TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-08-14, n. 202000206
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Pubblicato il 14/08/2020
N. 00206/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2019, proposto da
C C, rappresentata e difesa dall’avvocato I J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà, n. 35;
contro
Comune di Merano, non costituito in giudizio;
nei confronti
S C, rappresentato e difeso dagli avvocati F L e R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, viale Duca d’Aosta, n. 86;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della concessione edilizia n. 264/2019 dd. 03.09.2019 rilasciata dal Comune di Merano al sig. S C, avente ad oggetto: “ Recupero di un sottotetto esistente ”, con cui è stato assentito un intervento edilizio che prevede la realizzazione di una nuova abitazione (la p.m.6) al posto della soffitta esistente nel sottotetto della p.ed. 393 C.C. Merano;
- del richiamato e non conosciuto parere positivo dd. 11.06.2019 della Commissione edilizia comunale;
- per quanto occorrer debba, della comunicazione dd. 21.06.2019 del Comune di Merano, inviata in data 25.06.2019, con cui è stata chiesta una integrazione documentale alla domanda edilizia presentata;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e l’art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020, tenuta con le modalità telematiche, il consigliere Stephan Beikircher e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, con la presenza in collegamento da remoto degli avvocati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 28/2020, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato al Comune di Merano e al controinteressato, il 30 ottobre 2019, la ricorrente, proprietaria della p.m. 2 e pro-quota della p.m. 3 della p.ed. 393 e della p.f. 343/5 C.C. Merano - trattasi di un appartamento sito al piano rialzato dell’edificio denominato “ Villa Claudia ” con annesso giardino pertinenziale (la p.f. 343/5) e cantina nel piano semiinterrato, nonché contitolare pro-quota delle parti comuni dell’edificio, tra cui le facciate e la copertura dell’edifico - assumendosi lesa dalla concessione edilizia n. 264/2019 dd. 3 settembre 2019, emessa dal Comune di Merano a favore dell’odierno controinteressato in relazione al recupero di un sottotetto esistente, sito nello stesso immobile (p.m. 6 della p.ed. 393), ne chiede l’annullamento previa sospensione della sua efficacia.
2. La ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
“ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e ss. della L.P. 11.08.1997, n. 13 e dell’art. 832 cod. civ.;violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 07.08.1990, n. 241 e degli artt. 1 e 7 della L.P. 22.10.1993, n.17 ed eccesso di potere per difetto di motivazione;eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio .”
“ 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e ss. della L.P. 11.08.1997, n. 13 in relazione all’art. 9 del REC del Comune di Merano, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 18 dd. 24.02.2005, e s.m., per erronea rappresentazione della realtà e per carenza della prescritta documentazione progettuale a corredo del progetto concessionato che ha comportato una oggettiva impossibilità per l’Amministrazione di accertare le distanze tra le costruzioni confinanti, l’altezza della coperture del tetto della p.ed. 393 e le quote di imposta dei diversi piani dell’edificio stesso;eccesso di potere per difetto istruttorio. ”
“ 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della L.P. 11.08.1997, n. 13, dell’art. 44 delle norme di attuazione al PUC di Merano, approvate con delibera della Giunta provinciale n. 4961 dd. 18.12.2000, e s.m.i., e degli artt. 24- bis e ss. del Regolamento edilizio comunale;violazione e falsa applicazione delle disposizioni (artt. 2, 10 e 11) e dei principi generali contenuti nella scheda dell’insieme n. 12 allegata al piano;eccesso di potere per difetto istruttorio .”
