TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-10-26, n. 202101375

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-10-26, n. 202101375
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101375
Data del deposito : 26 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2021

N. 01375/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00472/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 472 del 2021, proposto da
O Z, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del provvedimento n° 6350/2021 emesso dalla Prefettura di Grosseto Prot. n. P. GR/L/N/2020/100180 del 2 febbraio 2021, notificato, a mezzo racc. ar., il 13 febbraio 2021, con cui è stato disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig.

OUAFI

Salah in favore del Sig.

ZOUBID

Omar in data 8 giugno 2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- il datore di lavoro dell’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario, in data 8 giugno 2020 ha presentato alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto domanda diretta alla regolarizzazione del suo rapporto di lavoro subordinato quale lavoratore domestico al suo servizio;

- la domanda è stata respinta in quanto asseritamente carente della dimostrazione della presenza del lavoratore nel territorio nazionale antecedentemente all’8 marzo 2020;

- quest’ultimo ha impugnato il provvedimento con il presente ricorso lamentando che il datore di lavoro, nell’ambito del procedimento di emersione, a seguito di convocazione prefettizia in data 9 novembre 2020 aveva depositato il verbale di ricezione della denuncia da lui presentata il 18 aprile 2019 presso la stazione Carabinieri di Bologna Borgo Panigale, per lo smarrimento del passaporto;

- tale documento, secondo il ricorrente, sarebbe sufficiente a dimostrare la sua presenza nel territorio nazionale in periodo anteriore alla data suindicata,

- si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che:

- la giurisprudenza formatasi sulla regolarizzazione prevista dall’articolo 5 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, citata nella relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione per dimostrare la legittimità dal provvedimento impugnato, ha stabilito che la documentazione attestante la presenza dello straniero sul territorio italiano antecedentemente ad una determinata data individuata dalla legge come limite per la regolarizzazione deve riguardare un periodo ragionevolmente ravvicinato ad essa, che nel caso di specie è stabilita all’8 marzo 2020, ed è necessario che non intervengano fatti interruttivi del soggiorno;

- nella presente fattispecie, a prescindere dalla circostanza che né il provvedimento, né il preavviso di rigetto dell’istanza presentata dal datore di lavoro del ricorrente spiegano le ragioni per le quali la denuncia da quest’ultimo presentata non è stata ritenuta idonea, è dirimente la circostanza che in atti il ricorrente deposita un nuovo passaporto rilasciato il 18 aprile 2019 da cui non risulta alcun visto in uscita dal territorio nazionale;

- tale elemento è idoneo a far presumere, in assenza di prova contraria, che dalla pur risalente denuncia presentata il 18 aprile 2019 dal ricorrente per lo smarrimento del passaporto e fino alla data dell’8 marzo 2020 egli non si sia allontanato dal territorio nazionale;

Ritenuto per queste ragioni di accogliere il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese processuali per la novità della normativa applicata;

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