TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-12-12, n. 202400430

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-12-12, n. 202400430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400430
Data del deposito : 12 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2024

N. 00430/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00365/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI EN IU

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Tassotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Questura di Udine e il Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
la Regione RI EN IU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo e Elda Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

della signora -OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto regionale n. 10603/GRFVG “ L.R. n. 3/2016 - ARCHIVIAZIONE RICHIESTA RICONOSCIMENTO NOMINA GUARDIA GIURATA VENATORIA VOLONTARIA. -OMISSIS- ” del 7 marzo 2024;

- del presupposto parere del 19 ottobre 2023 della Questura di Udine;

- della nota regionale prot. n. grfvg/2023/0701249 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di riconoscimento della nomina del ricorrente a guardia giurata venatoria volontaria;

- del parere del 7 dicembre 2023 div. PAS 16/B 2023 della Questura di Udine;

- di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con atto notificato il 2 novembre 2024 e depositato il giorno stesso il ricorrente ha trasposto in questa sede l’originario ricorso straordinario proposto per l’annullamento del provvedimento in epigrafe col quale la Regione ha archiviato la richiesta del primo agosto 2023 di rinnovo della sua nomina a guardia giurata venatoria volontaria.

L’archiviazione è stata disposta perché la Questura di Udine, con la nota del 19 ottobre 2023 (confermata con successiva del 7 dicembre 2023), aveva espresso parere negativo al richiesto rinnovo sul rilievo che il ricorrente è stato condannato dal G.U.P. del Tribunale di Udine (sent. n. -OMISSIS-, appellata) a dieci mesi di reclusione per il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 cod.pen.) e che nel 2020 era stato dapprima rinviato a giudizio e poi prosciolto per i reati di corruzione e abuso d’ufficio.

Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

2. La Regione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..

4. Il ricorso è fondato.

5. L’art. 138, comma 1, del r.d. n. 773/1931 prevede che “ Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro

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