TAR Brescia, sez. II, sentenza 2017-07-04, n. 201700882
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 04/07/2017
N. 00882/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2017, proposto da:
Sicuritalia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M N, con domicilio eletto in Brescia, presso lo studio dell’avv. Chiara Ghidotti, via Solferino n. 59;
contro
Atb Mobilita' S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A D V, domiciliato in Brescia, ex art. 25 cpa, presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
nei confronti di
B! S.p.a.- Selcom S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati A F M e A G, domiciliate in Brescia, ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
per l'annullamento
per quanto attiene al ricorso principale :
- del provvedimento del 22 marzo 2017, con il quale ATB Mobilità S.p.a. (di seguito breviter solo ATB o stazione appaltante) ha reso nota l’aggiudicazione definitiva al r.t.i. odierno controinteressato della gara indetta dalla stessa ATB per “l’ampliamento e l’adeguamento del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Bergamo”;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione di ATB n. 147, del 7 marzo 2017, con la quale è stata disposta detta aggiudicazione;
- di tutti i verbali della procedura, con particolare riferimento sia a quelli dedicati all’esame dei contenuti dell’offerta tecnica del R.T.I. B! S.P.A. - SELCOM S.R.L., sia al verbale del 12 aprile 2017, con il quale la Commissione di gara ha ritenuto di respingere la richiesta di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione inoltrata da SICURITALIA S.p.a.;
- della suddivisione in sottoparametri e subpesi autonomamente operata dalla commissione giudicatrice – a buste tecniche già aperte e in occasione della seduta di gara del 16 gennaio 2017 - in relazione alla voce di punteggio 6.1. (“proposta tecnica di sostituzione con telecamere dome/fisse/panoramiche”);
- di ogni altro atto a essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
e per la conseguente condanna
- della società intimata al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico;
per quanto attiene al ricorso incidentale :
a) di tutti i verbali della procedura e, segnatamente, dei verbali del 9.1.2017, n. 4 e del 23.1.2017, n. 6 (con i quali la Commissione di gara ha chiesto chiarimenti alla ricorrente in relazione alla sua offerta tecnica, ritenendoli poi soddisfacenti) e del verbale del 22.2.2017, n. 10, con il quale la Commissione di gara ha ammesso alla selezione la ricorrente, nonostante la mancata indicazione nell’offerta economica degli oneri della sicurezza cd. interni o aziendali;
b) del provvedimento, di data e numero non conosciuti, con il quale l’offerta della ricorrente, soggetta a verifica di anomalia, è stata ritenuta congrua;
c) per quanto possa occorrere, ed in parte qua, del Bando, del Disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto, nonché della risposta alla FAQ richiamata nel ricorso principale, se interpretati in senso contrario agli interessi del R.T.I. B! S.P.A. - SELCOM S.R.L., nella parte in cui richiederebbero requisiti minimi dell’offerta tecnica a pena di esclusione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società ATB Mobilita' S.p.a. e di B! S.p.a.- Selcom S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dal R.T.I. B! S.p.A.-Selcom S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, la società ricorrente, quale seconda classificata, censura l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’ampliamento e l’adeguamento del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Bergamo, a causa della ravvisata carenza di due dei requisiti minimi, previsti a pena di esclusione, che i prodotti offerti avrebbero dovuto possedere. Più in particolare, la doglianza si riferisce:
a) alla riscontra assenza sulle telecamere fisse e speed dome descritte nell’offerta dell’aggiudicataria di quel "sistema di compressione immagini ottimizzato di tipo “ zipstream ” applicato sullo standard H264" che era requisito minimo a pena di esclusione ai sensi del Capitolato di gara;
b) alla mancanza, nelle schede tecniche di dette telecamere del grado di protezione NEMA 4X imposto anch’esso a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.
A tali obiezioni, mosse ai fini dell’esercizio dell’autotutela, la stazione appaltante ha replicato che: è stata ritenuta sufficiente la presenza del formato standard di compressione H264, senza che occorresse anche l’ottimizzazione con il sistema “ zipstream ” e che, con riferimento alla certificazione NEMA 4X, “la Commissione per tutte le offerte valutabili, in ragione delle caratteristiche ambientali del Comune di Bergamo, ha ritenuto sufficiente la verifica del possesso del solo grado di protezione pari ad almeno IP 66”.
