TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-01-03, n. 202200001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-01-03, n. 202200001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200001
Data del deposito : 3 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2022

N. 00001/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00070/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 70 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pamela Franchini in Ancona, via Marsala n. 8;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dal Questore della Provincia di Ancona, Prot. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data -OMISSIS-il cittadino -OMISSIS- -OMISSIS- ha presentato alla Questura di Ancona un'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Con l’impugnato provvedimento di diniego, l’Amministrazione, notando preliminarmente che il Sig. -OMISSIS- è privo di un valido titolo di soggiorno da rinnovare, ha respinto l’istanza sulla base delle numerose condanne e procedimenti penali a carico del ricorrente, ai sensi degli artt. 4 comma 3 e 5 del d.lgs n. 286 del 1998, ritenute prevalenti sui legami familiari e sul radicamento nel territorio nazionale.

Con il ricorso in epigrafe, viene chiesto l'annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti, motivazione insufficiente ed istruttoria inadeguata. A detta del ricorrente, si pone erroneamente a fondamento del rigetto un ulteriore provvedimento di diniego del permesso di soggiorno ad esso mai notificato e altrettanto erroneamente si ritiene prevalente l’interesse alla tutela della pubblica sicurezza rispetto al diritti all’unità familiare del ricorrente ed al supremo interesse dei minori nati in Italia a proseguire il loro iter scolastico avviato nel nostro Paese, senza una concreta valutazione sull’effettiva attualità della pericolosità sociale. Inoltre deduce la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs n. 286 del 1998.

Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata respinta l’istanza cautelare. Il Tribunale ha ritenuto che, pur tenuto conto dell’indubbia presenza di un forte radicamento del ricorrente nel territorio nazionale, le numerose condanne a suo carico giustificassero il giudizio di pericolosità alla base dell’impugnato diniego.

Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è infondato. Il Collegio ritiene di potere prescindere dalla questione dell’esistenza o meno di un titolo di soggiorno da rinnovare. Difatti, è in ogni caso condivisibile il giudizio dell’Amministrazione, che ha negato il rinnovo del titolo ai sensi degli artt. 4 comma 3 e 5 del d.lgs n. 286 del 1998.

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