“ 4) Violazione e falsa applicazione dell’artt. 70 e ss. della L.P. 11.08.1997, n. 13 stante la mancanza acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale;violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 07.08.1990, n. 241 e degli artt. 1 e 7 della L.P. 22.10.1993, n. 17 per difetto assoluto di motivazione;eccesso di potere per difetto istruttorio. ”
“ 5) Violazione e falsa applicazione dell’artt. 70 e ss. della L.P. 11.08.1997, n. 13;violazione e falsa applicazione dell’art. 8 delle norme di attuazione del PUC di Merano, approvate con delibera della Giunta provinciale n. 4961 del 18.12.2000, e s.m.i.;violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del D.M. 02.04.1968, n. 1444;eccesso di potere per difetto istruttorio. ”
“ 6) Violazione e falsa applicazione dell’artt. 70 e ss. della L.P. 11.08.1997, n. 13 e dell’art. 905 cod. civ.. ”
“ 7) Violazione e falsa applicazione dell’artt. 70 e ss. della L.P. 11.08.1997, n. 13 e dell’art. 1120 cod. civ.;eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio. ”
3. In via istruttoria chiede l’espletamento di apposita CTU in merito ai singoli motivi d’impugnazione.
4. Si è costituito in giudizio il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione dell’istanza di sospensiva. Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto. L’Amministrazione comunale rimaneva contumace.
5. Con ordinanza dd. 18 dicembre 2019, n. 112 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, adducendo l’insussistenza del periculum in mora .
6. In vista dell’udienza pubblica, fissata l’8 aprile 2020, le parti hanno depositato documenti, tra cui consulenze tecniche di parte.
7. In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto e in assenza di richiesta congiunta delle parti costituite di definizione della causa, la trattazione della causa veniva rinviata all’udienza dell’8 luglio 2020.
8. In vista della nuova udienza pubblica, il controinteressato ha depositato una relazione tecnica dd. 18.05.2020, mentre parte ricorrente ha depositato memoria di replica dd. 17.06.2020 a sostegno delle proprie difese, insistendo nell’istanza istruttoria e chiedendo la discussione orale.
9. All’udienza dell’8 luglio 2020, tenuta con le modalità telematiche come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Per quanto di rilievo ai fini della decisione della controversia, si premette quanto segue.
11. L’immobile p.ed. 393, denominato “ Villa Claudia ”, è stato edificato nell’anno 1875 circa e pur insistendo in zona di tutela d’insiemi (insieme n. 12), esso non risulta sottoposto a tutela specifica né risulta ricompreso in alcun elenco di beni da sottoporre a “ Ensemble ” (cfr. doc. 5 e doc. 12 del controinteressato).
12. L’edificio ricade in zona residenziale “ B3 ” di completamento, ove secondo l’art. 8 del PUC di Merano valgono, per quanto di interesse, i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 2,5 m³/m²;
2. rapporto massimo di copertura: 30 %;
3. altezza massima degli edifici: 13,5 m;
4. distanza minima dal confine: 5 m se non si costruisce in aderenza o a confine. Per la costruzione a confine è necessario costituire diritto di servitù;
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m.
13. L’edificio era composto di tre unità immobiliari con piano cantine al seminterrato, e precisamente p.m. 1, p.m. 2 e p.m. 4, mentre la p.m. 3 costituisce la scala esterna di accesso al fabbricato, l’atrio e la scala di accesso allo scantinato e il corridoio nello scantinato (cfr. doc. 2 del ricorrente - visura tavolare dd. 09.01.2018).
14. Prima della stipula del contratto preliminare di compravendita con piano di casa materialmente divisa sulle superfici della p.m. 4 (piano secondo) veniva formata la nuova p.m. 6 (piano terzo sottotetto).
15. Con contratto preliminare dd. 6 marzo 2019 (doc. 2 del controinteressato) i precedenti proprietari della p.m. 4, della p.m. 3 per 3/9 e della neoformata p.m. 6 si obbligavano a vendere alla signora J S e al signor S C la piena proprietà della nuova creata p.m. 6 e di 3/27 della piena proprietà della p.m. 3 e a vendere alla società diWine B&B s.a.s. di S C e C. la piena proprietà della p.m. 4 e di 3/27 della piena proprietà della p.m. 3, conferendo altresì apposita delega (doc. 3 del controinteressato) per ritiro e firma documenti alla società diWine B&B s.a.s., in persona del signor S C e della signora J S.
