TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-05-06, n. 202100244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-05-06, n. 202100244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202100244
Data del deposito : 6 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2021

N. 00244/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00342/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Francesco Manisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;



per l'annullamento

dell'ordinanza prefettizia-OMISSIS-contenente divieto al sig. -OMISSIS-di detenere armi, munizioni, materiali esplodenti e del contestuale obbligo di cessione di sciabola da esibizione a pena di confisca entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento

NONCHE’

di ogni ulteriore atto prodromico, connesso e consequenziale alla predetta deliberazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Teramo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso proposto il ricorrente ha chiesto a questo tribunale l’annullamento, previa sospensiva, del decreto prefettizio -OMISSIS-recante il divieto di detenere armi, munizioni, materiali esplodenti ed il contestuale obbligo di cessione di sciabola da esibizione, a pena di confisca entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento, nonché ogni atto connesso e consequenziale.

Si premette che in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 39, r.d. 18 giugno 1931, n.773, veniva notificato al ricorrente il provvedimento di cui sopra, nonché l’obbligo di cessione della sciabola di rappresentanza entro 150 giorni, pena confisca e distruzione a cura del comando dei carabinieri di -OMISSIS-. Tale ordine era giustificato da modelli comportamentali del ricorrente incompatibili con il possesso di armi, poiché il medesimo era stato deferito dalla questura di Teramo in stato di libertà per lesioni personali dolose e minacce, ex art. 572 c.p.

In data -OMISSIS-il ricorrente notificava alla procura di Teramo istanza di annullamento in autotutela, allegando la richiesta di archiviazione al Gip del tribunale di Teramo, il regolare avviso alla persona offesa della richiesta di opposizione non opposta e infine il decreto di conferimento della medaglia Mauriziana da parte del ministero della difesa, essendo il medesimo un colonnello dell’Esercito in pensione. La prefettura non offriva riscontro in merito.

Ritenendo il provvedimento illegittimo, il ricorrente proponeva il ricorso in esame per i seguenti motivi:

1. “Violazione di legge art. 39 T.u.l.p.s.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, evidente contraddittorietà ed illogicità e carenza di motivazioni in capo al provvedimento impugnato” ;

2. “Carenza di potere in concreto. Sviamento per eccesso di potere. Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti di fatto alla base del provvedimento di obbligo di cessione di sciabola di rappresentanza militare. Difetto di motivazione” .

Costituitasi in giudizio, la prefettura di Teramo deduceva che la prognosi di inaffidabilità alla detenzione di armi, formulata in sede di adozione del divieto, era sorretta da consistenti elementi giustificativi, precisando che

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