In tal modo, la stazione appaltante sarebbe incorsa in:
1. violazione della lex specialis e dei principi generali in materia di pubbliche gare, nonché eccesso di potere e disparità di trattamento e carenza di motivazione. La presenza dello standard H264 non avrebbe potuto essere considerata sufficiente a supplire alla carenza della tecnologia zipstream , che “è un'implementazione dello standard H.264” finalizzata ad “abbassare la larghezza di banda e i requisiti di archiviazione mediamente del 50% …”. I sistemi di compressione tipo zipstream aumentano (migliorandone l’efficienza) l’ordinario standard di compressione H264, riducendo sia l’occupazione di banda della rete IP (il che all’atto pratico si risolve in una maggior velocità di trasmissione del segnale), sia lo spazio necessario per l’archiviazione e la conservazione delle immagini.
Così anche i due gradi di protezione IP66 e NEMA 4X sono stati richiesti entrambi dalla lex specialis per ciascuna telecamera, perché il livello di protezione “certificato” NEMA 4x è più esteso di quanto non sia quello denominato “IP66”. Secondo la ricorrente, il grado di protezione IP66 corrisponderebbe alla sola protezione della telecamera contro “polvere ed ondate”, mentre il grado (e la certificazione) NEMA 4X includerebbero – oltre alla protezione contro “la polvere portata dal vento, pioggia, spruzzi e getti d'acqua” - anche quella “contro la … corrosione” ed “i danni dovuti alla formazione di ghiaccio esterno sull'armadio di comando”.
Inoltre, l’offerta risultata aggiudicataria sarebbe carente anche con riferimento all’ulteriore requisito minimo richiesto dal Capitolato per le telecamere speed dome ;requisito rappresentato dalla presenza di un “Wide Dynamic Range di tipo Forensic Capture o superiori”. La Wide Dynamic Range è la funzione che consente alla telecamere di gestire diverse condizioni di illuminazione in una data ripresa (rendendo visibili anche oggetti o persone in controluce, ad esempio). Secondo parte ricorrente non sarebbe affatto vero che per avere un Wide Dynamic Range di tipo Forensic Capture o superiori” sia sufficiente un Wide Dynamic Range di almeno 120db. La tecnologia Forensic Capture (che poi altro non è se non un algoritmo di ottimizzazione della funzione Wide Dynamic Range) al contrario presuppone una Wide Dynamic Range da 120 db. La telecamera offerta dall’RTI aggiudicatario, dunque, sarebbe semplicemente predisposta per l’installazione (non avvenuta) della funzionalità in parola;
2. in via subordinata sarebbe illegittimo l’operato della commissione giudicatrice, per violazione della lex specialis di gara e dell’art. 95 del d. lgs. 50/2016, in quanto la commissione, a buste tecniche già aperte, avrebbe unilateralmente deciso, pur a fronte della articolata e dettagliata “griglia” di criteri valutativi prevista dal disciplinare di gara, che la voce di punteggio n. 6.1. (“proposta tecnica di sostituzione con telecamere dome/fisse/panoramiche” per un massimo di 10 punti su 60) potesse essere ulteriormente suddivisa (nel silenzio, si badi, della lex specialis ) in due distinte “sotto-voci”: a) una relativa al “numero complessivo di postazioni con telecamere speed dome abbinato a telecamere panoramiche”;b) l’altra data dal “numero complessivo di telecamere offerte (fisse, speed dome e panoramiche)”. In tal modo, il criterio, nato come qualitativo, sarebbe stato trasformato in uno meramente quantitativo, legato al numero delle telecamere offerte (a prescindere dal pregio della proposta tecnica e dai suoi tempi di attuazione).
Esso, inoltre, sarebbe stato modificato a offerte tecniche già aperte, in violazione del principio contrario (da ultimo Cons. Stato, VI, 22 marzo 2017, n. 1369).
Si è costituita in giudizio la A.T.B. MOBILITA’ S.p.a., sostenendo l’infondatezza del ricorso, atteso che:
a) la tecnologia zipstream applicata allo standard H.264 consentirebbe un grado di prestazioni identico a quello raggiunto mediante lo standard H.265 offerto dalla controinteressata (esso, infatti, supporterebbe risoluzioni fino a 8192x4320 e raddoppierebbe il rapporto di compressione dei dati rispetto ad H.264, come sarebbe confermato da autorevoli fonti citate a pag. 12 della memoria);
b) secondo la stazione appaltante “i gradi di protezione IP 66 e