TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-06-28, n. 202413099
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2024
N. 13099/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01350/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M W B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto prot. n.-OMISSIS- del 12 settembre 2018, con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 20 novembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno prot. n.-OMISSIS- del 12 settembre 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 20 novembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto “elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica” .
Con unico motivo di diritto si lamenta la violazione della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, nonché eccesso di potere per sviamento della causa tipica, non comprendendosi dal tenore del provvedimento in cosa consistano i possibili pericoli alla sicurezza nazionale rilevati a carico del ricorrente.
Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS-del 26 ottobre 2023 è stata disposta l’acquisizione della relazione riservata dei servizi di sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, successivamente depositata agli atti di causa in data 14 marzo 2024.
Con memoria in data 25 aprile 2024 il ricorrente ha contestato quanto riportato nella relazione riservata dei servizi di intelligence italiani, rilevando altresì che la stessa essa avrebbe dovuto essere corredata dal parere del Consiglio di Stato previsto dall’art. 8 della legge n. 91/1992.
All’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” (e non deve) essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013;