TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2015-05-04, n. 201500186
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Testo completo
N. 00186/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2014, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso il medesimo avvocato in Campobasso, Via XXIV Maggio, n. 137;
contro
Comune di Boiano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso il medesimo avvocato in Campobasso, Via Roma, n. 9;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Bojano n. 8 del 22.01.2014, successivamente notificata in data 27.01.2014 con cui viene ingiunta al ricorrente la demolizione e rimessa in pristino di una parte del fabbricato di proprietà e di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Nonché:
per la condanna del Comune di Bojano al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati e della condotta gravemente colposa dell'Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bojano in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 d.lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota (prot. n. 16601) del 4 dicembre 2013 ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, il Comune di Bojano comunicava al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- l’avvio nei suoi confronti del procedimento per la repressione di eventuali abusi edilizi ed ambientali di cui al d.P.R. n. 380/2001 che sarebbero emersi << da un confronto dell’estratto della mappa catastale anno 1982 e quella attuale >> da cui risulterebbe la realizzazione nei fondi di sua proprietà di interventi edilizi in assenza di titoli abilitativi.
Nel termine fissato dalla predetta comunicazione non pervenivano le osservazioni dell’interessato e, dopo aver richiamato anche una relazione redatta dal CTU arch. S C nell’ambito di un procedimento civile pendente innanzi al Tribunale civile di Campobasso tra il sig. -OMISSIS- e un proprietario vicino, il Comune di Bojano con ordinanza n. 8 del 22 gennaio 2014, pubblicata in pari data sull’albo pretorio, ingiungeva all’odierno ricorrente di provvedere alla rimozione e messa in pristino degli interventi edilizi asseritamente abusivi, rilevati in base al confronto delle mappe catastali e così di seguito descritti: << 1. tra il prospetto del fabbricato censito al fg. 24 con p.lla n. 103 ed il prospetto dei fabbricati censiti con p.lle nn. 102 e 104 vi è un’area di pertinenza del fabbricato censito con p.lla 103; 2. il prospetto del fabbricato n. 103 verso i fabbricati nn. 102 e 104 è diverso, inizialmente presentava una rientranza, attualmente è lineare; 3. al prospetto lineare dei fabbricai nn. 102 e 104 verso il fabbricato 103 è stata aggiunta una porzione di fabbricato >>.
Con ricorso notificato in data 1° aprile 2014 e depositato il successivo 24 aprile, il sig. -OMISSIS- ha impugnato la predetta ordinanza chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, domandando, altresì, il risarcimento del danno asseritamente subito.
Con atto depositato in data 5 maggio 2014, si è costituito il Comune di Bojano chiedendo la reiezione del gravame e dell’istanza cautelare.
Con ordinanza 8 maggio 2014, n. 54, questo tribunale ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha insistito nelle proprie domande e deduzioni, depositando in data 2 gennaio 2015 due relazioni dell’arch. S C prodotte in un procedimento civile (RG n. 1111/2010) pendente innanzi al Tribunale civile di Campobasso tra il ricorrente e la società proprietaria di terreni confinanti.
Parte resistente, con memoria depositata il 22 gennaio 2015, ha chiesto di disporre la sospensione del presente giudizio in attesa dell’esito di