TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-08-09, n. 202102654

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-08-09, n. 202102654
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102654
Data del deposito : 9 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2021

N. 02654/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00542/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato N B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune Capri Leone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio Genio Civile di Messina, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

quanto al ricorso introduttivo:



1. del provvedimento tacito con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capri Leone ha respinto l'istanza del 23/11/2017, introitata dal medesimo Ente Locale con il prot. -OMISSIS- di pari data, con la quale i Signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno chiesto il rilascio del Permesso di Costruire in c.d. sanatoria (recte: accertamento di conformità) ai sensi della cogente normativa (art. 14 L.R.16/2016) con l'applicazione del disposto di cui all'art. 13 comma 3 della stessa L.R.16/2016, a seguito e per effetto dell'ingiunzione di demolizione adottata dal medesimo Responsabile dell'Area Tecnica del Comune resistente con Ordinanza n. -OMISSIS-.



2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi:



2.1. la sopra citata Ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capri Leone ha ingiunto la demolizione dell'immobile per cui è causa nelle parti infra specificate;



2.2. la nota prot. n. -OMISSIS- in data 8 marzo 2018, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capri Leone ha comunicato l'avvio del procedimento per l'acquisizione e la successiva immissione in possesso dell'immobile oggetto della suddetta Ordinanza di demolizione;



2.3. il Verbale sopralluogo tecnico prot. n. -OMISSIS- del 4 agosto 2017, stilato dal medesimo Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capri Leone;

quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 dicembre 2019:



1. dell’Ordinanza n. -OMISSIS-, notificata l’11 ottobre 2019, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. A F. Pidalà, ed il Responsabile dell’Urbanistica, Geom. L S, del Comune di Capri Leone, hanno adottato il provvedimento di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS- (impugnata con il ricorso introduttivo), e, sposando il verbale redatto dalla Polizia Municipale, hanno dichiarato l’acquisizione dei due piani (quarta e quinta elevazione) dell’immobile per cui è causa al patrimonio del Comune di Capri Leone, hanno irrogato la sanzione di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., e, in ultimo, hanno disposto l’immissione in possesso dei detti due piani, nonché la trascrizione del provvedimento alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura del Segretario Comunale ed Area Amministrativa;
e di inserire il bene acquisito nell’inventario del patrimonio Comunale.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi:



2. il sopra citato verbale redatto dalla Polizia Municipale;



3. la nota prot. n. -OMISSIS- in data 8 marzo 2018, notificata il 13 marzo 2018, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Capri Leone ha comunicato l’avvio del procedimento per l’acquisizione e la successiva immissione in possesso dell’immobile oggetto della suddetta Ordinanza di demolizione;



4. la nota prot. n. -OMISSIS- in data 28.6.2018, con la quale il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Capri Leone, Geom. L S, comunicava agli odierni ricorrenti il contestuale avvio del procedimento di rigetto della sopra citata istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 ed il preavviso di rigetto della stessa istanza ai sensi degli artt. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. ed 11 della L.R. Sic. N. 10/91 e s.m.i., e, a tal uopo, assegnava agli odierni ricorrenti il termine di 30 giorni per il deposito di memorie e/o documenti;



5. la nota prot. n. -OMISSIS- in data 29.6.2018 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Capri Leone:

quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 febbraio 2020:



1. della nota prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2019, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Capri Leone ha confermato il contenuto dei precedenti atti già notificati ed impugnati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Capri Leone e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio Genio Civile di Messina;

Vista l’ordinanza n.-OMISSIS-/2021 emessa ai sensi dell’art.73 co.3 c.p.a.;

Viste le memorie depositate ai sensi dell’art.73 co.3 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021, celebratasi da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. M A P F e udito il procuratore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS- rappresentavano di essere proprietari di uno stabile, di cinque piani, regolarmente edificato nella contrada “Rocca” del Comune di Capri Leone, con accesso dal civico -OMISSIS-, precisando che i primi tre piani dello stabile erano stati realizzati all’origine in virtù della chiesta e rilasciata Concessione Edilizia n. -OMISSIS-, mentre gli altri due piani in elevazione, ovvero il quarto e quinto, erano stati costruiti subito dopo, in assenza di concessione, ma in continuità con l’intelaiatura del fabbricato, paventandosene la conformità ai requisiti di idoneità sismica già individuati con il progetto originario, con relativi calcoli statici, depositati presso l’Ufficio del Genio Civile di Messina in data 25 marzo 1985.

Sennonché, ai ricorrenti veniva notificata il 25 agosto 2017 l’Ordinanza n°-OMISSIS- con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Capri Leone ingiungeva loro la demolizione delle opere abusive realizzate, ossia quanto ai primi tre piani, le sole opere difformi dal progetto originario (modifiche interne e maggiore altezza del piano seminterrato soggette a DIA/SCIA/CILA) e quanto agli ultimi due piani dell’edificio, le intere opere, poiché non era stato chiesto ed ottenuto il preventivo e necessario permesso di costruire.

