TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-03-26, n. 202102045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-03-26, n. 202102045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202102045
Data del deposito : 26 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2021

N. 02045/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01917/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2016, proposto da :
Associazione Italiana Ospedalità Privata (di seguito AIOP), Casa di Cura Clinic Center S.P.A, Cardiomed S.p.A. Casa di Cura Trusso, Casa di Cura Villa dei Fiori S.r.l., Casa di Cura Clinica Sanatrix S.p.A., Casa di Cura Pineta Grande S.r.l., Casa di Cura Privata Montevergine S.p.A., Casa di Cura Stazione Climatica Bianche S.r.l., Casa di Cura Villa Fiorita S.p.A., Casa di Cura Hermitage Capodimonte S.p.A. ( ex Clinica Colucci ), Casa di Cura Clinica S. Patrizia - Proprietà Villa delle Querce S.p.A., Casa di Cura Villa delle Querce S.p.A., Casa di Cura S. Maria La Bruna - Proprietà Villa delle Querce S.p.A., Minerva S.p.A. - Casa di Cura " S. Maria della Salute ", Casa di Salute S. Lucia S.r.l., Clinica Sant'Anna S.r.l., Casa di Cura Villa Angela S.r.l., Casa di Cura S. Rita S.p.A., Clinica Stabia S.p.A., Casa di Cura Tortorella S.p.A., Campolongo Hospital S.p.A., Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A., Centro Medico Cales S.r.l., Casa di Cura Privata Villa dei Pini, Casa di Cura Curat e Sanat S.r.l. S. Francesco, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Ricciardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza G. Bovio n. 8 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

- Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal deficit del settore sanitario (di seguito: Commissario ad acta), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- Regione Campania, in persona del Presidente della giunta, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Napoli, via S. Lucia n.81 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- A.S.L. di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Colaiori, con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per l'annullamento:

1) della nota del Commissario ad acta e del Sub-commissario unico e del Direttore prot. n. 405/C del 2 febbraio 2016, recante la trasmissione della circolare prot. n. 403/C di pari data dei medesimi Commissario e Sub-commissario, anche quest’ultima impugnata;

2) della Circolare prot. n. 725/C del 17 febbraio 2016 del Commissario;

3) del Decreto del Commissario ad acta (DCA) n. 8 del 16 febbraio 2016 (pubblicato sul BURC del 2 febbraio 2016), con il quale sono stati fissati i limiti di spesa per l’anno 2015 e approvati gli schemi di contratto per l’anno 2015;

4) di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e consequenziali, in particolare gli allegati al nominato DCA 8 del 2016;

5) degli atti dell’ASL, esecutivi della circolare impugnata e del DCA n. 8 del 2016.

Per il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta, della Regione Campania e dell’ASL Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. G P, nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2021, svoltasi con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n.137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- AIOP, Associazione di categoria - insieme alle strutture private ad essa aderenti, come in epigrafe indicate, accreditate con il Servizio sanitario regionale per prestazioni medico chirurgiche, riabilitative, lungo-degenziali e neuropsichiatriche - ha impugnato, per l’annullamento, con contestuale richiesta di risarcimento dei danni, le circolari prot. n. 403/C del 2 febbraio 2016 e prot. n. 725/C del 17 febbraio 2016 con le quali il Commissario ad acta ed il Sub-commissario unico hanno stabilito i tetti di spesa per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 8-quinquies D. lgs 502/1992.

Le ricorrenti hanno impugnato anche il presupposto DCA n. 8 del 16 febbraio 2016, col quale il Commissario ad ACTA ha determinato, a monte ed in via generale, i limiti di spesa ed approvati gli schemi di contratto per l’anno 2015.

2.- Avverso le circolari nn. 403/C e 725/C del 2016, parte ricorrente ha sollevato le seguenti censure:

1) Le circolari impugnate si ancorano i centri ad un valore economico, quello del fatturato dell’anno precedente, senza possibilità di incrementare le prestazioni erogate, anche a fronte di una maggiore richiesta da parte degli utenti e di un miglioramento del proprio sistema organizzativo in termini di personale-spazi-tecnologia.

Con le stesse circolari si finirebbe per riconoscere in maniera indifferente ai centri ricorrenti un budget equiparato al fatturato ammesso a pagamento n. 2015, senza considerare che in alcune ASL e per alcuni centri non sono stati ultimati o non stono stati mai eseguiti i doverosi controlli circa l’appropriatezza di quanto erogato a carico del SSNM nel 2015.

2) La circolare n. 403/2016 avrebbe illegittimamente innovato la disciplina normativa previgente la quale dispone la valutazione del budget su base annuale e non mensile, con conseguenti rilevanti pregiudizi per gli operatori privati, a fronte del rischio concreto di espungere dalla gamma di prestazioni eseguibili molte attività assistenziali che, in precedenza, erano computate.

3) La menzionata circolare sarebbe in contraddizione con l’art. 101 TFUE e l’art. 2595 cod. civ., posto che avrebbe come unico obiettivo il risparmio economico anche a detrimento dei principi della concorrenza e di libera scelta del contraente.

4) Violazione della L. n. 241/1990, in particolari artt. 7, 21-quinquies e 21-nonies L. n. 241/1990; vizio del procedimento; eccesso di potere.

La predetta circolare avrebbe modificato, in pejus, la disciplina previgente, in via unilaterale e senza alcuna consultazione con le associazioni rappresentative delle strutture né con queste ultime.

5) Violazione della L. 449/1997 e delle altre disposizioni in materia di limiti di spesa; violazione della delibera del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2015 riguardo alla

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