TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-09-03, n. 202416055

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-09-03, n. 202416055
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416055
Data del deposito : 3 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2024

N. 16055/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09558/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9558 del 2018, proposto da
Gea – Gestione Energie Alternative s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C N e A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A Z, A P e G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A Z in Roma, piazza di Spagna n. 15;



per l'annullamento

a) del provvedimento n. prot. GSE/ P20180010704 del 13 febbraio 2018 a firma del Direttore del GSE – Divisione Verifiche e Ispezioni, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui relativamente ai progetti di cui alle RVC indicati nell'allegato A (cod. pratica: da 0284369060914R001 a 0284369060914R018; da 0284369060914R053_rev1 a 0284369060914R079; da 0284369060914R081 a 0284369060914R230, da 0284369060914R232 a 0284369060914R234; da 0284369060914R236 a 0284369060914R247 e 0284369060914R254 tutte afferenti alla tipologia di scheda tecnica 6T e 20T) e alcune contrassegnate dal suffisso “_rev1”, ha comunicato alla società ricorrente la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato;

b) del provvedimento n. prot. GSE/ P20170092626 del 28 novembre 2017, con cui il GSE ha dato avvio al procedimento di controllo documentale ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3 del D.M. 11 gennaio 2017 all’esito del quale è stato adottato il provvedimento di decadenza;

c) del provvedimento n. prot. GSE/ P20180001251 del 10 gennaio 2018, con cui il GSE ha prorogato di 30 giorni il termine concesso alla ricorrente per l’esibizione dei documenti richiesti nell’ambito del procedimento di controllo;

d) del provvedimento n. prot. GSE/ P20180034250 del 13 aprile 2018, avente a oggetto il recupero di 76.300 titoli TEE, per un importo complessivo pari ad euro 13.161.718,98;

e) di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale, connesso, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 luglio 2024 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con nota del 28 novembre 2017, il GSE ha comunicato alla G.E.A. s.r.l. l’avvio di un procedimento di controllo documentale ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3, D.M. 11 gennaio 2017 in relazione a numerosi interventi oggetto di una pluralità di RVC presentate su pratiche di tipo standard 6T e 20T, chiedendo alla predetta società di produrre – entro trenta giorni – per ciascuno dei predetti interventi « documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione » e in particolare:

- « documentazione che consenta di verificare il rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica di riferimento (ad es. delle condizioni di applicabilità e della normativa tecnica) ivi compresa: documentazione tecnica attestante i limiti di trasmittanza previsti dalla scheda; tabella riassuntiva dei proprietari degli immobili oggetto dell’intervento con indicazione dei codici fiscali degli stessi, della fascia climatica ed ubicazione dell’edificio, allegando le relative visure catastali; documentazione attestante l’avvenuta applicazione dei materiali isolanti sulle pareti e sulle coperture (es. dossier fotografico pre intervento, trasmittanza delle preesistenti strutture »;

- « il numero di UFR oggetto degli interventi (fatture di acquisto e/o documenti di trasporto recanti tale informazione nonché relazione asseverata redatta da un tecnico elaborato corredata da elaborati tecnici, attestante la superficie del coibente installato, la conducibilità del materiale e lo spessore) »;

- « documentazione attestante la data di prima attivazione (es. comunicazione di inizio lavori) »;

- « documentazione che consenta di verificare il rispetto di quanto disposto dall’art. 9, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente) »;

- « l’autodichiarazione sottoscritta dai soggetti titolari ai sensi degli artt. 46 e 47, del d.p.r. n. 445/2000, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto, contenente le seguenti informazioni: a) indicazioni dell’indirizzo di realizzazione degli interventi (ove applicabile); b) indicazione del titolo in ragione del quale il Soggetto titolare ha la dispoinibilità del bene (proprietario, affittuario, etc.); c) non aver richiesto e impegnarsi a non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento; d) liberatoria per la richiesta dei TEE in favore del soggetto proponente; nei casi in cui il soggetto titolare sia un condominio, … la delibera assembleare recante la delega all’amministratore di condominio a richiedere i titoli di efficienza energetica »;

- « copia dello statuto societario, come previsto dall’art. 13, comm1, lettera a) dell’Allegato A alle Linee Guida EEN 9/2011 ».

