TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2009-10-30, n. 200910525

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2009-10-30, n. 200910525
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200910525
Data del deposito : 30 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00878/2004 REG.RIC.

N. 10525/2009 REG.SEN.

N. 00878/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.873/2004–R.G. proposto dalla d.ssa A L, rappresentata e difesa dagli avv. A S ed E L e con gli stessi, in Roma, al Corso Rinascimento n.11, presso lo studio legale Pellegrino, elettivamente domiciliata;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

nei confronti di

dei dott.ri R.M.G. Giuffrè e L M non costituiti in giudizio ;

per l'annullamento

- della graduatoria di merito del 25.6.2003, approvata dal C. di A. per gli affari concernenti il personale civile del Ministero dell’Interno, relativa allo scrutinio per merito comparativo per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Vice prefetto con decorrenza 1.1.2002;

- della relativa proposta della Commissione per la progressione in carriera;

- della scheda valutativa proposta dalla Commissione per la progressione in carriera nella parte in cui assegna soltanto 72,05 punti alla ricorrente e delle schede valutative dei concorrenti di seguito indicati;

- della posizione della ricorrente in detta graduatoria e di ogni altro atto connesso ivi compresi, ove occorra, il d.m. del 20.10.2000 con cui vengono stabiliti i criteri di valutazione e di assegnazione del conseguente punteggio ed i criteri stessi (nonché ogni altro atto o verbale con cui la Commissione faccia riferimento a tali criteri);


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa inclusi i motivi aggiunti di gravame depositati il 14.6.2006 recanti impugnativa della determinazione ministeriale in data 13.3.2006;

Data per letta alla pubblica udienza dell’8.10.2009 la relazione del Consigliere P M ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con delibera del 25.6.2003, il Consiglio di amministrazione del personale del Ministero dell’Interno ( di seguito: C.d.a.), su proposta della Commissione per la progressione in carriera di cui all’art.17 del d.lgs. n.139 del 2000 ( di seguito: Commissione), procedeva alla promozione per merito comparativo alla qualifica di Viceprefetto, con decorrenza 1.1.2002, di nr.112 Viceprefetti aggiunti. Avverso gli atti di tale procedura, la d.ssa Latino – Viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Catania, non ammessa al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Viceprefetto – si è gravata chiedendone l’annullamento con la domanda introduttiva del corrente giudizio: domanda inizialmente proposta innanzi al T.a.r. per la Sicilia – sezione di Catania – e successivamente, per effetto di adesione a Regolamento di competenza tempestivamente azionato, incardinata nel ruolo di questo Tribunale territorialmente competente.

Ha prospettato due distinti mezzi di impugnativa che, formalmente, sono così rubricati:

A)- violazione per falsa applicazione dell’art.19 deld.P.R. n.340 del 1982;
eccesso di potere per violazione della circolare del 20.10.2000, nr.91 determinativa dei criteri di massima da seguire nelle promozioni per merito comparativo dei funzionari prefettizi;
violazione dell’art.3 della L. n.241 del 1990;
eccesso di potere per difetto di motivazione, di presupposto, di carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta;
violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità;

B)- eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà.

La Difesa erariale, costituitasi in giudizio nell’interesse dell’evocata amministrazione, ha prodotto articolata memoria difensiva con cui ha, partitamente, contestato tutte le doglianze avverse proponendone la reiezione.

Nella fase cautelare del giudizio, svoltasi innanzi al Tar siciliano inizialmente adito, con Ordinanza n.1858/2003, gli atti gravati e sopra elencati sono stati interinalmente sospesi “ai limitati fini dell’ammissione, con riserva, al corso” di formazione dirigenziale di cui si in precedenza detto: corso che, sebbene superato “con profitto” dalla Latino, non le ha però consentito l’accesso alla qualifica aspirata, come partecipatole dall’amministrazione con determinazione del 13.3.2006 che la Latino ha impugnato con motivi aggiunti di gravame depositati il 14.6.2006.

Con propria Ordinanza n.3781/2009 assunta nella camera di consiglio del 26.3.2009 la Sezione, riscontrato che il ricorso introduttivo era stato notificato a due soli contraddittori necessari, ne ha ordinata l’integrazione nei confronti di tutti i funzionari ammessi al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Viceprefetto con decorrenza 1.1.2002, autorizzando la notificazione per pubblici proclami: adempimento che risulta curato dalla ricorrente (ved. deposito in data 01.7.2009).

All’udienza pubblica dell’8.10.2009 il ricorso è stato trattenuto e spedito in decisione.

DIRITTO

I)- Sono stati impugnati, col ricorso in epigrafe, gli atti relativi alla procedura per la promozione, per merito comparativo e con decorrenza 1.1.2002, dei funzionari prefettizi in possesso della qualifica di Viceprefetto aggiunto e scrutinabili ai fini dell’accesso alla superiore qualifica di Viceprefetto.

Prima di procedere alla disamina delle doglianze prospettate è opportuno rammentare che la procedura di cui trattasi, pur se ultimata nell’anno 2003, non ricade, se non in misura marginale, sotto l’ambito applicativo del d.lgs. n.139 del 2000 col quale, in attuazione della delega contenuta nell’art.10 della legge n.266 del 1999, si è varato il nuovo Ordinamento della carriera prefettizia;
e tanto in forza della norma transitoria contenuta nell’art.36 c.2 di tale decreto che ha disposto – per il periodo precedente alle valutazioni da effettuare nell’anno 2002 – l’ultrattività delle disposizioni del d.P.R. n.340 del 1982 e delle altre disposizioni in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo fatta salva la sola competenza della Commissione per la progressione in carriera a formulare, sulla base dei criteri determinati dal C.d.a, le proposte di attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria relativa agli scrutini successivi a quello per il conferimento dei posti disponibili al 31.12.1999.

II)- Reso tale doveroso chiarimento è possibile procedere all’analisi delle doglianze collocate nel primo dei mezzi di gravame del ricorso introduttivo.

II.1)- Con la prima di tali doglianze la Latino, che premette di aver costantemente svolto le funzioni conferitele ottimamente e con manifestazioni di stima, si duole del fatto che il punteggio attribuito al Rapporto informativo ( di seguito: r.i.) del 1996 sia inferiore di un punto rispetto a quello degli anni 1997,1998, 1999 e 2000: e tanto nonostante abbia conseguito, anche per il 1996, l’identico giudizio finale di ottimo. Ad essa dunque spettavano, per la prima delle categorie di titoli soggetti a valutazione (Rapporti informativi e giudizi complessivi), pp. 60 ( e cioè il massimo punteggio previsto) e non i 59 che le sono stati accreditati.

La tesi della ricorrente è infondata.

La predetta Categoria valutativa prendeva in considerazione i r.i. e i giudizi complessivi relativi all’ultimo quinquennio lavorativo ( escluso l’anno precedente alla decorrenza della promozione e cioè il 2001). In tale ambito ogni r.i. veniva articolato in quattro voci ( 1. qualità intellettuali e di carattere;

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