Così, i ricorrenti presentavano il 23 novembre 2017 un’istanza di rilascio di un c.d. Permesso di Costruire in sanatoria (i.e. accertamento di conformità) del fabbricato per cui è causa ai sensi degli artt.13 co.3 e 14 L.R. n.16/2016.

Il Comune di Capri Leone comunicava, in seguito, l’avvio del procedimento di acquisizione ed immissione in possesso delle opere ritenute abusivamente edificate, ritenendo l’istanza di rilascio del chiesto accertamento di conformità tacitamente rigettata in ragione del decorso dei 60 giorni previsti dall’art.36 co.3 D.P.R. 380/2001 per la configurabilità del silenzio-rigetto.

Con ricorso spedito per la notifica il 23 marzo 2018, nonché depositato il 3 aprile 2018, -OMISSIS- e -OMISSIS- domandavano l’annullamento del provvedimento tacito di diniego del chiesto accertamento di conformità e dell’ordinanza di ingiunzione alla demolizione a loro notificata per i seguenti motivi:

I. Sui vizi dell’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS-, notificata il 25 agosto 2017: a. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 e 6 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., e dell’art. 1 e 3 della L.R. Sic. N. 16/2016, che hanno recepito dinamicamente le suddette norme nazionali;
nonché dell’art. 22 e dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e delle corrispondenti norme della L.R. Sic. N. 16/2016 e s.m.i..
;
b. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. sotto il profilo del difetto di motivazione ;
c. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 6, comma 2 bis, della L.r. Sic. N. 10/91, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con i prodromici accertamenti istruttori, nonché sotto il profilo del travisamento e/o erroneo apprezzamento dei fatti, del difetto di istruttoria e/o della contraddittorietà ;
d. Violazione dell’art. 13 della L.R. Sic. N. 16/2016 della L.R. Sic. N. 16/2016 ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della contraddittorietà – perché: 1) il Comune avrebbe erroneamente ritenuto i primi 3 piani privi dell’autorizzazione del Genio Civile;
2) non sussisterebbero i presupposti della demolizione per le difformità riscontrate in relazione ai primi tre piani, essendone stata assentita la realizzazione con la concessione edilizia n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di Capri Leone, e, rispetto alle quali lo stesso Responsabile dell’Area Tecnica del Comune resistente avrebbe asserito la sufficienza della CILA e della SCIA. Si tratterebbe, infatti, di opere di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, che, ai sensi dell’art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 1 e 3 della L.R. Sic. N. 16/2016, sono suscettibili di CILA, o al più di SCIA, la cui mancanza determina ai sensi delle ridette norme la sola possibilità di applicare una sanzione pecuniaria dell’importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00) e non la demolizione;
3) il quarto ed il quinto piano non potrebbero essere demoliti perché ciò pregiudicherebbe la staticità dell’intero edificio e, quindi, il Comune avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa pecuniaria;

II. Sui vizi del provvedimento silenzioso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità.

1) Parte, ovvero metri quadrati 189,27, del terzo piano (quarta elevazione fuori terra) realizzato in assenza di permesso di costruire, potrebbe essere sanata tramite l’applicazione dell’ex art. 13, comma 1 della L. n. 47/85, oggi art.14 L.R.16/2016, sussistendo la doppia conformità rispetto allo strumento urbanistico vigente all’epoca della realizzazione ed alla data (23.11.2017) di presentazione dell’istanza di accertamento di conformità;
2) Per la parte rimanente del terzo piano (quarta elevazione fuori terra) e per il quarto piano (quinta elevazione fuori terra) potrebbe operare la sanatoria di cui all’art. 13, comma 3, della L.R. n. 16/2016, ex art. 12 comma 2 L. n. 47/85;

III. violazione dell’art.7 L. n.241/1990 – per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 dicembre 2019 e depositato il 16 dicembre 2019, i ricorrenti domandavano l’annullamento dell’Ordinanza n.-OMISSIS-, notificata in data 11 ottobre 2019, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica ed il Responsabile dell’Urbanistica del Comune di Capri Leone hanno accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n.-OMISSIS-, hanno dichiarato che soltanto le opere relative ai primi tre piani erano regolarizzabili, hanno dichiarato l’acquisizione degli ultimi due piani (quarta e quinta elevazione) dell’immobile per cui è causa al patrimonio del Comune di Capri Leone, hanno irrogato la sanzione di cui all’art.31 co.4 bis D.P.R. n.380/2001 e, in ultimo, hanno disposto l’immissione in possesso dei detti due piani, nonché la trascrizione del provvedimento alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a cusa del Segretario Comunale ed Area Amministrativa.

I ricorrenti deducevano l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:

IV. invalidità derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;

V.

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