2. Con nota trasmessa in data 28 dicembre 2017, la G.E.A. s.p.a. ha evidenziato che il termine di 30 giorni non era proporzionato e ragionevole e ha conseguentemente chiesto una proroga di 90 giorni per produrre i documenti richiesti.

3. Con comunicazione del 10 gennaio 2018, il Gestore ha riscontrato la richiesta di proroga formulata dall’operatore economico, ritenendo opportuno «accordare, allo stato, una proroga di 30 giorni a far data dal termine di scadenza di cui alla comunicazione del GSE del 28 novembre 2017 », e fissando, quindi, il nuovo termine per la produzione dei documenti richiesti al 28 gennaio 2018.

4. Con provvedimento del 13 febbraio 2018, il GSE – preso atto che l’operatore economico interessato non aveva prodotto entro il nuovo termine alcun documento (né aveva avanzato ulteriore richiesta di proroga) – ha comunicato all’operatore economico la decadenza dal diritto ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE) riguardanti le pratiche in relazioni alle quali era stata avviata la procedura di controllo (e il « il recupero di quanto già erogato, secondo le modalità di restituzione che saranno rese note con successiva comunicazione »), osservando che la società non aveva reso disponibile « documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato in fase di accesso all’incentivo, nonché a verificare l’effettivo rispetto dei requisiti previsti dalle schede tecniche di riferimento », e notando che « tale circostanza costituisce una violazione rilevante ai sensi dell’art. 12, comma 14, lettera c), del D.M. 11 gennaio 2017 »..

5. Con successiva nota datata 13 aprile 2018 il GSE ha intimato alla ricorrente di provvedere alla restituzione dei titoli TEE di Tipo I e di Tipo II rilasciati e non spettanti per un importo di € 13.161.718,98.

6. Con l’atto introduttivo del giudizio (pervenuto innanzi a questo Tar ex art. 10 d.p.r. n. 1199/1971 e 48 c.p.a.) la società G.E.A s.p.a. ha chiesto l’annullamento sia del provvedimento adottato dal GSE il 13 febbraio 2018, sia della conseguente richiesta di restituzione dei TEE già percepiti sulla base di tredici motivi in diritto.

6.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per « violazione dell’art. 23 d.lgs n. 28/2011 [e] violazione dell’art. 42 comma 3 e ss., d.lgs. n. 28/2011 come modificato dall’art. 1, comma 89, l. 4 agosto 2017, n. 124; eccesso di potere per presupposti erronei [nonché per] violazione dell’art. 13 della Direttiva 2009/28/CE e [degli] art. 118 e 102 Cost. », sostenendo – in sintesi – che:

- il Gestore non poteva disporre la decadenza dagli incentivi solo in ragione della mancata produzione della documentazione richiesta;

- il GSE aveva erroneamente il D.M. 11 gennaio 2017 a progetti approvati prima dell’entrata in vigore del predetto decreto;

- il GSE non poteva in ogni caso chiedere la restituzione dei TEE già erogati in ragione di quanto previsto dall’art. 42, commi 3- bis e 3- ter , d.lgs. n. 28/2011.

6.2. Con il secondo motivo ha contestato gli atti gravati per « violazione dell’art. 42 d.lgs n. 28/2011; violazione dell’art. 11 dm 31 gennaio 2014 [ed] eccesso di potere per presupposti erronei », osservando – in sostanza – che il Gestore aveva disposto la decadenza dagli incentivi nonostante la violazione riscontrata non rientrasse tra quelle “rilevanti” previste dall’allegato 1, al D.M. 31 gennaio 2014.

6.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità delle decisioni del GSE per « violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 13, 14 e 15, d.m. 11 gennaio 2017; violazione dell’art. 42 del l.lgs

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