TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-12-17, n. 202400296
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Testo completo
Pubblicato il 17/12/2024
N. 00296/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Hartmann Reichhalter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bolzano, piazza Walther, n. 8;
contro
Comune di Santa Cristina Val Gardena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 9/2024 del Sindaco del Comune di S. Cristina Val Gardena dd. 15.4.2024, notificata il 15.4.2024,
- della comunicazione dd. 12.1.2024 del Comune di S. Cristina Val Gardena di avvio del procedimento amministrativo per la demolizione e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ex artt. 14 e 15 della LP n. 17/1993;
- nonché di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Cristina Val Gardena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2024 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli dimessi in giudizio dai ricorrenti )
1. L’ordinanza di demolizione in epigrafe (doc. n. 2) è stata adottata dal Comune di Santa Cristina Val Gardena per la mancata demolizione della casa d’abitazione, p.ed. 1136, danneggiata dal moto franoso in località “ Rijeda ” del 2001, costituente l’oggetto del progetto di delocalizzazione, mediante demolizione e ricostruzione, assentito con la concessione edilizia n. 33/2017 e le sue due successive varianti non sostanziali (docc. 6, 8 e 10). Allo scadere del titolo edilizio, avvenuto in data 31.12.2023, l’edificio da spostare risultava ancora esistente, benché quello nuovo, costruito sulle pp.ff. 1759/3 e 1759/4, fosse già stato collaudato staticamente e divenuto oggetto di una richiesta di licenza d’uso parziale (esclusa la p.m. 6, subalterno 6) in data 3.2.2023 (doc. 12).
2. I ricorrenti impugnano l’ordinanza di demolizione per i seguenti motivi:
2.1. Violazione degli artt. 86 ss. della L.P. n. 9/2018 per omessa e/o falsa applicazione dell’art. 4- quater del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, modificativo dell’art. 10- septies del D.L. n. 21/2022, convertito in Legge 9 dicembre 2023, n. 11, non essendo la concessione edilizia n. 33/2017 e varianti nn. 1 e 2 scaduta in data 31.12.2023, essendone prorogata la validità ex lege sino il 30.6.2024; in via subordinata conseguente violazione e/o falsa applicazione della L.P. 16.8.2022, n. 10.
2.2. Eccesso di potere fatto valere sotto vari punti di vista: difetto di istruttoria, travisamento di fatti, difetto di motivazione, quest’ultimo sollevato anche ex art. 7 L.P. n. 17/1993, per erroneità e per mancanza nel provvedimento impugnato dell’indicazione di tutte le concessioni edilizie, anche in variante, rilasciate, e per l’indicazione non veritiera della completa ultimazione dei lavori ai sensi della dichiarazione parziale di fine lavori presentata dal direttore dei lavori.
2.3. Eccesso di potere fatto valere sotto vari punti di vista: difetto di istruttoria, travisamento di fatti, difetto di motivazione, quest’ultimo sollevato anche ex art. 7 L.P. n. 17/1993, per mancato svolgimento di attività istruttoria volta all’accertamento della fine dei lavori e dei presupposti per l’accertamento e la dichiarazione della scadenza della concessione edilizia.
2.4. Eccesso di potere per genericità, contraddittorietà ed indeterminatezza dell’oggetto e del contenuto dell’ordinanza di demolizione n. 9/2024, dd. 15.4.2024.
2.5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88, commi 2 e 3 della L.P. n. 9/2018 - Eccesso di potere fatto valere sotto vari punti di vista: difetto di istruttoria e difetto di motivazione, quest’ultimo sollevato anche ex art. 7 L.P. n. 17/1993, per mancato svolgimento di attività istruttoria volta all’accertamento della misura dell’area da acquisire e di difetto di motivazione dell’applicazione, nella determinazione dell’area da acquisire, della misura dieci volte superiore alla superficie utile abusivamente costruita.
3. Con ordinanza cautelare del 9 luglio 2024, n. 58, è stata sospesa l’ordinanza impugnata al fine di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione della causa nel merito, fissando l’udienza pubblica per il 27.11.2024.
4. In data 19.9.2024 si è costituito in giudizio il Comune di S. Cristina Valgardena che ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso.
5. In data 25.10.2024 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva insistendo per l’accoglimento dei propri motivi di ricorso.
