TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-07-01, n. 202007470

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-07-01, n. 202007470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007470
Data del deposito : 1 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2020

N. 07470/2020 REG.PROV.COLL.

N. 11843/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11843 del 2017, proposto da
Sofia Partners S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati W F T M, A B, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Marra Marcozzi in Roma, via di Porta Pinciana 6;

contro

Banca D' Italia, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, F D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P C in Roma, via Nazionale 91;
CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa non costituita in giudizio;

nei confronti

Sofia Sgr, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento emanato dalla Banca d'Italia – Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari (846) – Divisione Sgr (811), prot. n. 1094915 del 13 settembre 2017 e successivamente comunicato a Sofia S.g.r. in data 20 Settembre 2017 avente a oggetto “

SOFIA GESTIONE DEL PATRIMONIO SGR

SpA. Scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo e nomina degli organi straordinari” (doc. 1);

- del provvedimento emanato dalla Banca d'Italia – Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari (846) – Divisione Sgr (811), prot. n. 1121684/17 del 19 settembre 2017 e successivamente comunicato a Sofia S.g.r. in data 20 Settembre 2017 avente a oggetto “

SOFIA GESTIONE DEL PATRIMONIO SGR

SpA. Provvedimento di sostituzione di due componenti del Comitato di sorveglianza” (doc. 2);

- della nota della Consob prot. n. 82249/17 del 23 giugno 2017, resa nota a seguito di accesso ai documenti in data 25 ottobre 2017 denominata “SOFIA GESTIONE DEL PATRIMONIO SGR S.p.A. Proposta di sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. a) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58” (doc. 3);

- della relazione ispettiva preliminare della Consob prot. n. 69411/17 del 22 maggio 2017 (doc. 4) nelle seguenti parti: da p. 1 a pag. 40;
p. 53, ultimo capoverso, in cui si afferma che “(…) i risultati di gestione della SGR appaiono influenzati in maniera rilevante da servizi diversi dall'attività tipica (ricavi da altri servizi)”;
da p. 66 a p. 67, in cui si evidenzia negativamente la circostanza che i sig.ri Bevacqua, Capitani, Crespi, Visentin e Zaccagnini abbiano ricevuto un compenso straordinario da Sofia Partners a fronte di una riduzione del compenso da parte della SGR;
da p. 112 a p. 113, in cui si afferma che “la percentuale degli strumenti in conflitto non risulta nel complesso particolarmente elevata: pur tuttavia occorre considerare che (…) data la bassa percentuale di retrocessione commissionale ai clienti, la SGR ha un vantaggio potenziale”.

- della relazione ispettiva definitiva della Consob prot. n. 86845/17 del 7 luglio 2017 (doc. 5 );

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali rispetto ai quali si fa riserva di proporre motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca D' Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. S G C in modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 84 comma 6, del DL 18/2020, convertito in legge nr. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, parte ricorrente impugna i provvedimenti elencati in epigrafe con i quali la Banca d’Italia ha disposto lo scioglimento degli organi di gestione, contestualmente nominandone i commissari straordinari.

A fondamento del gravame pone articolate ragioni di doglianza, assumendo di avere portato a compimento diverse iniziative, puntualmente elencate, attinenti il completamento degli interventi e dei controlli programmati sulla rete commerciale e in materia di antiriciclaggio, che avrebbero rimosso plurime criticità oggetto di una lunga e risalente attività di rilevazione della Banca d’Italia.

Riferisce, in sintesi, che a fondamento della misura oggetto del provvedimento impugnato venivano allegati essenzialmente quattro profili riguardanti: a) il coinvolgimento di alcuni soggetti controindicati nella gestione operativa della Società;
b) la pretesa insufficienza dei presidi adottati al fine di assicurare la conformità alle disposizioni antiriciclaggio;
c) la fragilità e l’onerosità del processo di espansione della rete commerciale, stante l’elevata concentrazione delle masse su un numero ristretto di clienti e di promotori finanziari;
d) i rischi correlati alla “fragile situazione economica dell’azienda”.

Ritenendo che tali rilievi non fossero giustificati alla luce degli sforzi effettuati dalla società, quest’ultima deduce la sussistenza di eccesso di potere sotto diversi aspetti, anche in relazione al principio di proporzionalità e violazione del procedimento, sotto il profilo della congruità della motivazione e della adeguatezza dell’istruttoria.

Costituitasi, resiste al ricorso Banca d’Italia che produce documenti di causa e deduce in ordine alla conferma dei presupposti del provvedimento impugnato, in replica alle censure articolate nel ricorso.

Con memoria depositata il 20 maggio 2020, ritualmente notificata alla Banca d’Italia, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

A tale scopo in detta memoria si rappresenta che la ricorrente Sofia Partners S.p.A. è stata posta in liquidazione, come si evince dalla visura camerale depositata in data 19 maggio 2020 e che la società Sofia Gestione del Patrimonio Sgr, cui sono rivolti i provvedimenti gravati con il ricorso, non è più controllata da Sofia Partners.

Con propria memoria, Banca d’Italia insiste ai fini delle spese, evidenziando che:

-l’ udienza di fissazione del merito al 10 giugno 2020 è stata comunicata alle parti in data 21 aprile 2020, con termine per deposito documenti fissato al 20 maggio e per deposito memoria al 25 maggio;

- il 18 maggio Banca d’Italia provvedeva a depositare difese e documenti;

- la stessa complessità della fattispecie che parte ricorrente evidenzia ai fini della compensazione delle spese di lite, depone per la condanna della ricorrente attesa la complessità dell’articolata attività difensiva che è stata necessaria.

Nella pubblica udienza del 10 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione, tramite collegamento da remoto.

Rileva il Collegio che, a norma dell’art. 84, comma 2 del c.p.a., il rinunciante deve pagare le spese della procedura “salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle”.

Nel caso di specie, non sussistono nella fattispecie all’esame del TAR, elementi di fatto o di diritto che inducano a derogare dalla regola generale di cui al menzionato comma 2.

Invero, avendo riguardo al concreto assetto di interessi, le censure di parte ricorrente si rivolgono a contestare il provvedimento impugnato per ragioni di carattere formale o comunque procedimentale, che non investono i presupposti delle gravi irregolarità nelle gestione degli strumenti finanziari in regime di conflitto di interessi nei portafogli della clientela, né viene sostanzialmente revocata in dubbio la sussistenza di una più generale “policy” della società di promozione di collocamento di questi strumenti attraversi incentivi alla rete commerciale, con un profilo di regressione di tutela delle ragioni degli investitori/clienti che la difesa di Banca d’Italia evidenzia accuratamente.

Per queste ragioni, per come anche più ampiamente illustrate negli scritti difensivi di Banca d’Italia con particolare riguardo alla memoria conclusionale, le spese della presente controversia restano a carico della parte rinunciante e si liquidano come in dispositivo.

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