi è dunque alcuna statuizione contenuta nella sentenza n. 1459 del 15 giugno 2021 che dichiari l’illegittimità dei criteri stabiliti dal regolamento per contrasto con la normativa ISEE;
contrasto che, quindi, non può essere dedotto in sede di giudizio di ottemperanza ma che avrebbe dovuto costituire oggetto di apposito accertamento in sede di ordinario giudizio di cognizione, e ciò anche considerando che, come noto, la normativa statale e regionale non detta una disciplina esaustiva riguardo al livello di compartecipazione comunale al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, ma attribuisce – con l’art. 25 della legge n. 328 del 2000 e con l’art. 8, comma secondo, della legge regionale n. 3 del 2008 – ai singoli comuni il potere discrezionale di definizione concreta dei criteri da ciascuno applicabili, anche se nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente oggi contenuta nel d.p.c.m. n. 159 del 2013.

Per queste ragioni deve essere ribadita l’infondatezza del ricorso.

Sussistono comunque fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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