6. All’udienza del 27.11.2024, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere respinto.
8.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono che la qui impugnata ordinanza di demolizione poggerebbe sull’erroneo accertamento che la concessione edilizia originaria, rilasciata in data 30.6.2017, sarebbe scaduta in data 31.12.2023, ai sensi della L.P. n. 10 del 16 agosto 2022, impedendo così, una volta richiesta da parte dei ricorrenti la licenza d’uso parziale in data 3.2.2023, il completamento dei lavori edili riguardanti la demolizione del fabbricato oggetto dell’assentito intervento di delocalizzazione mediante demoricostruzione e giustificando l’ordinanza di demolizione. La concessione edilizia originaria, secondo la ricostruzione giuridica dei ricorrenti, sarebbe invece scaduta in data 30.6.2024, giusta l’ulteriore proroga dei titoli edilizi disposta dall’art. 4- quater del D.L. n. 181 del 2023, c.d. “ energia bis ”, come inserito dalla legge di conversione, con modificazioni, 2 febbraio 2024, n. 11, in vigore dall’8 febbraio 2024.
8.1.1. Il motivo di ricorso è infondato in quanto la Provincia autonoma di Bolzano, dotata in forza dello Statuto d’autonomia (D.P.R. n. 670/1972) di competenza esclusiva in materia urbanistica (cfr. art. 8, cifra 5), non ha recepito nel proprio ordinamento la proroga evocata dai ricorrenti e la norma statale da essi invocata non è direttamente applicabile in provincia di Bolzano, anche ove qualificabile come norma di riforma economico-sociale, per il peculiare meccanismo di adeguamento previsto dalla norma di attuazione statutaria di cui all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 ( ex multis Corte costituzionale, sent. 18 aprile 2019, n. 93).
Oltretutto, la proroga di due anni e sei mesi dei termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi prevista dal D.L. n. 181/2023, convertito nella legge n. 11/2024, non era automatica, ma per poterne usufruire occorreva che l’interessato effettuasse una comunicazione al Comune in cui esplicitava la propria volontà di volersene avvalere, previa verifica di alcune condizioni, tra le quali, che i termini di inizio o fine lavori non fossero già decorsi al momento della comunicazione.
Dagli atti dimessi in giudizio non risulta che i ricorrenti abbiano provveduto a tale comunicazione. La concessione edilizia originaria n. 33/2017, con inizio lavori al 18.6.2018 ed efficace fino al 18.6.2021, è pertanto scaduta in data 31.12.2023, in virtù dell’articolo 8, comma 1, della L.P. n. 10/2022, che ha modificato l’art. 8, comma 1, della L.P. n. 3/2020, secondo cui “ Tutti i titoli edilizi abilitativi e autorizzazioni paesaggistiche in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023”.
8.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Con il secondo motivo, i ricorrenti sollevano due diverse censure di eccesso di potere per travisamento di fatti e difetto di motivazione; con il terzo motivo, riprendono le stesse doglianze per il profilo del difetto di istruttoria.
8.2.1. La prima censura riguarda l’affermazione del Comune, ritenuta errata dai ricorrenti, contenuta nell’ordinanza di demolizione, che i lavori sarebbero “ terminati in data 3.2.2023, ai sensi della dichiarazione di fine lavori presentata dal direttore dei lavori …” (cfr. doc. n. 12).
Invero, dalla rispettiva dichiarazione sub doc. 12 emergerebbe quanto segue: “ richiesta di licenza d’uso parziale, esclusa la p.m. 6, subalterno 6, per il progetto per la demolizione della casa d’abitazione contraddistinta dalla p.ed. 1136 e ricostruzione sulla p.f. 1759/3 e 1759/4, della cubatura esistente, in località ‘Rijeda’, in C.C. di Santa Cristina ”.
Il Comune, poi, in risposta alla richiesta di licenza d’uso parziale, giusta lettera dd. 1.3.2023 (doc. 13), affermerebbe che “ a seguito della dichiarazione di ultimazione (parziale) dei lavori e della richiesta di licenza d’uso parziale, si comunica che la licenza d’uso, anche se parziale, potrà essere rilasciata soltanto dopo l’avvenuta demolizione della casa d’abitazione sulla p.ed. 1136 …”.
I ricorrenti ritengono, perciò, che l’ordinanza di demolizione sia illegittima, non essendo terminati i lavori in data 3.2.2023, dato che il direttore dei lavori non avrebbe dichiarato tale