TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-12-30, n. 202202873
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Pubblicato il 30/12/2022
N. 02873/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01523/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2019, proposto da
Trelago Immobiliare Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valganna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M M, C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio di Marzia Eoli in Milano, via Larga 6;
per l'annullamento
- di atti e determinazioni pregiudizievoli dell'amministrazione comunale di Valganna, segnatamente provvedimento 3.12.2018, qualificato come ordinanza n. 51/2018 - demolizione opere abusive e ripristino stato luoghi;
- degli atti comunque preordinati, prodromici, connessi, collegati, nonché successivi, a cominciare da quello di avvio del procedimento;
- in via subordinata, ove e nella misura del caso, delle previsioni e dei contenuti della locale disciplina urbanistico-edilizia regolamentare del vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Valganna;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valganna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorso in epigrafe viene proposto in trasposizione dalla sola Trelago Immobiliare Snc, dopo che la medesima società Trelago unitamente ad A C e Michele Coppa avevano proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento dell’ordinanza n. 51 del 3 dicembre 2018 del Comune di Valganna e che il Comune aveva presentato opposizione alla decisione del ricorso in sede straordinaria. Con l’ordinanza predetta si ingiungeva la demolizione di opere abusivamente realizzate sui terreni di proprietà della società Trelago (mappali 1710, 1711, 3412, 4092, 3413, 1717 del foglio 5) e di A C (mappali 4676 e 4677 del foglio 5), opere di seguito meglio specificate.
2. Va premesso che in precedenza, sulle aree in questione, il Comune di Valganna, con ordinanze n. 23 e 24 del 2016 aveva già ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a dei muri in pietra, di altezza di circa cm 80 e larghezza pari a cm 50, realizzati su alcuni terreni finitimi al lago Ghirla. Le ordinanze predette non venivano impugnate dagli interessati.
3. Successivamente, anche a seguito dell’inottemperanza agli ordini di demolizione del 2016, l’amministrazione accertava (con sopralluogo di cui al verbale prot. n. 3619 del 12.10.2017) che erano state realizzate ulteriori costruzioni abusive, che divenivano poi oggetto dell’ordinanza n. 51 del 3 dicembre 2018 oggetto del presente giudizio.
3.1. Più precisamente, le opere oggetto dell’ordinanza n. 51/2018 consistevano in:
(i) depositi di terra per una superficie di mq 946 (di cui mq 586 nel terreno contraddistinto ai mappali 1717 e 3413 e mq 360 e nel terreno contraddistinto ai mappali 4092 e 3412 per mq 360) per uno spessore medio di mt 0,50, per un totale di mc 473 di deposito;
(ii) interventi di ulteriore innalzamento e modifica di muri abusivi, già oggetto di ordini di demolizione n. 23 e 24 del 2016, mai impugnate;nel dettaglio si evidenziava la presenza di muri in pietra a partire dall'inizio del mappale 1717, lungo tutti i mappali 3413 e 4092 e parte del mappale 3412, per una lunghezza totale di circa 270 mt di altezza pari a cm 80 e larghezza cm 50;nel terreno contraddistinto ai mappali 1711 e 1710 veniva rilevata la presenza di muretti in pietra, delle medesime dimensioni, e per una lunghezza pari a circa 110 mt;nella parte finale dell'area, contraddistinta ai mappali 4677 e 4676, veniva rilevata la presenza di muri in sasso sui quali era posata una recinzione con paline e rete metallica;
(iii) installazione sul terreno di cui al mappale 3412 di un tubo di scarico sfociante nel lago Ghirla.
3.2. L’ordinanza veniva notificata agli interessati in data 17 dicembre 2018 e in particolare a Trelago Immobiliare Snc di Coppa Angelo &C. quale proprietaria dei terreni, ad A C quale proprietario dei terreni, a Michele Coppa quale responsabile dell’abuso, a Marina Bratolich quale titolare della ditta trasportatrice che aveva portato in loco il materiale di risulta e ad Antonio Saba quale responsabile dell’abuso.
4. Assumendo l’illegittimità dell’ordinanza n. 51/2018, la società Trelago, Angelo e Michele Coppa proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificandolo all’amministrazione in data 4 aprile 2019.
4.1. Nel ricorso straordinario, i tre ricorrenti eleggevano espressamente domicilio presso lo studio dell’avvocato P B in Varese, via Carcano 2, avvocato al quale conferivano pure mandato per l’assistenza tecnica nel ricorso straordinario.
4.2. Con il ricorso straordinario veniva domandato l’annullamento dell’ordinanza n. 51/2018 sulla base di sei ordini di motivi indicati in un’unica rubrica, motivi che venivano tuttavia sviluppati senza soluzione di continuità in un unico flusso indistinto. In via subordinata, si domandava anche l’annullamento della disciplina urbanistica comunale per la disciplina riguardante movimentazione di terra, che non veniva tuttavia specificamente indicata.
Per quanto possibile ricostruire dalla confusa esposizione delle ragioni di ricorso, (i) il Comune avrebbe erroneamente ritenuto che i muretti e i movimenti di terra necessitassero di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica, in quanto interventi che rientrebbero invece nell’attività edilizia libera;(ii) nemmeno le altre opere oggetto dell’ordinanza del 2018 necessiterebbero di alcuna autorizzazione amministrativa;(iii) la sanzione demolitoria sarebbe sproporzionata e comunque illegittima perché applicata in via automatica;(iv) sarebbe illegittimamente individuata individuata l’area di sedime da acquisire successivamente al patrimonio comunale;infine, in via subordinata, (v) sarebbe illegittimo l’art. 36 delle Nta (norme tecniche di attuazione) del Pdr (piano delle regole) del Pgt (piano di governo del territorio) poiché comprimerebbe il diritto del proprietario di chiudere il proprio fondo.
5. Il Comune di Valganna proponeva quindi opposizione alla decisione in sede straordinaria, con atto notificato in data 20 maggio 2019 nel domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B.
6. Il ricorso è stato poi trasposto in sede giurisdizionale, con il deposito del relativo atto in data 11.7.2019, esclusivamente della società Trelago, per il tramite del medesimo difensore, avv. B, munito di nuova ed autonoma procura speciale alle liti.
7. Con l’atto di trasposizione, la società ricorrente ha, da un lato, richiamato i motivi già proposti in sede straordinaria. Dall’altro lato e contemporaneamente, ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di opposizione, per essere stato notificato nel domicilio eletto in una sola copia anziché in tre copie, una per ciascuno dei ricorrenti.
8. Si è costituito in giudizio il Comune di Valganna, replicando all’eccezione formulata dalla ricorrente, nonché eccependo (i) la nullità della notifica dell’atto di trasposizione, in quanto la relata di notifica era priva dell’attestazione di conformità agli originali, (ii) eccependo l’inammissibilità dell’atto di trasposizione in quanto non era stato notificato il ricorso in riassunzione completo, (iii) deducendo il mancato rispetto dei limiti dimensionali del ricorso straordinario rispetto a quanto stabilito dal relativo decreto del Presidente del Consiglio di Stato;(iv) ancora, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui contesta il contenuto delle ordinanze di demolizione del 2016;(v) il ricorso sarebbe poi inammissibile – per come trasposto dalla sola Trelago – nella parte in cui si rivolge avverso il contenuto provvedimentale che concerne l’area di proprietà del solo A C;(vi) infine, sarebbe irricevibile l’impugnazione delle Nta per omessa impugnazione del Pgt nei termini di decadenza.