16. Con asseverazione, ai sensi dell’art. 98 della LUP, dd. 14 marzo 2019 venivano comunicate al Comune di Merano modifiche interne alle p.m. 4 e 6 della p.ed. 393 (doc. 4 del controinteressato). Nella relazione tecnica veniva specificato che “ l’allegato progetto architettonico prevede la quasi totale demolizione delle pareti divisorie interne sia al piano secondo (attuale abitazione) sia al piano terzo sottotetto, attualmente adibito a soffitta e per la quale in futuro sarà previsto un recupero a scopo abitativo. Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria per l’intera unità immobiliare a partire da una diversa ridistribuzione dei vani, alla sostituzione degli infissi interni ed esterni, rifacimento di sottofondi e pavimenti, intonaci e pittura finale. …. L’intervento così come progettato non comporta interventi sulle parti strutturali ”.
17. In data 28 maggio 2019 il controinteressato S C, presentava al Comune di Merano domanda per il rilascio della concessione edilizia avente ad oggetto “ Recupero di un sottotetto esistente p.m. 6 della p.ed. 393 C.C. Merano ”.
18. Nella relazione illustrativa allegata al progetto (doc. 5 del controinteressato) veniva descritto l’intervento riguardante il risanamento completo del tetto e il rifacimento del solaio tra il piano secondo ed il sottotetto con recupero di circa 50 cm di altezza al piano sottotetto. Riguardo alle parti comuni veniva specificato che l’intervento prevede l’apertura di una nuova porta d’accesso sul pianerottolo del secondo piano e alcune finestre sulle facciate nord e sud dell’edificio. Il nuovo appartamento si comporrà al piano secondo di accesso e scala di collegamento con il piano superiore (terzo) e al piano terzo di soggiorno, cucina, tre camere da letto, un bagno e una soffitta non abitabile.
19. Nell’ulteriore relazione per la tutela degli insiemi (doc. 5 del controinteressato) veniva precisato che l’edificio si trova nell’area sottoposta al relativo vincolo di tutela e ivi individuato come “ edificio senza tutela dell’ensemble ”. Il progettista, riferendosi all’art. 7 delle norme per la conservazione delle zone di tutela insiemi dell’ensemble, specificava comunque che “ per quanto riguarda il ripristino del tetto, sarà eseguito per forma e copertura identici a quello originale, anzi verrà eliminata una modesta sopraelevazione probabilmente eseguita in epoca successiva alla costruzione dell’edificio e che sicuramente deturpa la composizione architettonica dell’immobile, mentre per le aperture delle nuove finestre in facciata i serramenti presenteranno colore, forma e suddivisione simile a quelli esistenti .”
20. In data 11 giugno 2019 la Commissione edilizia esprimeva parere positivo e, in seguito alla presentazione di documenti integrativi in data 1° agosto 2019, il Comune di Merano rilasciava la concessione edilizia n. 264 dd. 3 settembre 2019 (doc. 1 del ricorrente), così assentendo, tra l’altro, anche i contestati interventi edilizi sul tetto, di demolizione e rifacimento ad un’altezza inferiore del solaio tra il secondo e il terzo piano sottotetto, di realizzazione di un nuovo abbaino e di creazione di nuove vedute all’edificio p.ed. 393.
21. La ricorrente censura il provvedimento comunale n. 264/2019, di rilascio della concessione edilizia, lamentando l’illegittimità dello stesso sia per violazione e falsa applicazione di legge, sia per eccesso di potere sotto vari profili.
22. Va anzitutto esaminata l’eccezione formulata dal controinteressato all’udienza pubblica di espunzione della memoria di replica depositata da parte ricorrente in data 17 giugno 2020 in difetto dell’atto presupposto, ossia della memoria difensiva del controinteressato su cui replicare, contenendo la stessa argomentazioni che si sarebbero dovute svolgere nel termine stabilito dall’art. 73 cod. proc. amm. per le memorie difensive, posto a tutela del contraddittorio.
23. Secondo quanto condiviso in precedenza da questo Tribunale, nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall’esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell’udienza di merito, con la conseguenza che ove quest’ultima facoltà non sia stata esercitata, non può consentirsi la produzione di memoria definita di replica dilatando il relativo termine di produzione (pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell’udienza, riservato dal art. 73 cod. proc. amm. alle repliche) (cfr.